Ordinanza del 17 luglio 1999
Tribunale
di Genova - (Compaq c. Abx)
Il GU a scioglimento
della riserva, rileva:
- COMPAQ COMPUTER S.p.A., a seguito di conferimento di azienda da parte
di DIGITAL EQUIPMI!.NT S.p.A. è licenziataria esclusiva del marchio
" Alta Vista " in Italia;
- il marchio " AltaVista " è registrato presso l'Ufficio
per l'armonizzazione del mercato interno dell'Unione Europea, con il numero
000258954, e gode di piena protezione anche nell'ambito nazionale;
- il marchio " AltaVista " designa un prodotto di software che
integra attualmente uno dei principali motori di ricerca nell'ambito del
sistema informatico Internet, operante a livello mondiale;
- ABX SISTEMI s.r.l. in liquidazione è una società iscritta
dal 1986 nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di Genova, operante
nel settore della compravendita di apparecchiature elettroniche e relativa
istallazione, servizi di consulenza e stesura programmi per computer;
- nel periodo dal gennaio 1998 sino al maggio dello stesso anno ABX SISTEMI
ha attivato (registrandolo con l'apposita autorità nazionale) un
".sito " web all'indirizzo http://www.altavista.itl (ALTAVISTA.IT);
- a seguito dell'invito da parte di COMPAQ COMPUTER a " dismettere
e cessare immediatamente qualsiasi utilizzo di tale marchio " ("
AltaVista ", n.d.e.'), ABX ha provveduto a disattivare la pagina
web all'indirizzo di cui sopra " e ogni altro riferimento al link
di Altavista sulla U.R.L. www.altavista.digital.com, o *www.altavista.telia.com
", ma non ha provveduto nonostante sia stata a ciò espressamente
invitata dai legali di COMPAQ ad attivarsi presso l'Autorità preposta
per consentire la iscrizione " a dominio " del nome " Altavista
" da parte della COMPAQ, titolare del marchio corrispondente, iscrizione
che può essere disposta dall'Autorità preposta solo a seguito
della cancellazione della precedente registrazione " ALTAVISTA.IT
" ottenuta da ABX SISTEMI.
In base a queste circostanze di fatto - non contestate tra le parti -
COMPAQ ha chiesto
- di inibire ad ABX " qualunque ulteriore utilizzo a qualsivoglia
titolo del marchio registrato "AltaVista" ";
- di ordinare la cessazione dell'attività di concorrenza sleale
tuttora in essere " ordinando alla ABX di compiere tutto quanto necessario
affinché venga eliminato ogni riferimento nel registro tenuto presso
la Registration Authority; nonché tutto quanto necessario affinché
la ricorrente, possa liberamente registrate, utilizzando il nome "
AltaVista "; il relativo dominio Internet ";
- di ordinare infine la pubblicazione della emananda ordinanza a cura
e spese di ABX su periodici specializzati, nonché su sito Internet
da indicarsi.
ABX SISTEMI si è costituita, sostenendo la piena legittimità
della propria iniziativa, assunta peraltro su incarico di un cliente non
operante nel settore informatico. La stessa, esplicita formulazione della
pagine escludeva ogni intento di concorrenza sleale o di contraffazione
del marchio: la pagina era stata momentaneamente disattivata non a seguito
dell'iniziativa di COMPAQ, ma " in attesa di realizzare una compiuta
impaginazione grafica " del prodotto.
Sentite sommariamente le parti all'udienza del 25 giugno, il giudice ha
ritenuto opportuno interrogare a chiarimenti, quale persona informata
circa il meccanismo di assegnazione dei " nomi a dominio " in
ambito nazionale, il responsabile della Naming Autrhority italiana, organismo
" normativo " cui è affidato il compito di stabilire
le procedure operative e il regolamento in base al quale opera, convenzionalmente,
la Registration Authority (organismo " esecutivo " responsabile
dell'assegnazione dei nomi " a dominio " e della gestione dei
registri).
All'udienza del 9 luglio 1999 è stato sentito il direttore del
comitato esecutivo della Naming Authoriy, Enzo Fogliani.
È stato altresì sentito Renato Balestrello, della società
GREENTEL, che opera nel settore Internet in qualità di "provider
" e " mantainer " di nomi a dominio e che in tale veste
ha curato per 'il cliente ABX SISTEMI le procedure per l'inserimento nella
rete Internet della pagina " Altavista ".
Nel corso della stessa udienza, il difensore della COMPAQ ha chiesto che
le conclusioni già formulate in sede di ricorso (nei confronti
di ABX) venissero " integrate con l'ordine alla Registration Authority
di cancellare e/o revocare l'utilizzazione del nome " AltaVista.it2
alla ABX s.r.l. e di conseguenza disporre la cancellazione del relativo
database".
Per la convenuta, a sostegno della tesi già formulata in sede di
costituzione, è stata prodotta una copia bozza della nuova pagina
che ABX si appresterebbe ad attivare nel sito in questione, per conto
della propria cliente, un'agenzia d'affari immobiliare denominata "
Alta vista di Bazzacco Gianfranco " iscritta nel registro delle ditte
imprese individuali di Treviso sin dal 23 gennaio 19$1.
Su tali premesse in fatto, il tribunale rileva prima di tutto la inammissibilità
dell'integrazione della domanda da ultimo richiesta dalla difesa di COMPAQ
con riferimento alla Registration Authority. Quest'ultima in base alla
documentazione e alle informazioni acquisite è un soggetto privo
di qualunque connotazione o funzione pubblica, istituito su base puramente
privata e convenzionale quale filiazione di una più vasta organizzazione
sorta a livello mondiale attorno alla rete denominata Internet. A tale
configurazione sono collegati compiti di coordinamento e integrazione
dei sistema che non si fondano sul conferimento di alcun potere in senso
pubblicistico tradizionale ma esclusivamente sul consenso di tutti i soggetti
operanti professionalmente a livello della rete, alfine di stabilire e
fare osservare talune regole fondamentali nell'assegnazione e nella gestione
dei cosiddetti x 'nomi a dominio ". In particolare, in caso di conflitti
tra nomi a dominio già " assegnati " e nomi di identico
contenuto (esprimenti o meno una realtà giuridica tutelata o tutelabile
in termini di marchio), che aspirino a utilizzare un proprio sito nella
rete, la R.A. attiva un cosiddetto " procedimento di pubblica contestazione
" consistente nel contrassegnare il sito, sul data base, come oggetto
di contestazione, e nell'invitare le parti a risolvere in via amichevole
il conflitto. Ove tale procedimento non produca esito positivo, la R.A.
si limita a prendere atto della situazione, non essendo prevista alla
stato la possibilità (pur prevista in altri contesti) di sospendere
il nome a dominio, fatti salvi gli altri servizi.
Non esistendo dunque un potere dovere della R.A. di attivarsi nel senso
richiesto, e non essendo la R.A. parte nel procedimento, non è
possibile prendere in esame in questa sede la richiesta di emettere un
ordine direttamente nei confronti della R.A.
Venendo poi al conflitto che coinvolge il marchio registrato " AltaVista
" e l'indirizzo " Altavista.it " attivato a cura della
convenuta, deve rilevarsi che:
- effettivamente il permanere in capo a ABX SISTEMI della pagina web intitolata
" Altavista.it ", impedisce a COMPAQ di aprire una propria pagina
italiana sotto la stessa denominazione: a questo fine non è sufficiente
la temporanea disattivazione della pagina, ma è necessario che
da parte della R.A. si provveda alla cancellazione dell'" intestazione
" del nome a dominio alla ABX,
- il conflitto tra il marchio " AltaVista ", che distingue l'omonimo
motore di ricerca su Internet a livello mondiale, e l'attivazione di una
pagina denominata " Altavista.it " da parte di ABX SISTEMI va
risolto - in questo peculiare contesto - sia in termini di tutela del
marchio, con riferimento a ogni illecito tentativo di contraffazione,
imitazione, confusione, sia in termini di corretto funzionamento del meccanismo
di accesso al sistema Internet, a livello mondiale e a livello locale.
Quanto "al primo aspetto (tutela del marchio), è rilevabile
" prima facie " il tentativo posto in essere da ABX SISTEMI
- operante a livello locale nel settore, informatico - di " porsi
sulla scia " del ben più famoso software detenuto da COMPAQ.
Tanto può desumersi - quanto meno in termini di " fumus "
- dalla stessa struttura e dal testo della pagina " Altavista.it
", con il suo richiamo alla " possibilità di accedere
à uno dei maggiori indici web, con ben 30 milioni di pagine
distribuite su 275.600 server e quattro milioni di articoli forniti da
8.000 gruppi d'informazione Usenet. Ogni giorno oltre 23 milioni
di utenti visitano AltaVista ". Il richiamo alle enormi possibilità
comunicative proprie di " AltaVista " è formulato - attraverso
una implicita appropriazione di tale dimensione planetaria - in modo da
far credere all'utente che l'accesso è " uno dei maggiori
indici web " sia una caratteristica peculiare del sito " Altavista.it
". La situazione può essere assimilata a quella di un modesto
affittacamere, che si collochi sull'ingresso di un albergo facente parte
di una catena di hotel di lusso, cercando di convincere i clienti che
la propria offerta partecipa del prestigio e delle caratteristiche del
servizio adiacente.
Non vale al riguardo obiettare che lo stesso messaggio (vera e significativa
" execusatio non petita ") contiene l'indicazione che "
Altavista.it non ha alcun rapporto con Digitai Equipment Corporation,
Altavista Internet Software Inc. o con il servizio di ricerca Internet
AltaVista accessibile all'indirizzo www.altavistadigita.com, o all'indirizzo
www.altavista.telia.com ". L'indicazione serva al contrario a mettere
in rilievo la indubbia consapevolezza da parte della convenuta di invadere
un territorio ad essa non appartenente.
Né può essere attribuito maggior rilievo all'altra tesi,
approntata dalla convenuta, secondo cui ABX non avrebbe fatto altro che
operare per conto di un proprio cliente, per avventura titolare di una
agenzia immobiliare denominata Altavista di Bazzacco G.'.
In primo luogo, si deve rilevare che il sito in questione fa capo non
all'agenzia del Bazzacco, ma alla ABX SISTEMI s.r.l., che in quanto titolare
del " domain " " altavista.it " può o comunque
potrebbe farne l'uso da essa ABX ritenuto più conveniente, ponendosi
in questo senso come del tutto aleatorio, se non addirittura strumentale,
il riferimento alla ditta del signor Bazzacco.
In secondo luogo, non può sfuggire il contrasto tra l'originaria
impostazione data dalla convenuta alla pagina, chiaramente mirata ad offrire
un servizio generale collegato (nel modo che si è visto) alle enormi
potenzialità del motore AltaVista, e l'assunzione di una diversa,
tardiva ipotesi di utilizzazione del sito a favore di un Altavista, per
così dire, minore, locale e limitato al settore immobiliaristico.
Diversa e più complicata si sarebbe presentata la situazione, anche
per il gigante COMPAQ, se il sito in questione fosse stato pre occupato
direttamente da un soggetto legittimato all'uso del nome " Altavista
u in un ambito non suscettibile di recare nocumento al marchio della odierna
ricorrente.
Nel caso di specie, viceversa, l'uso del nome a dominio " Altavista
" da parte di una società operante nel settore dell'informatica
(anche indipendentemente dal tenore e dalla configurazione specifici della
vecchia pagina) comporta per il marchio registrato " AltaVista "
e la sua visibilità un danno ingiusto e immediato, non facilmente
né intermente riparabile.
In questo senso pertanto deve ritenersi dunque che l'iniziativa di BX
SISTEMI integri in se stessa una appropriazione illecita del marchio "
Altavista ", realizzata attraverso l'attivazione della pagina "
Altavista.it ".
Sennonché il risultato di tale attività, di per sé
illecita, non si traduce esclusivamente nel discredito o nella confusione
che l'iniziativa è idonea a provocare quanto alla pertinenza del
marchio (in questo senso sarebbe sufficiente la disattivazione della pagina):
la conseguenza più grave della abusiva registrazione del nome a
dominio " Altavista. it'consiste infatti nell'impedire al legittimo
titolare del marchio di registrarlo a sua volta come " domain name
" presso la Registration Authority. La creazione della pagina "
Altaviata.it'da parte della convenuta, in sostanza, non solo costituisce
in positivo un atto di aggressione nei confronti del marchio, ma - in
negativo - determina un ulteriore effetto paralizzante o impeditivo della
registrazione da parte del legittimo titolare del marchio: e che vi sia
un interesse di COMPAQ a registrare il marchio " AltaVista "
presso la R.A. italiana non può essere messo in dubbio, se non
altro per l'effetto che a tale registrazione consegue di impedire ad altri
soggetti di tentare I'" occupazione " indebita dello specifico
dominio.
In sostanza, anche indipendentemente dalla titolarità del marchio,
si configura nel caso in esame una violazione delle nonne che presiedono
alla correttezza e lealtà della concorrenza (art. 2598 CC, cpv,
nn. 1 e 3) nell'accesso ai sistemi informatici integrati e alla loro utilizzazione.
La natura diffusa e istantanea del mezzo informatico comporta, nella specie,
una evidente situazione di pericolo imita nel mantenimento della situazione
in esame, come è dimostrato dall'intenzione da ultimo manifestata
da ABX SISTEMI di riattivare quanto prima la pagina " Altavista.It
>>
Il ricorso va accolto pertanto nei seguenti termini.
Il tribunale, ritenuta la illegittimità dell'uso del nome "
Altavista.it " nel sistema Internet da parte della convenuta ABX
SISTEMI s.r.l., inibisce ad ABX SISTEMI s.r.l. ogni ulteriore utilizzazione
a qualsivoglia titolo (anche con riferimento a specifici e limitati settori
economici) del marchio registrato " AltaVista "; ordina ad ABX
SISTEMI s.r.l. la cessazione di ogni ulteriore attività di concorrenza
sleale attraverso la registrazione del nome a dominio " Altavista.it
" presso la Registration Authority italiana; ordina ad ABX SISTEMI
s.r.l. di attivarsi a proprie spese presso la Registration Authority perché
venga cancellato o eliminato dal sistema Internet ogni riferimento al
sito Web " Altavista.it " come di pertinenza della ABX SISTEMI
s.r.l.; ordina la pubblicazione della presente ordinanza a cura e spese
di ABX SISTEMI s.r.l. sul periodico PC PROFESSIONAL, nonché, per
un mese, sul sito Internet " Altavista.it" da mantenersi attivo
solo a questo fine.
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