Ordinanza del 2 agosto 1997
Tribunale
Civile di Roma - "Porta Portese"
Il G.D.
a scioglimento della riserva, osserva quanto segue
La ricorrente SEGE S.r.l risulta titolare del marchio "Porta Portese",
oltre che della omonima testata giornalistica. Dette circostanze emergono
dalla documentazione prodotta e non sono state contestate dalla società
resistente, che tuttavia ritiene di poter utilizzare nell'ambito del servizio
Internet il domino "Porta Portese" in quanto mai utilizzato
in precedenza dalla Società titolare e perché attinente
ad attività commerciale che assume diversa da quella esercitata
dalla ricorrente.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per
territorio sollevata dalla convenuta che ha indicato il Tribunale di Velletri
ex art. 19 c.p.c., dovendosi ritenere la competenza del giudice adito
ex art. 20 c.p.c., in quanto foro ove è avvenuto il fatto lesivo.
Nel merito si osserva che l'identità della denominazione "Porta
Portese" implica oggettivamente e per se stessa una situazione di
sicura confondibilità per gli utenti, anche tenuto conto della
sostanziale assimilabilità dei servizi resi al pubblico dalle due
società.
A nulla può rilevare che la Naming Authority, organizzazione che
presiede alla registrazione dei domini, abbia autorizzato l'uso del domino
Porta Portese, dal momento che detti provvedimenti non hanno alcuna potestà
di limitare i diritti dei terzi o di attenuarne la tutela.
Ritenuta così la sussistenza del fumus, sotto il profilo del periculum
deve rilevarsi che l'enorme potenzialità diffusiva del messaggio
INTERNET, che nel caso di specie deve ritenersi atto a ingenerare confusione
negli utenti, e la trascurabile garanzia fornita dalla convenuta circa
la attuale sospensione temporanea dell'utilizzo del sito - che comunque
resta per gli utenti individuato come "Porta Portese" e come
tale idoneo, di per sé, a ingenerare confusione - dal momento che
il sevizio può, in ogni momento, essere ripristinabile ad esclusiva
iniziativa della soc. resistente, integrano gli elementi del dedotto periculum.
Vanno accolte pertanto le domande cautelari di cui ai nn.1) e 3) del ricorso:
la prima di inibitoria all'utilizzo della denominazione portaportese e
la seconda relativa alla pubblicazione del dispositivo del provvedimento.
Deve invece essere rigettata la domanda di cui al n. 2), nei confronti
della Naming Authority, regolarmente citata e non costituita in giudizio,
in quanto non avente contenuto cautelare.
PQM
- inibisce alla Starnet
s.r.l. l'utilizzo della denominazione "Porta Portese", con particolare
riferimento al dominio in rete Internet;
- rigetta la domanda nei confronti della Naming Authority;
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente al
dispositivo, per una sola volta sulla rivista INTERNET NEWS e sul quotidiano
Il Sole 24 ore entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente
provvedimento, oltre il quale la pubblicazione potrà avvenire a
cura della ricorrente e a spese della resistente;
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