Ordinanza 22 marzo 1999
Tribunale
di Roma - (INA c. I.net)
Il GD:
Visto il ricorso con cui l'INA Istituto nazionale delle Assicurazioni
S.p.A., premessoche la denominazione dell'Istituto ricorrente era da sempre
stata resa con l'acronimo INA, che detto acronimo era marchio registrato
in Italia con provvedimento 3 marzo 1986, a seguito di dichiarazione di
protezione 23 ottobre 1980, rilevato che lo stesso acronimo era stato
successivamente registrato quale " domain name " del sito Internet
Ina.it dal sig. Francesco Corsello, presso la Ragistration Authority Italiana,
che il collegamento del sito alla rete Internet era stato effettuato dal
provider I.net S.p.A. assumendo sussistere violazione del proprio marchio
e concorrenza sleale per attività confusoria, da parte del Corsello,
ha chiesto che fosse inibita al medesimo l'utilizzazione del nome di dominio
Ina.it ed ordinato al provider di disconnettere ed impedire l'uso di detto
nome di dominio al Corsello, disponendo la pubblicazione dell'ordinanza
su organi di stampa;
vista
la difesa della S.p.A. I.net, che ha chiesto dichiararsi l'incompetenza
territoriale del tribunale adito e nel merito il rigetto nei suoi confronti
con condanna alle spese;
osserva
1. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, sia ove
si consideri l'illecito uso di marchio registrato, sia la condotta di
sleale concorrenza, poiché a norma dell'art. 20 c.p.c., è
competente anche il giudice del luogo in cui èsorta l'obbligazione
dedotta in giudizio; invero l'evento dannoso dell'illecito si verifica
in Roma, dove è la sede della società che lamenta il pregiudizio
a seguito della condotta illecita (Cass. 5 giugno 1991 n. 6381).
2. Nel merito deve darsi atto che è cessata la materia del contendere
in ordine all'istanza proposta, avendo il Corsello, solo successivamente
alla notifica del provvedimento cautelare, rinunciato all'utilizzazione
della sigia Ina.it. Tuttavia, avendo il providèr S.p.A. I.Net eccepito
l'infondatezza della domanda nei propri confronti e chiesto la condanna
della ricorrente alle spese, va accertata a tali fini la soccombenza virtuale
a norma dell'art. 91 c.p.c.
3. Deduce sul punto la S.p.A. I.net che un'eventuale responsabilità
poteva essere attribuita al titolare del nome di dominio (nel caso in
esame il Corsello) e non al provider, che si è limitato a fornire
l'allacciamento alla rete, e sul quale non incomberebbe nessun obbligo
di controllare il contenuto di pagine inserite nel sito gestito dal Corsello.
4. Si osserva, sulla base dei principi del concorso nel fatto illecito
altrui, che il terzo risponde se con la sua condotta commissiva od omissiva,
ha dato un apporto causale al realizzarsi dell'illecito, in presenza di
un atteggiamento psicologico di dolo o colpa: nel caso del provider, che
effettua il collegamento; non si dubita che egli non possa accertarsi
del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono
immessi in un sito; tuttavia, non può escludersi la sua colpa,
se le comunicazioni necessariamente date allo stesso provider al fine
di ottenere il collegamento, configurino esse stesse all'evidenza un illecito.
L'opposta opinione consentirebbe, ad esempio, che vada esente da responsabilità,
pur sussistendo tutti gli elementi del concorso nell'illecito, il provider
che dia il collegamento a chi dichiaratamente intenda aprire un sito al
fine di effettuare traffico di minori a fini turpi o commercio di sostanze
stupefacenti.
5. Nel caso specifico, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto consentire
di cogliere l'illiceità, almeno sotto il profilo della concorrenza
sleale, dell'utilizzo di un acronimo noto da parte di soggetto a tal fine
non autorizzato. Né la mancanza nel provider, della qualità
di imprenditore, nel campo in cui si chiede la tutela, esclude la sua
responsabilità una volta che si accertì che egli fosse a
conoscenza della esistenza di detta qualità in chi richiede il
collegamento e l'apertura di un sito.
6. Pertanto la responsabilità in concorso della S.p.A. I.net non
può essere negata e la sua richiesta di condanna alle spese della
ricorrente va respinta, mentre va accolta l'opposta domanda a verbale
della S.p.A. INA, di compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la
materia del contendere. Dichiara interamente compensate le spese giudiziali.
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