CIRCOLARE 1° giugno 2000, n. 3487/c del Min. Industria Commercio e
artigianato
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di
beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico).
La presente circolare
intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività
di vendita tramite mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico",
nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di "commercio
elettronico" sono assai più articolati, come risulta dalla
definizione data nella comunicazione della Commissione UE "un'iniziativa
europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale
per tale deve intendersi lo svolgimento di attività commerciali
e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse
quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la
distribuzione online di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica
di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica
ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni".
Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla
parte di "commercio elettronico" inteso come attività
di vendita di beni, si fa presente quanto segue.
Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio
elettronico solo nell'art. 21.
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al
Ministero dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio
elettronico nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che l'amministrazione sviluppi azioni
volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione
ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti
e tecniche di gestione di qualità atte
a garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare
la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole
e medi.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore
e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione
e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può
stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed
accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni
rappresentative delle imprese e dei consumatori.
L'articolo su citato
contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un
equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche
alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che prevedono
di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e medie
imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando
il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni
al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono
gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto
n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attività commerciale
in discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attività
commerciale può essere esercitata con riferimento al seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare".
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio
o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande ( ... ) e
dispone che detta attività "può assumere la forma di
commercio interno, di importazione e di esportazione" (cfr. lettera
a).
Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio
"Fattività svolta da chiunque professionalmente acquista merci
in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa
o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale"
(cfr. lettera b).
Al fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina individua
due tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio, quali definite
dal predetto art. 4, comma 1, lettere a) e b).
L'attività di commercio al dettaglio rivolta, al consumatore finale
può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica
o mediante le forme speciali di, vendita indicate all'art. 4, comma 1,
lettera h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4,
comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese,
pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle
strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi" (cfr. punto I); la "vendita per mezzo di apparecchi
autornatici" (cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza
o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" e le "vendite
presso il domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto,
tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite altri
sistemi di comunicazione".
Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attività
commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito
web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale
e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina
dell'art. 18 del predetto decreto n. 114.
Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
l'attività in discorso è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o,
nel caso di società, la sede legale (cfr. comma I);
l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte dei comune (cfr. comma I);
nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso
dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art.
5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività
(cfr. comma I);
nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare,
il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso
del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora
lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo
dove è in uso il mezzo elettronico;
in caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6 dei predetto
art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di
cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante
o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale";
è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta (cfr. comma 2);
è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore
solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma
2);
fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall'art.
10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art.
18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera.
Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di
cui all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.
22, comma 1, del decreto n. 114 [4].
Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le
forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori
che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori
finali.
Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è
tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al registro
delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli
professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti
al settore merceologico alimentare.
Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili
riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono
attività economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della
successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura
degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di
affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche,
amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività,
a cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla
camera di commercio e all'apertura della partita I.V.A.
Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le figure del
dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalità
nell'organizzazione e conduzione dell'attività: restano, pertanto,
escluse dall'applicazione del decreto le attività esercitate in
maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella legislazione fiscale.
Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio
all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente
al divieto di cui all'art. 26, comma 2, precisa quanto segue.
L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà
di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito
distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo,
infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare
chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto
del rapporto di vendita nella tipologia di attività in discorso
e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore
connessi al rapporto contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano,
altresì le intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva n. 97/7CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai
termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità
dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto;
al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori, alle informazioni
per il consumatore ed al foro competente per le controversie civili inderogabilmente
stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto
tra impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale,
i cui aspetti salienti concernono:
Informazioni per il
consumatore: nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al
consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento
all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del
bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di
pagamento, del diritto di recesso;
Conferma scritta delle
informazioni: prima o al momento dell'esecuzione del contatto, le informazioni
sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta dei consumatore,
su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di
ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto
di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi
servizi di assistenza;
Modalità di
esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi: il diritto di recesso
si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185
del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare
l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o
conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute
per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene.
Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate
dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene;
Esecuzione del contratto:
Il contratto concluso va eseguito entro trenta giorni dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.
Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della
loro circoscrizione.
Il testo della presente circolare è disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.minindustria.it/ dgcas /commercio/ indice.htm
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