DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 1992, N. 50
Attuazione
della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali
G.U. 3 febbraio 1992,
n. 27
ART. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale
ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore
o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o
nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per
motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di
fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di
una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore
ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora
intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
ART.2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle
proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto agisce per scopi
che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale;
b) Operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione
ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto,
agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale,
nonché la persona che agisce in nome o per conto di un operatore
commerciale.
ART. 3 Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili
ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con
eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione
in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione
di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande
o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti
e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per
i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore
non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali
ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente
individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo
con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni
del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo
di lire cinquantamila.
ART. 4 Diritto di
recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di
recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti.
ART. 5 Informazione
sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore
del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per
iscritto e deve contenere:
a) l'inclicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto
di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra
persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché
l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto
eventualmente già consegnato, se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non
sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque
contenere gli elementi indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 qualora
sia sottoposta al consumatore per la sottoscrizione di una quota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione, di cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine separatamente dalle altre clausole contrattuali
e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione deve essere consegnata al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve
essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero
all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal
comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri
chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione
del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché
gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento
l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta
dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul diritto
di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota
d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle
altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute
nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione
completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato
il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione
del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo
o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori
elementi previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla
stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto
prima di tale termine.
ART. 6 Esercizio del
diritto di recesso
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4
deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente
art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di
7 giorni che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione
di cui al precedente art. 5, ovvero, nel caso in cui non sia predisposta
una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per
i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del
contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato
senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato
o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei
confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore
l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia
fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito
il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1
è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto,
per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data
di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura
di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto
che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale,
deve essere inviata mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento,
che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto,
ove diversi. La comunicazione può essere inviata anche mediante
telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma
1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48
ore successive. L'avviso di ricevimento non è comunque, condizione
essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente
il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è
sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della
merce ricevuta.
ART. 7 Condizioni
per l'esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata
la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da
restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale
per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma
2 dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita
in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente
adoperata con l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di
recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni
che siano state già eseguite.
ART. 8. Effetti dell'esercizio
del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione
di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni
derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi
in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in
parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo .
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è
tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi
designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento
ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza
del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata
all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione
sono a carico del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve
rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi
comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse
soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai
sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata
espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui
all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme
si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite
spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato
per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati
all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi
clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore
delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
ART. 9. Altre forme
speciali di vendita
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad
una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui
all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto
o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base
di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve
essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
ART. 10. Irrinunciabilità
del diritto di recesso
1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
ART. 11. Sanzioni
1. Fatta salva l'azione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito l'informazione
di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione incompleta
o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5
e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso,
o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima
che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia
rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non
abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste
dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidività i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono , di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall'art. della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
ART. 12 Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
la competenza territoriale inderogabile e del giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
ART. 13 Disposizioni
transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi
o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del
contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5
a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o
in altro documento consegnato al consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine
eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi
del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso,
purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore per
iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, con
documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato
alla nota d'ordine medesima.
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