DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno
(G.U.
14.04.2003 S. O. n. 61)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e
l'allegato B
Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 gennaio 2003;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva
98/34/CE, con nota n. 2003DAR0029/I del 24 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 marzo 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività
produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno
e della funzione pubblica;
Emana il seguente
decreto legislativo:
Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione
dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio
elettronico.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
I rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con
l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia
di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei
servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio
elettronico;
le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento
dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171
e successive modifiche e integrazioni;
le intese restrittive della concorrenza;
le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate
da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico
europeo;
le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in
cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici
poteri;
la rappresentanza e la difesa processuali;
i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i
giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi
pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché
quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.
3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela
della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in
ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata,
nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione
del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di
commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi
e dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
"servizi della società dell'informazione": le attività
economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317,
e successive modificazioni;
"prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio
della società dell'informazione;
"prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente
un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un
tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie
necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé
uno stabilimento del prestatore;
"destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali
e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in
particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità
non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.
"comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine
di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività
agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività
dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio,
o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa,
soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare
senza alcun corrispettivo;
"professione regolamentata": professione riconosciuta ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
"ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori
di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente
dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate.
L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve
soddisfare per quanto concerne:
1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione,
quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione
o di notifica;
2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società
dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento
del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese
le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero
alla responsabilità del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti
le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi
a:
le merci in quanto tali nonché le merci, i beni e i prodotti per
le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui
all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti,
certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;
la consegna o il trasporto delle merci;
i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in
materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento
e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia
aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle
reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità
indipendenti di settore.
Art. 3 - Mercato interno
1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore
stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali
applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
2. Le disposizioni
relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato
membro.
3. Alle controversie
che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del
regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale.
Art. 4 - Deroghe all'articolo
3
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei
seguenti casi:
diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio
1989, n. 70 e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché
diritti di proprietà industriale;
emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati
membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo
1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica;
l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di
pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari;
all'attività assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV
della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni,
agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle
assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza
direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva
90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come
modificate dalla direttiva 2002/83/CE;
facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti
relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare
requisiti formali;
ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per
posta elettronica.
Art. 5 - Deroghe
1. La libera circolazione di un determinato servizio della società
dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere
limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi
amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore,
per motivi di:
ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione
e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta
contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico,
nonché contro la violazione della dignità umana;
tutela della salute pubblica;
pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa
nazionale;
tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso
concreto, sono:
necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell'informazione
lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui
al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio
agli stessi obiettivi;
proporzionati a tali obiettivi.
3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito
di un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del
Ministero delle attività produttive ovvero l'autorità indipendente
di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:
chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti
e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;
notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma
1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti
adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente
comunicazione al Ministero competente.
4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle
condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono
notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo
Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.
Art. 6 - Assenza di
autorizzazione preventiva
1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della
società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti,
in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto
equivalente.
2. Sono fatte salve
le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente
ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i
regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società
dell'informazione.
Art. 7 - Informazioni
generali obbligatorie
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici
beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e
permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti
le seguenti informazioni:
il nome, la denominazione o la ragione sociale;
il domicilio o la sede legale;
gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo
di posta elettronica;
il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche,
REA, o al registro delle imprese;
gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente
autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a
concessione, licenza od autorizzazione;
per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore
sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di
condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità
di consultazione dei medesimi;
il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato
equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività
soggetta ad imposta;
l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe
dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando
se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi
da specificare;
l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario
del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia
soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla
base di un contratto di licenza d'uso.
2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria
esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001,
n. 62.
Art. 8 - Obblighi
di informazione per la comunicazione commerciale
1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della
società dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere,
sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa,
diretta ad evidenziare:
che si tratta di comunicazione commerciale;
la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata
la comunicazione commerciale;
che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi
e le relative condizioni di accesso;
che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative
condizioni di partecipazione.
Art. 9 - Comunicazione
commerciale non sollecitata
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni
commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica
devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali
fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione
che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in
futuro di tali comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali
spetta al prestatore.
Art. 10 - Uso delle
comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate
1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio
della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi
esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole
di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla
dignità, all'onore della professione, al segreto professionale
e alla lealtà verso clienti e colleghi.
Art. 11 -Esclusioni
1. Il presente decreto non si applica a:
contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili,
diversi da quelli in materia di locazione;
contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali,
pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono
a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali
o professionali;
contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Art. 12 - Informazioni
dirette alla conclusione del contratto
1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi
nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti
che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile
ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario
del servizio, le seguenti informazioni :
le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative
modalità di accesso;
i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare
e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine
al prestatore;
gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via
telematica;
le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente
mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario
devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita
la memorizzazione e la riproduzione.
Art. 13 Inoltro dell'ordine
1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi
in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società
dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore
deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta
dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni
generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative
alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione
dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi
di consegna e dei tributi applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle
quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti
conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica
o comunicazioni individuali equivalenti.
Art. 14 - Responsabilità
nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla
rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni
trasmesse a condizione che:
non dia origine alla trasmissione;
non selezioni il destinatario della trasmissione;
non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui
al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria
delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda
il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni
di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore,
nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.
Art. 15 - Responsabilità
nell'attività di memorizzazione temporanea - caching
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile
della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni
effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo
inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
non modifichi le informazioni;
si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in
un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta
e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o
per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza
del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato
disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni
di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore,
nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.
Art. 16 - Responsabilità
nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione
che detto prestatore:
non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie,
non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità
dell'attività o dell'informazione;
non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario
del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può
esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni
commesse.
Art. 17 - Assenza
dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il
prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza
sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore
è comunque tenuto:
ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività
o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della
società dell'informazione;
a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti,
le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario
dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine
di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali
servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o
amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente
per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza
del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di
un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne
l'autorità competente.
Art. 18 - Codici di
condotta
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali
o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono
al Ministero delle attività produttive e alla Commissione Europea
con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto
nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.
2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via
telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese,
almeno in un'altra lingua comunitaria
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione
dei minori e salvaguardata la dignità umana.
Art. 19 - Composizione
delle controversie
1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della
società dell'informazione possono adire, anche organi di composizione
extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se
operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento comunitario
e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione
dell'Unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione
extragiudiziale delle controversie.
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano
alla Commissione Europea nonché al Ministero delle attività
produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti
per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della
società dell'informazione, nonché ogni altra informazione
su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Art. 20 - Cooperazione
1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto
nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e
alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per
via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, provvederà affinché
sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili per le Amministrazioni
pubbliche, i destinatari e i fornitori di servizi:
le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi
di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché
sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281;
gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso
le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie
sui servizi della società dell'informazione, comprese quelle adottate
dagli organi di composizione extragiudiziale nonché informazioni
su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Art. 21 - Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli
articoli 7, 8, 9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al
comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive,
fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 22 - Entrata
in vigore
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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