Delibera n. 182/02/CONS
Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle
controversie insorte nei rapporti tra organismi di
telecomunicazioni ed utenti
Pubblicata su questo Sito in data 08/07/02
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18/07/02, n. 167
ALLEGATO A
Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di
telecomunicazioni ed utenti
Articolo 1 (Definizioni)
SEZIONE
I
SEGNALAZIONI
Articolo 2 (Segnalazioni)
SEZIONE
II
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Articolo 3 (Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioni)
Articolo 4 (Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di
conciliazione)
Articolo 5 (Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio)
Articolo 6 (Procedura dinanzi al Corecom)
Articolo 7 (Avviso di convocazione delle parti)
Articolo 8 (Udienza di conciliazione)
Articolo 9 (Riunione delle procedure pendenti)
Articolo 10 (Limiti utilizzabilità delle informazioni acquisite
nel corso della procedura)
Articolo 11 (Esito della conciliazione)
Articolo 12 (Conciliazione presso altri Organismi)
SEZIONE
III
CONTROVERSIE DINANZI ALL'AUTORITA'
Articolo 13 (Richiesta
di definizione della controversia da parte dell’Autorità)
Articolo 14 (Fissazione dell’udienza di discussione)
Articolo 15 (Procedura)
Articolo 16 (Mancata comparizione di una delle parti)
Articolo 17 (Attività istruttoria)
Articolo 18 (Decisione)
- Formulario per
le segnalazioni (S)
(come modificato dalla delibera 307/03/CONS)
- Formulario per
i tentativi obbligatori di conciliazione (UG)
L'Autorità
NELLA riunione del
Consiglio del 19 giugno 2002;
VISTA la legge 31
luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14
novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento
per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia
di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in
attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e in tema di attività giornalistica";
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.77, recante "Regolamento
di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni";
VISTA la Raccomandazione
della Commissione del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE, sui principi applicabili
agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale
delle controversie in materie di consumo;
VISTO il regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98
del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento
relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali
per le Comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile
1999;
VISTO il parere
del Consiglio Nazionale degli Utenti approvato nella seduta del 4 aprile
2002;
UDITA la relazione
del commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell’art.
32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
L’Autorità adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 11,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la risoluzione
delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.
Il testo del regolamento
di cui al precedente comma 1 è riportato nell’allegato
A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Le disposizioni
di cui alla Sezione II del Regolamento di cui all’allegato A,
fatte salve quelle di cui agli articoli 5 e 12 che trovano immediata
applicazione, si applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni
delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali
per le comunicazioni previste dall’art. 2, Allegato A, della delibera
n. 53/99 del 28 aprile 1999.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 19 giugno
2002
IL COMMISSARIO RELATORE
IL PRESIDENTE
Silvio Traversa
Enzo Cheli
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto
Allegato A
Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di
telecomunicazioni ed utenti
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente
regolamento s’intendono per:
a) "Autorità",
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) "legge",
la legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) "Commissione",
la Commissione per le infrastrutture e le reti;
d) "Dipartimento",
il Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità;
e) "Corecom",
i Comitati regionali per le comunicazioni;
f) "organismo
di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese
le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti
per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni
nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di
telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche
se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare
di programmi radiofonici e televisivi;
g) "utenti",
le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano
o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico;
h) "organi
non giurisdizionali che partecipano alla risoluzione consensuale delle
controversie in materia di consumo", gli organismi che svolgono
procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie insorte
tra consumatori e professionisti, conformemente ai principi di cui alla
Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.
i) "rete di
telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono
la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con
mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) "servizio
di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in
tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali
su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo
anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare
dei programmi radiofonici e televisivi;
m) "reclamo",
l’istanza con cui l’utente lamenta un disservizio o solleva
una questione attinente l’oggetto, le modalità o i costi
della prestazione erogata e che rivolge direttamente all’organismo
di telecomunicazioni interessato;
n) "formulario
S", il formulario per inoltrare segnalazioni all’Autorità
;
o) "formulario
UG", il formulario per promuovere il tentativo obbligatorio di
conciliazione dinanzi ai Corecom.
SEZIONE I
SEGNALAZIONI
Articolo 2
Segnalazioni
I soggetti, pubblici o privati, organismi di telecomunicazioni o utenti
singoli o associati, che intendano informare l’Autorità
su violazioni di norme in materia di telecomunicazioni possono comunicare
all’Autorità le relative informazioni compilando il formulario
S, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it).
L’Autorità valuta le segnalazioni di cui al comma 1 nell’esercizio
dei poteri che le sono per legge attribuiti e nell’elaborazione
di programmi di intervento generale.
SEZIONE
II
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Articolo 3
Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioni
Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni,
che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti
da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni
attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano
agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo
di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.
Per determinare la competenza territoriale di cui al comma 1, si ha
riguardo, in caso di reti telefoniche fisse, al luogo in cui è
ubicata l’utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili,
al luogo in cui l’utente ha la residenza o il domicilio.
Articolo 4
Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi
dell’art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende
i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere
dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando
non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.
Articolo 5
Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
In pendenza della procedura per l’esperimento del tentativo di
conciliazione la sospensione del servizio può essere adottata
solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento e,
comunque, la sospensione relativa al servizio universale di telecomunicazioni
non può essere adottata se non per gravi motivi, quali i casi
di frode o d’insolvenza abituale.
L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza
per l’esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso
della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l’adozione
di provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione del
servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento
da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della
procedura conciliativa, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera
e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
A pena di inammissibilità, la richiesta dell’utente deve
contenere le informazioni indicate all’articolo 6, comma 1, ed
essere corredata da copia dell’istanza di conciliazione depositata.
Il Direttore del Dipartimento, o un suo delegato, trasmette, anche a
mezzo fax, copia della richiesta all’organismo di telecomunicazioni,
assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione
di eventuali memorie e documentazione.
Il Direttore del Dipartimento, o il suo delegato, entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta adotta un provvedimento temporaneo,
ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
Articolo 6
Procedura dinanzi al Corecom
Nell’istanza presentata al Corecom devono essere indicati, a pena
di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio
dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione
e la sede dell’organismo di telecomunicazioni.
Nell’istanza devono essere sinteticamente indicati i fatti che
sono all’origine della controversia tra le parti e comunicati
i precedenti tentativi di composizione della controversia.
L’istanza è sottoscritta dall’utente o, in caso di
persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di
procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta
ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax.
4. L’istanza può essere inoltrata compilando il formulario
UG, pubblicato nel Bollettino ufficiale e disponibile sul sito ufficiale
dell’Autorità (www.agcom.it).
Articolo 7
Avviso di convocazione delle parti
Il Corecom, verificata l’ammissibilità della domanda, comunica
alle parti, entro sette giorni dal ricevimento dell’istanza e
con le medesime modalità di cui all’art. 6, comma 3, l’avviso
di convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
In tale avviso sono specificamente indicati:
la data di iscrizione al protocollo dell’istanza;
la data e il luogo fissati per la conciliazione;
l’oggetto della procedura;
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
il responsabile del procedimento.
Articolo 8
Udienza di conciliazione
In udienza le parti compaiono personalmente oppure a mezzo di persona
munita di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere
la controversia, e possono farsi assistere da avvocati.
Il responsabile del procedimento, o persona da lui delegata, invita
le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti
di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento,
o il suo delegato, può raccomandare alle parti i termini di una
soluzione.
Su richiesta motivata, anche di una sola delle parti, il responsabile
del procedimento, o il suo delegato, può fissare un’ulteriore
udienza.
Articolo 9
Riunione delle procedure pendenti
E’ facoltà del responsabile del procedimento disporre la
riunione di più procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Corecom
e aventi ad oggetto controversie omogenee.
Articolo 10
Limiti utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso
della procedura
Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse, in occasione di
altro procedimento arbitrale o di un giudizio promosso dinanzi all’Autorità
giudiziaria o a qualsiasi altra Autorità indipendente, può
utilizzare le dichiarazioni e le offerte di composizione fatte dall’altra
parte durante la procedura.
Articolo 11
Esito della conciliazione
Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in
cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo,
specificandone l’oggetto.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile
del procedimento, o dal suo delegato, che certifica l’autografia
delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.
Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non
si raggiunge l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi,
il responsabile del procedimento, o il suo delegato, redige un verbale
in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo
di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un
accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione,
anche parziale, sulla quale concordano.
Articolo 12
Conciliazione presso altri Organismi
Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo
di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente Sezione, un tentativo
di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione
delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti
dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.
SEZIONE
III
CONTROVERSIE DINANZI ALL'AUTORITA'
Articolo 13
Richiesta di definizione della controversia da parte dell’Autorità
Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o
per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti
congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all’Autorità
di definire la controversia ai sensi dell’art. 18, comma 1, del
d.P.R. n. 318/1997.
L’istanza con cui viene deferita all’Autorità la
risoluzione della controversia deve essere inoltrata al Dipartimento
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano e
deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 6.
L’istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata
conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità
non può essere promosso qualora, per il medesimo oggetto e tra
le stesse parti, sia stata già adita l’Autorità
giudiziaria.
Articolo 14
Fissazione dell’udienza di discussione
Il Direttore del Dipartimento, o un suo delegato, verificata l’ammissibilità
dell’istanza, entro sette giorni dal ricevimento della stessa
dispone la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle
parti dell’invito a comparire all’udienza fissata per la
discussione della controversia.
In tale avviso sono specificamente indicati:
la data e il luogo fissati per l’udienza;
l’oggetto della procedura;
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
il responsabile del procedimento.
Articolo 15
Procedura
Per la definizione della controversia è previsto un termine di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi eccezionali
nei quali il Direttore del Dipartimento, su espressa richiesta motivata,
può ridurre il termine a sessanta giorni.
Le parti, fino a cinque giorni prima dell’udienza di cui all’art.
14, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti,
oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure
stabilite dai regolamenti dell’Autorità.
Le parti compaiono all’udienza di discussione personalmente o
a mezzo del rappresentante legale o di persona munita di procura speciale.
Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni
e possono farsi assistere da avvocati e consulenti.
Al termine dell’udienza il responsabile del procedimento redige
sintetico processo verbale.
Articolo 16
Mancata comparizione di una delle parti
Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere
le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione
delle ragioni della controparte.
Nel caso in cui un tale comportamento non sia sorretto da un giustificato
motivo, la controparte può tuttavia chiedere che la controversia
sia definita.
Articolo 17
Attività istruttoria
Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento disponga l’acquisizione
di documenti, perizie o di altri elementi conoscitivi, ne è data
comunicazione alle parti del procedimento e il termine per la definizione
della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa
acquisizione.
I soggetti che sono parte del procedimento possono nominare, dandone
comunicazione all’Autorità, un proprio consulente tecnico,
il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai consulenti
nominati dall’Autorità e presentare relazioni scritte e
documenti.
I risultati delle attività istruttorie di cui al comma 1 sono
comunicati alle parti del procedimento.
Articolo 18
Decisione
Esaurita la fase istruttoria, il Dipartimento trasmette la documentazione
alla Commissione, allegando una relazione e la proposta di decisione.
La Commissione, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare
le parti per un’ulteriore udienza.
L’atto vincolante con il quale è definita la controversia
è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale.