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Ministero dell' Industria
Circolare del 01/06/2000 n. 3487

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita
di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Alle regioni - Assessorato al commercio, All'Anci, All'Unioncamere, Alla Confcommercio, Alla Confesercenti

La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla
disciplina applicabile all'attivita' di vendita tramite mezzo elettronico,
denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di
"commercio elettronico" sono assai piu' articolati, come risulta dalla
definizione data nella comunicazione della Commissione UE un'iniziativa
europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale
deve intendersi "lo svolgimento di attivita' commerciali e di transazioni
per via elettronica e comprende attivita' diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione
on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di
operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica
ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni".
Cio' premesso e restringendo il campo della presente circolare alla
parte di "commercio elettronico" inteso come attivita' di vendita di beni,
si fa presente quanto segue.
Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al
commercio elettronico solo nell'art. 21.
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al
Ministero dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che l'amministrazione sviluppi
azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne
d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi
l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' atte a garantire
l'affidabilita' degli operatori al fine di migliorare la competitivita'
complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore
e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e
negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero puo'
stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed
accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni
rappresentative delle imprese e dei consumatori.
L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle
esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per
via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione
Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto
se piccole e medie imprese) alle potenzialita' offerte dal commercio
elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando
il commercio elettronico e la necessita' di fornire precisazioni al fine di
garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli
elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n.
114, applicabili alla forma di esercizio dell'attivita' commerciale in
discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attivita'
commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare".
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attivita'
svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (...) e dispone che detta attivita' "puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione e di esportazione" (cfr. lettera a).
Il medesimo articolo denomina, altresi', quale commercio al dettaglio
"l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante
altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr.
lettera b).
Ai fini dell'attivita' commerciale, pertanto, la disciplina individua
due tipologie di attivita', all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal
predetto art. 4, comma 1, lettere a) e b).
L'attivita' di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale
puo' essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o
mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lettera
h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art.
4, comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese,
pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi"
(cfr. punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" (cfr. punto
2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comuncazione" e le "vendite presso il domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica,
pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite (...)
altri sistemi di comunicazione".
Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attivita'
commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web
(e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, e' soggetta alla disciplina dell'art. 18 del predetto decreto n. 114.
Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
l'attivita' in discorso e' soggetta a previa comunicazione al comune
nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di
societa', la sede legale (cfr. comma 1);
l'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1);
nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del
possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' prescritti dall'art. 5
del decreto n. 114, nonche' il settore merceologico di attivita' (cfr. comma 1);
nel caso di attivita' relativa al settore merceologico alimentare,
il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso del
requisito professionale prescritto e' necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove e' in uso il mezzo elettronico;
in caso di societa' si richiama l'attenzione sul comma 6 del
predetto art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di
cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad
altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale";
e' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta (cfr. comma 2);
e' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al
consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr.
comma 2);
fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista
dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal
citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera.
Va evidenziato, altresi', che le violazioni alle disposizioni di cui
all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.
22, comma 1, del decreto n. 114.
Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne
le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli
operatori che svolgono l'attivita' di acquisto per la rivendita ai
consumatori finali.
Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista
e' tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al registro
delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonche' quelli
professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti
appartenenti al settore merceologico alimentare.
Va rilevato, altresi', che le disposizioni del decreto n. 114
applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che
svolgono attivita' economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini
della successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura
degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari
in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche,
amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attivita', a
cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla
camera di commercio e all'apertura della partita I.V.A.
Va rilevato, altresi', che l'art. 4, nel definire le figure del
dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalita'
nell'organizzazione e conduzione dell'attivita': restano, pertanto, escluse
dall'applicazione del decreto le attivita' esercitate in maniera meramente
occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione
fiscale.
Tutto cio' premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio
all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente
al divieto di cui all'art. 26, comma 2, precisa quanto segue.
L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha
facolta' di utilizzare un solo sito, ma e' tenuto a destinare aree del sito
distinte per l'attivita' all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti,
il potenziale acquirente e' messo in condizione di individuare chiaramente
le zone del sito destinate alle due tipologie di attivita'.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il
contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attivita' in discorso
e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore
connessi al rapporto contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si
applicano, altresi' le intervenute disposizioni contenute nel decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva n.
97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza.
Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai
termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalita'
dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto;
al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori, alle informazioni
per il consumatore ed al foro competente per le controversie civili
inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del
consumatore.
Contengono, altresi', disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra
impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i
cui aspetti salienti concernono:
Informazioni per il consumatore: nella presentazione dell'offerta
devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all'identita' del fornitore e alle
caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di
consegna, delle modalita' di pagamento, del diritto di recesso;
Conferma scritta delle informazioni: prima o al momento
dell'esecuzione del contatto, le informazioni sopra elencate vanno
confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto
duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni
sulle condizioni e sulle modalita' del diritto di recesso, nonche' sulle
garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza;
Modalita' di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi: il
diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto
legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore e' tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene;
Esecuzione del contratto: Il contratto concluso va eseguito entro
trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione.
Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i
comuni della loro circoscrizione.

Il testo della presente circolare e' disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm

 

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