X Chiudi

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO
Circolare del 03/07/2000 n. 133


Imposta sul Valore Aggiunto - Articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n 633. Dichiarazione di inizio dell'attivita' delle persone fisiche -Dichiarazione di cessazione di attivita' - Procedura sperimentale
per la trasmissione telematica.

Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici I.V.A.
Agli Uffici delle Imposte Dirette
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette
e, per conoscenza,
Al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato
All'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti
Commerciali
Al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Al Segretariato Generale del Ministero delle Finanze
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Alla Societa' Generale d'Informatica - SOGEI
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Agli Uffici del Registro

---------------------------
Con regolamento di prossima emanazione saranno emanate nuove
disposizioni per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di inizio,
cessazione e variazione dell'attivita' previste dall'art. 35 del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
In vista dell'emanazione delle nuove disposizioni, considerata
l'opportunita' di semplificare ulteriormente gli adempimenti tributari a
carico dei contribuenti, si ritiene opportuno attivare in via sperimentale - a
decorrere dal 5 luglio prossimo - il servizio di trasmissione telematica delle
suddette dichiarazioni per il tramite degli intermediari abilitati alla
trasmissione delle dichiarazioni annuali e periodiche.
In una prima fase il servizio sara' limitato alle sole dichiarazioni di
inizio e cessazione dell'attivita' delle persone fisiche e alle dichiarazioni
di cessazione per gli altri soggetti.
Entro breve la possibilita' di trasmissione telematica sara' estesa
anche alle dichiarazioni di inizio dell'attivita' dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, nonche' alle dichiarazioni di variazione di tutti i soggetti.
In relazione a quanto precede, in alternativa alle altre modalita' di
presentazione attualmente previste (presentazione diretta presso gli Uffici
delle Entrate e gli Uffici IVA e presentazione per il tramite degli Uffici del
Registro delle Imprese) le dichiarazioni di inizio e di cessazione
dell'attivita', redatte dai contribuenti su modello conforme a quello
attualmente in uso (approvato con decreto ministeriale e prelevabile dal sito Internet del Ministero delle Finanze), possono essere presentate per il
tramite di un intermediario abilitato.
Sono abilitati alla trasmissione telematica delle suddette
dichiarazioni tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio
1998, n. 322.
Per avvalersi della nuova procedura il contribuente deve presentare
all'intermediario abilitato la dichiarazione di inizio o di cessazione
dell'attivita', regolarmente sottoscritta in duplice esemplare, unitamente
alla delega a trasmettere la stessa all'Amministrazione finanziaria.
Per la delega deve essere compilato l'apposito riquadro "Delega" posto
in calce al modello, sostituendo la parola "presentare" con la parola
"trasmettere".
L'intermediario deve provvedere alla tempestiva trasmissione della
dichiarazione, trattenendo presso di se' l'originale della dichiarazione
sottoscritta dal contribuente.
Le dichiarazioni di cui all'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972
inoltrate telematicamente saranno considerate presentate nel giorno in cui
sono trasmesse e ricevute dall'Amministrazione finanziaria. Pertanto, perche'
le dichiarazioni siano considerate tempestive e' necessario che le stesse
siano trasmesse telematicamente dall'intermediario abilitato entro trenta
giorni dal momento in cui si e' verificato il presupposto che da' luogo
all'obbligo di comunicazione.
L'Amministrazione trasmette in via telematica, entro quattro giorni
dalla data di trasmissione, il certificato di attribuzione della partita IVA o
di cessazione dell'attivita' all'intermediario che lo consegnera' al
dichiarante.
Per le modalita' tecniche di trasmissione si fa rinvio al decreto
dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Le Direzioni regionali e gli Uffici operativi forniranno ogni possibile
assistenza per la corretta gestione della nuova procedura.
Si fa riserva di successive comunicazioni in ordine all'estensione del
servizio di trasmissione telematica alle dichiarazioni di variazione
dell'attivita' nonche' a quelle di inizio dell'attivita' dei soggetti diversi
dalle persone fisiche.

X Chiudi