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Ministero dell' Industria
Circolare del 05/04/2001 n. 1061

Indicazioni necessarie alla attivazione dell'intervento previsto
dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recanteincentivi fiscali alle imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unita' locali nelle regioni Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Alle imprese interessate
Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle regioni
a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano
All'Unioncamere
Alle Unioni regionali delle camere di commercio delle regioni a statuto
speciale
Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto la concessione
di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito
d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione
di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10. Gli articoli 53 e
54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno esteso le
agevolazioni alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per
l'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta
elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione concedibile
nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia de minimis.
L'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha inoltre esteso
l'agevolazione alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a
concessione amministrativa.
La normativa predetta rientra, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, fra quelle trasferite alle regioni cui spetta darne
attuazione, ad eccezione delle regioni a statuto speciale per le quali il
suddetto trasferimento potra' avvenire solo dopo l'adozione delle norme di
attuazione dei relativi statuti. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato provvedera' pertanto alla gestione dell'intervento nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
fino al completamento delle procedure di adeguamento degli statuti.
L'ammontare complessivo delle risorse destinate all'attuazione dell'art.
11 della legge n. 449 del 1997 nelle predette regioni e province autonome e'
pari a lire 29,6 miliardi.
Con la presente circolare vengono fornite le necessarie indicazioni per la
attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso
ai benefici da parte delle imprese aventi unita' locali nelle regioni Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome
di Trento e Bolzano.
Le richieste possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2001; le
richieste presentate prima di tale data saranno restituite alle imprese.
1. Soggetti beneficiari.
1.1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di
vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio
operanti in base a concessione amministrativa, quelle di vendita
all'ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e
le imprese turistiche.
a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che
esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale.
Esercita l'attivita' di commercio al minuto chiunque professionalmente
acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su
aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale. In particolare esercita l'attivita' di commercio su aree
pubbliche l'impresa, munita dell'autorizzazione prevista dalla legge 28
marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista
dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che vende merci
al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche.
Si intendono rivendite di monopolio quelle autorizzate in base alla legge 22
dicembre 1957 n. 1293 e successive modifiche e dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1988, n. 63, di attuazione.
b) Si intendono imprese commerciali di vendita all'ingrosso quelle che
acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri
commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad
altri utilizzatori in grande.
c) Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese
industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono
all'ingrosso i propri prodotti.
d) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i
casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o
in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati;
tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui
alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
e) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio
1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle leggi
regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.
1.2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i
parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo,
sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 1 ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge
317/1991 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:
A. E' definita piccola e media l'impresa che:
a) ha meno di 95 dipendenti, e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ecu, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ecu,
c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;
B. Ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che:
a) ha meno di 20 dipendenti, e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ecu, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di
ecu,
c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.
2. Spese ammissibili.
2.1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali
nuovi, strettamente pertinenti all'attivita' esercitata nell'unita' locale
cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei
coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni,
limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attivita' non precedentemente
specificate", di seguito elencati:
A. Gruppo XIX "Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini":
a) mobili e arredamento;
b) biancheria;
c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.);
d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento);
e) impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori,
montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);
f) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer e i sistemi telefonici elettronici.
B. Attivita' non precedentemente specificate - "Altre attivita'":
a) impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura,
ecc.;
b) macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero,
impianto di condizionamento e distributore automatico);
c) stigliatura;
d) arredamento;
e) banconi blindati o con cristalli blindati;
f) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e
televisiva;
g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;
h) impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi
nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici;
i) mobili e macchine ordinarie d'ufficio;
j) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer e i sistemi telefonici elettronici. Ulteriori tipologie di spese.
Sono altresi' ammissibili anche le spese relative agli acquisti di
programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all'introduzione
dell'euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli
apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l'acquisto di programmi informatici
rientrano in tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati
cioe' per applicazioni particolari, mentre i software di sistema essendo
riferiti strettamente all'hardware sono considerati come parte integrante
del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di
pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa
l'acquisto dell'hardware e del relativo software di sistema, nonche' il
software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio delle
apparecchiature, quelle per canoni, ecc.
Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate e,
rappresentando spese che hanno utilita' per piu' esercizi, debbono essere
dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi,
secondo la vigente disciplina fiscale.
Sono infine ammissibili anche le spese relative agli acquisti di beni per
la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
2.2. Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli,
motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono
inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di
autofatturazione.
2.3. Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire dal
7 giugno 1999 e sono ammissibili al netto dell'IVA e di eventuali altre
imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi
d'imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo.
2.4. Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere
effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme
della vendita con riserva della proprieta' (art. 1523 del codice civile),
nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite
operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della
domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve aver effettuato
pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del
costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso
di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine
di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si
fa riferimento alla fattura intestata alla societa' di leasing. Nel caso di
acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il
rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti,
che comunque devono essere stati emessi integralmente.
2.5. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati
ovvero utilizzati nell'unita' locale indicata nel modulo di domanda. Qualora
l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio
successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un'altra
unita' locale dell'impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale e' stata
presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.
2.6. Per le attivita' stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito
nel precedente punto 2.5, l'impresa potra' trasferire i beni agevolati
dall'unita' locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la
durata di non utilizzo dei predetti beni nell'unita' locale per il periodo
di chiusura. In tal caso l'impresa dovra' comunicare alla Camera di
commercio competente, nei termini e con le modalita' previsti dal precedente
punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di
permanenza degli stessi in tale localita'.
3. Tipologia e misura dell'agevolazione
3.1. L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato
nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito
d'imposta puo' essere fatto valere ai fini dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'IVA
e ai fini contributivi, anche in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24, codice
tributo "6703". Al credito d'imposta si applicano, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni
di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive
modificazioni ed integrazioni.
In particolare, il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
corso del quale e' concesso il beneficio. Il credito d'imposta puo' essere
fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG),
fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso
del quale e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata, anche in sede di
pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in
diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA
successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' stato
indicato.
3.2. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalita' e i
criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis, svincolato dalle
limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente
alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal
numero di unita' locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a
100.000 ecu, ora euro, nel triennio decorrente dalla concessione del primo
aiuto de minimis.
Risulta pertanto necessario far si' che, qualora l'impresa richiedente
abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda,
aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d'importo complessivamente
inferiore a 100.000 ecu ora euro, tale limite non venga superato attraverso
la concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare
il calcolo di capienza il Ministero deve conoscere l'importo di tutti gli
aiuti de minimis, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 11 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, concessi all'impresa richiedente nel predetto
periodo. A tal fine l'impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto
nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti
riconducibili sotto la categoria de minimis d'importo complessivamente
inferiore a 100.000 ecu ora euro, pena la esclusione dalle agevolazioni,
deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti.
Il tasso di conversione lira/ecu da applicare per gli aiuti concessi nel
1998 e' quello medio annuale (utilizzato ai fini della determinazione della
dimensione aziendale) relativi all'esercizio precedente quello di
concessione dell'aiuto de minimis, ed e' pari a L. 1.923,6.
Per gli aiuti concessi a partire dal 1999 il tasso di conversione
lira/euro e' pari a L. 1.936,27.
Nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato nel triennio precedente la
data di spedizione della domanda di alcun aiuto de minimis, l'ammontare
massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 449
del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998, e' pari a L.
193.627.000, corrispondente a spese sostenute per L. 968.135.000.
3.3. Le risorse disponibili sono pari, come gia' detto, a lire 29,6
miliardi. E' prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a
disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel
caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilita' rimanente
viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei
dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione
della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18
settembre 1997.
4. Modalita' e procedure per la concessione delle agevolazioni.
4.1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere
presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle quali
e' situata l'unita' locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si
richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia o
estratto dal sito Internet www.minindustria.it, lo schema allegato alla
presente circolare. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: "Art.
11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio".
Deve essere presentata per ciascuna unita' locale una domanda.
L'impresa dovra' trasmettere alla camera di commercio, unitamente alla
domanda di agevolazione, la seguente documentazione:
a) copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono
state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia
della fattura intestata alla societa' di locazione finanziaria);
b) originale o copia autenticata della quietanza delle stesse o della
relativa dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento per
almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la
dichiarazione deve essere rilasciata dalla societa' di locazione
finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n.
1329, dall'istituto di credito). Sono considerate quietanze anche gli
scontrini fiscali allegati alla fattura e la documentazione bancaria
attestante il pagamento qualora contenga le indicazioni relative a:
denominazione dell'impresa, numero della fattura di riferimento, importo e
data dell'avvenuto pagamento.
c) In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti a) e
b) la camera di commercio competente sospende l'inserimento della domanda
negli elenchi di cui al successivo punto 4.2 e provvede a richiedere
l'integrazione che dovra' pervenire, con le medesime modalita', entro trenta
giorni dalla richiesta medesima. La domanda, completa della documentazione,
verra' inserita nell'elenco relativo al giorno di trasmissione dei documenti
richiesti.
d) Il mancato invio della documentazione integrativa verra' considerato
come rinuncia all'agevolazione e pertanto la domanda non avra' seguito.
4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
controllate le disponibilita' finanziarie, ordina, in appositi e distinti
elenchi secondo l'ordine cronologico di spedizione le domande validamente
pervenute e trasmesse da ciascuna camera di commercio, e comunica alle
imprese interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione.
4.3. Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la concessione
integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa
posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.
4.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende
nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Contestualmente, compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie di cassa, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, trasferisce allo stato di previsione
dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti
d'imposta attribuiti alle imprese.
A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione di esaurimento
fondi non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande
ugualmente presentate a partire da tale data saranno restituite alle imprese.
Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per
mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con
priorita' nella formazione dell'elenco di cui al punto 4.2, nell'anno
successivo nei limiti della relativa disponibilita'.
Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto,
fissare nuovi termini per la presentazione delle domande.
4.5. Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto
4.2:
a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello allegato
alla presente circolare;
b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come
obbligatori nel modulo di domanda per la compilazione della domanda di
accesso ai benefici;
c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle
dichiarazioni contenute nel modulo;
d) la mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima. Si ricorda
che in base alle innovazioni normative in materia di semplificazione
amministrativa di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e'
possibile, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite
l'ufficiale di anagrafe, adempiere all'obbligo di autentica della firma
allegando alla richiesta di accesso ai benefici, fotocopia del documento
valido di identita' del firmatario;
e) il mancato invio della documentazione integrativa di cui al punto 4.1.
5. Divieto di cumulo.
5.1. L'impresa non puo' beneficiare per i medesimi beni oggetto delle
agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre
agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli aiuti de
minimis, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di
Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie coofinanziate, analogamente a
quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317 del 1991,
richiamate dal comma 3 dell'art. 11 in questione.
6. Controlli, revoche e sanzioni.
6.1. Successivamente alla concessione dell'agevolazione, nell'ambito della
attivita' di controllo di merito sulla documentazione trasmessa, la Camera
di commercio competente potra' richiedere alla impresa ulteriori
informazioni e integrazioni della documentazione medesima. In caso di
mancato invio di quanto richiesto dalla Camera di commercio entro il termine
di trenta giorni, si provvedera' alla revoca, anche parziale, delle
agevolazioni.
6.2. In ogni caso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e le camere di commercio possono disporre ispezioni presso
le imprese beneficiarie, ai fini dell'eventuale revoca delle
agevolazioni.
6.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:
a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti,
alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
b) le informazioni e integrazioni necessarie ai fini del controllo di
merito, non vengano fornite alle Camere entro il termine di trenta giorni
dalla data dell'eventuale richiesta;
c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni
previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di
domanda di agevolazione;
d) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di commercio entro trenta
giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unita' locale dell'impresa
stessa, ovvero nel caso di attivita' stagionali, presso altra localita' per
il periodo di chiusura;
e) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto
dell'agevolazione di cui alla presente circolare, di altre agevolazioni,
previste sotto qualsiasi forma ivi inclusa anche la categoria de minimis, da
altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero da azioni comunitarie coofinanziate.
6.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
6.5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della
restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e
successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, e' disposta nella
misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente
fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del punto 6.3.
Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta
per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.3 per azioni o fatti
addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per i casi di cui lettera c)
del medesimo punto 6.3, l'impresa stessa deve versare il relativo importo
maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data di concessione del credito di imposta.
In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in
misura pari al tasso di interesse legale.
6.6. Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non
corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
7. Misure organizzative.
7.1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono,
eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria,
intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle
domande, anche mediante la diffusione e l'utilizzo di appositi supporti
informatici.
----> Vedere allegato da pag. 58 a pag. 61 della G.U. <----
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