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Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIR.CENTRALE: DEMANIO
Circolare del 06/03/2000 n. 33

Legge n. 488/1999 articolo 4

L'articolo 3 comma 99 della legge 662/96, cosi' come sostituito
dall'articolo 14 comma 12 della legge 449/1997, aveva previsto, innovando la
precedente normativa, la possibilita', per l'Amministrazione finanziaria di
alienare beni immobili e diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato,
mediante trattativa privata quando il valore non superava i 300 milioni di
lire, ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica.
Il medesimo articolo aveva contestualmente disciplinato le modalita'
di esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti locali, stabilendo
termini tassativi entro i quali il medesimo doveva esercitarsi.
Tali disposizioni per il loro carattere fortemente semplificatorio
hanno determinato una indiscussa accelerazione nel processo di dismissione del
patrimonio immobiliare statale consentendo di raggiungere negli ultimi due
anni obiettivi ragguardevoli, con l'ausilio anche di efficaci e autonomi
strumenti di cui l'Amministrazione si e' dotata e compendiati nella circolare
n. 172/T.
Con la legge n. 488/1999, articolo 4, e' stata ridisegnata, nel breve
volgere di tempo, la disciplina in materia di dismissione del patrimonio
immobiliare statale e in particolar modo e' stato integralmente sostituito il
comma 99.
Il testo attuale, che esplichera' i suoi effetti fino alla piena
operativita' dell'Agenzia del Demanio, introduce un diverso sistema di
dismissione del patrimonio dello Stato, incentrato su programmi da definirsi
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministero delle finanze: l'attuazione dei programmi e'
demandata al Ministro del tesoro, che vi provvede mediante alienazione ad uno
o piu' soggetti intermediari scelti con procedure competitive; mentre e'
attribuito al Ministro delle finanze il compito di procedere alla alienazione
singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a
soggetti diversi dagli intermediari.
Ed e' proprio su tale ultima previsione che preme soffermare
l'attenzione e fornire istruzioni e chiarimenti agli Uffici.
Infatti, a differenza della normativa precedente, quella attuale non
reca alcuna disposizione riguardo alle modalita' - asta pubblica e/o
trattativa privata - con cui deve procedersi all'alienazione; si prevede
tuttavia la possibilita' di derogare alle norme di Contabilita' dello Stato
con l'intento ulteriormente di semplificare ed accelerare i procedimenti di
dismissione.
Emerge, pertanto, la necessita' di definire l'ambito e la portata
della deroga per consentire agli Uffici di procedere all'attivita' di vendita.
Considerato che la normativa in questione e' destinata ad esercitare i
suoi effetti in un arco di tempo limitato e che la materia e' suscettibile di
essere modificata da un disegno di legge ordinamentale collegato alla
finanziaria 2000 la scrivente ritiene opportuno che i provvedimenti di
alienazione continuino ad essere effettuati secondo le disposizioni impartite
con circolare n. 172/T.
Cio' trova suo fondamento logico giuridico nel fatto che il sistema di
individuazione del contraente ivi prefigurato risponde pienamente ai principi
di legalita', imparzialita', trasparenza e pubblicita', principi fondamentali
nell'ordinamento giuridico, nonche' soddisfa i criteri di efficienza,
economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa.
Nel rispetto di tali principi ed in conformita' ai suddetti criteri si
ritiene, in sostanza, di poter mantenere il ricorso alla trattativa privata
nelle forme e con le modalita' gia' indicate nella citata circolare quando il
valore di stima dei beni immobili non superi i 300 milioni di lire, e di far
luogo alla vendita tramite asta pubblica, quando il valore di stima superi
tale importo.
Del pari si ritiene opportuno mantenere la possibilita' della
trattativa privata, da esplicarsi con le modalita' di cui alla circolare
n. 172/T, qualora l'asta pubblica vada deserta.
Per quanto riguarda le procedure inerenti l'espletamento dell'asta
pubblica, si ritiene che, sulla base della facolta' espressamente riconosciuta
dalla legge, possa derogarsi, in via generale, all'obbligo di far luogo alla
pubblicazione del bando di gara (art. 66 Regolamento di Contabilita' Generale
dello Stato) sul Foglio Annunzi Legali della provincia in cui avra' luogo
l'asta. Invece la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (sedici giorni prima del giorno fissato per l'incanto),
avra' luogo quando il prezzo base d'asta supera lire un miliardo.
Le modifiche suddette sono apportate nell'ottica di uno snellimento
delle procedure e nella considerazione della scarsa efficacia di tali forme di
pubblicita', che viceversa nei fatti risultano economicamente onerose e
proceduralmente macchinose. L'esigenza della pubblicita' viene in effetti
ampiamente soddisfatta dalle modalita' gia' indicate nella richiamata
circolare n. 172/T (Internet, giornali locali, agenzie, uffici pubblici), che
devono essere potenziate sia attraverso la pubblicazione dell'estratto del
bando di gara su un quotidiano nazionale, sia mediante affissione dei bandi
di gara nelle immediate vicinanze del luogo ove e' ubicato l'immobile da
alienare, nonche' mediante qualsiasi altro mezzo che si ritenga opportuno. Si
evidenzia che nell'estratto del bando di gara da pubblicarsi sul quotidiano
nazionale, dovra' espressamente essere previsto che ogni ulteriore piu'
dettagliata informazione potra' essere assunta anche consultando il sito
Internet: "demanio. finanze. it.". In ogni caso tutte le forme di pubblicita'
adottate devono essere espressamente menzionate nel verbale di aggiudicazione.
Resta inoltre fermo l'obbligo di pubblicazione del bando nell'albo del
Comune ove e' situato il bene nonche', ove l'Ufficio lo ritenga opportuno, dei
Comuni viciniori.
Sempre in tema di asta pubblica si dispone che, alla luce della
soppressione della fase di approvazione, gli Uffici, decorsi i termini per
l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli Enti locali senza che il
diritto medesimo sia stato fatto valere, invitino i soggetti aggiudicatari a
corrispondere i prezzo di vendita entro quindici giorni dalla richiesta.
Nel caso di trattativa privata, ferme restando le procedure previste
nella richiamata circolare n. 172/T, per ovviare agli inconvenienti piu' volte
verificatisi derivanti dalla mancata stipula del contratto da parte del
migliore offerente, viene modificato il modulo di domanda gia' predisposto
dall'Amministrazione in allegato alla circolare predetta, mediante apposita
integrazione che prevede l'impegno dell'interessato, qualora la propria
offerta sia risultata la migliore, a versare all'Erario un importo pari al 10%
del prezzo offerto nel caso in cui non partecipi alla stipula del contratto
alla data fissata dall'Ufficio (vedi allegato).
Va infine chiarito che per quanto concerne il diritto di prelazione
previsto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 662/1996, in favore degli
Enti locali territoriali (comuni, province e regioni), la cui vigenza e'
mantenuta stante la formulazione del nuovo comma 99, si pone il problema di
individuare, per quanto concerne le vendite singole poste in essere
dall'Amministrazione finanziaria, le modalita' di esercizio.
Anche in tal caso appare utile e opportuno mutuare le modalita' gia'
previste dalla legge n. 449/1997, articolo 14, comma 12, ora sostituito dalla
legge n. 488/1999, in base alle quali sia nel caso di trattativa privata che
in quello dell'asta pubblica, gli Enti locali territoriali devono esercitare
il diritto di prelazione entro 15 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione da parte dell'Ufficio del Territorio. Va altresi' precisato che
in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 11, della legge in esame,
la priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni
quindi alle province e quindi alle regioni.
Nel richiamare le disposizioni gia' impartite nella recente lettera
n. 3422 del 18 gennaio 2000, si fa riserva di ulteriori disposizioni per
quanto riguarda espressamente la dismissione del patrimonio destinato ad uso
abitativo secondo le previsioni contenute nel comma 14, dell'articolo 4 della
legge n. 488/1999.
Infine, si attribuiscono secondo l'allegato prospetto, a ciascuna
Direzione Compartimentale gli obiettivi di vendita riferiti all'anno in corso,
sulla base dell'obiettivo generale assegnato dall'Onorevole Signor Ministro
nella direttiva riferita all'anno 2000.
Si invitano pertanto, codeste Direzioni Compartimentali, a voler
divulgare con la massima sollecitudine il contenuto della presente ai propri
dipendenti Uffici, avendo cura di attenersi in maniera scrupolosa alle
indicazioni in essa riportate.
La presente circolare e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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