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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 07/02/2001 n. 15

I.V.A. - Articolo 35, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
Dichiarazione di variazione dati delle persone fisiche -Procedura
sperimentale per la trasmissione telematica.

Con le circolari n. 133/E del 3 luglio 2000 e n. 178/E del 5 ottobre
2000 sono state impartite istruzioni in merito alla procedura sperimentale per
la trasmissione telematica delle dichiarazioni di inizio e di cessazione di
attivita' delle persone fisiche e degli altri soggetti, previste dall'articolo
35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Con la presente si comunica che a decorrere dalla data odierna il
servizio di trasmissione telematica e' esteso alle dichiarazioni di variazione
dati delle persone fisiche.
Le persone fisiche potranno, quindi, trasmettere in via telematica, per
il tramite di un intermediario abilitato, le dichiarazioni di variazione dati.
Tali dichiarazioni dovranno essere redatte su modello conforme a quello
attualmente in uso approvato con decreto ministeriale, prelevabile dal sito
internet del Ministero delle Finanze.
Giova ricordare che sono abilitati alla trasmissione telematica di dette
dichiarazioni i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322.
Come gia' chiarito con le precedenti circolari, la dichiarazione di
variazione dati, regolarmente sottoscritta, deve essere presentata
all'intermediario abilitato in duplice esemplare, unitamente alla delega a
trasmettere; per quest'ultima si dovra' utilizzare l'apposito riquadro
"Delega" posto in calce al modello di dichiarazione, sostituendo la parola
"presentare" con la parola "trasmettere".
Si precisa che occorre indicare nella dichiarazione di variazione
anagrafica tutti i dati richiesti dal modello, i quali verranno trasmessi
telematicamente.
L'intermediario provvede, quindi, a trasmettere tempestivamente la
dichiarazione, conservando l'originale della dichiarazione sottoscritta dal
contribuente.
Le dichiarazioni di variazione dati trasmesse in via telematica si
considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse e ricevute
dall'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza l'intemediario abilitato, ai
fini della tempestivita' delle dichiarazioni, dovra' trasmettere
telematicamente i dati entro i trenta giorni successivi al momento in cui si
e' verificato il presupposto che da' luogo alla comunicazione.
Si fa riserva di successive comunicazioni in ordine all'estensione del
servizio di trasmissione telematica alla dichiarazione di variazione dati dei
soggetti diversi dalla persone fisiche.
Le Direzioni regionali e gli Uffici operativi forniranno ogni possibile
assistenza per la corretta gestione della nuova procedura.

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