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Ministero delle Finanze

Decreto Ministeriale del 29/03/2000

art. 1

Determinazione delle modalita' tecniche per la trasmissione telematica via internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Modifiche al decreto dirigenziale 31/7/98 modificato dal decreto
dirigenziale 24/12/99.

in vigore dal 03/04/2000


1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 12 agosto 1998, nel testo modificato dal decreto dirigenziale 24
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1999, relativo alle modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Modalita' tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti";
b) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente
all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili e La consegna delle ricevute
che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;
b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle
dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 2;
c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con le modalita' individuate al Capo III;
d) per "costituzione", la creazione dell'archivio elettronico che contiene le
dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3, nonche' la creazione dell'archivio elettronico che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;
e) per "file", l'archivio elettronico munito del codice di autenticazione, che contiene:
1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;
2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;
3) le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria;
f) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli individuati nell'art. 14, che richiedono la registrazione telematica;
g) per "servizio telematico Internet", il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete internet delle dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della stessa Amministrazione;
h) per "dichiarazione telematica Internet" la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse via internet dai contribuenti;
i) per "versamento telematico Internet", il versamento dei tributi, dei
contributi e dei premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuato mediante l'utilizzo del servizio telematico internet;
j) per "file Internet", l'archivio elettronico, munito del codice di
riscontro, che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le relative ricevute;
k) per "ufficio finanziario competente", gli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;
l) per "PINCODE", il codice di cifratura personalizzato assegnato
dall'Amministrazione finanziaria a ciascun contribuente abilitato
all'utilizzazione del servizio telematico internet.
2. Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi telematici di cui al comma 1,
sono riportate nei seguenti allegati:
"allegato tecnico", contenente le specifiche tecniche relative alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 2;
"allegato tecnico bis", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;
"allegato tecnico ter", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico internet, da parte dei soggetti di cui all'art. 25".
c) il comma 3 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"3. La domanda per richiedere l'abilitazione di cui al comma 1 deve essere
presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni; le modalita' e i tempi di rilascio delle abilitazioni non
legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento
degli adempimenti in materia fiscale".
d) dopo l'art. 24, aggiungere:
"Capo IV - Modalita' tecniche per la trasmissione via Internet delle
dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei
tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
Art. 25 (Abilitazione al servizio telematico internet) - 1. Per avvalersi del servizio telematico internet, i contribuenti devono inoltrare via internet apposita richiesta indirizzata all'Amministrazione finanziaria, che provvede all'abilitazione secondo le modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ter al presente decreto; l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello dell'ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del rilascio e perde la sua validita' all'atto del decesso del titolare.
2. Le modalita' e i tempi di abilitazione al servizio telematico internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
3. Possono presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico
internet esclusivamente i contribuenti di cui all'art. 3, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione in via telematica della dichiarazione.
4. Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via internet. 5. Possono effettuare i versamenti telematici internet, indipendentemente dalla dichiarazione cui si riferiscono,
i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il Ministero delle
finanze.
Art. 26 (Revoche). - 1. L'abilitazione al servizio telematico internet e' revocata per gravi irregolarita' nell'utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare, nei seguenti casi:
a) utilizzo dell'accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale l'autorizzazione e' stata rilasciata;
b) utilizzo dei prodotti software dell'Amministrazione finanziaria per scopi diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;
c) utilizzo del servizio telematico internet alfine di aggirare gli obblighi di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo.
2. La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all'interessato.
Art. 27 (Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di
versamento). - 1. Per la compilazione della dichiarazione telematica internet e per l'effettuazione del versamento telematico internet, il contribuente o il dichiarante utilizza il software distribuito gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria o un qualunque altro software disponibile sul mercato, indicando i dati necessari, comprese le coordinate del conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione finanziaria richiede l'addebito delle somme dovute dal contribuente.
2. Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria.
3. Il dichiarante e' tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione
trasmessa mediante servizio telematico internet debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Art. 28 (Codice di riscontro e controlli). - 1. Ciascun file internet,
contenente la dichiarazione o i dati necessari all'effettuazione del
versamento, puo' essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria con le modalita' descritte al paragrafo 3.1 dell'allegato tecnico ter al presente decreto, solo se corredato dal codice di riscontro.
2. Il codice di riscontro, che consente di verificare l'identita' del
dichiarante e di garantire l'integrita' delle informazioni presenti nel file trasmesso, e' generato automaticamente dalla procedura informatica distribuita dall'Amministrazione finanziaria a partire dal PINCODE assegnato dall'Amministrazione stessa con le modalita' descritte al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.
3. Il soggetto al quale viene assegnato il PINCODE e' l'esclusivo titolare dello stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di mancata consegna o perdita del PINCODE o nel caso in cui l'utente ritenga che lo stesso sia indebitamente utilizzato da altri, e' necessario presentare apposita comunicazione all'ufficio finanziario competente che provvede all'annullamento del precedente e al rilascio di un nuovo PINCODE.
4. Il periodo di validita' del PINCODE coincide con quello dell'abilitazione al servizio telematico internet.
5. Il codice di riscontro viene apposto dall'Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all'art. 29, con le modalita' descritte al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.
6. L'Amministrazione finanziaria esegue le attivita' di controllo sulle
dichiarazioni presentate mediante il servizio telematico internet sulla base dei dati trasmessi dal contribuente.
Art. 29 (Scarto dei file e ricevute). - 1. Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui e' completata la ricezione, da parte dell'Amministrazione stessa, dei file che li contengono, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
2. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta presentazione della
dichiarazione e/o l'avvenuta effettuazione del versamento telematico internet mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall'Amministrazione stessa con le modalita' descritte al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.
3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del file all'Amministrazione finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente a tale data, le ricevute possono essere richieste dal contribuente presso l'ufficio finanziario competente.
4. Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si
considerano, rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalita' descritte al paragrafo 3.2 dell'allegato tecnico ter al presente decreto;
b) codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;
d) contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;
e) indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle coordinate di una banca non convenzionata.
5. Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto del file.
6. Nel caso in cui non sia possibile l'addebito sul conto corrente bancario delle somme dovute dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria ne da' comunicazione all'interessato e procede a norma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 30 (Tutela dei dati personali). - 1. L'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende resa mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del rilascio dell'abilitazione aI servizio telematico internet. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. il del presente decreto.
Art. 31 (Disponibilito' del servizio). - 1. Per l'utilizzo del servizio
telematico internet si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del
presente decreto.
Art. 32 (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio telematico internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione Unico persone fisiche, anche in qualita' di rappresentanti di altre persone fisiche legalmente incapaci o in qualita' di eredi.
2. Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico internet puo' essere effettuato solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica Internet di cui aI comma precedente";
e) Infine e' aggiunto "l'allegato tecnico ter".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Determinazione delle modalita' tecniche per la trasmissione telematica
via internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso
mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Allegato tecnico ter - Modalita' tecniche per la presentazione
delle dichiarazioni e per l'effettuazione dei versamenti
telematici internet.

in vigore dal 03/04/2000

Allegato tecnico ter
MODALITA' TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER
L'EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI TELEMATICI INTERNET.
1. Caratteristiche generali.
I soggetti di cui all'art. 25 inviano i file che contengono le
dichiarazioni e i versamenti telematici, utilizzando un apposito sito
internet predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
L'Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il
software che consente ai contribuenti l'accesso e l'utilizzo del
servizio telematico internet.
I prodotti software di cui al presente paragrafo richiedono la
disponibilita' di un computer dotato di un Browser (Netscape
Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori,
o browser equivalenti) ed avente le seguenti caratteristiche
consigliate:
====================================================
Ambiente Windows ] Ambiente MAC/OS
====================================================
Processore Pentium 100 MHz o ]
superiore o equivalente ] MAC POWER PC
---------------------------------------------------------------------
Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)] Almeno 32 Mbyte di RAM
---------------------------------------------------------------------
]Memoria virtuale abilitata con 33
Scheda grafica compatibile SVGA ] Mbyte
---------------------------------------------------------------------
Monitor 14" 800 x 600 a 65.536 ]
colori ] Open TRANSPORT 1.x
Il soggetto abilitato deve usufruire dei servizi di un Internet
Service Provider.
2. Assegnazione del pincode. Coloro che intendono utilizzare il
servizio telematico internet previsto dal presente decreto compilano
un apposito formulano che sara' disponibile nel sito internet del
Ministero delle finanze.
Sulla base delle domande pervenute, l'Amministrazione finanziaria
provvede a recapitare al domicilio del richiedente una comunicazione
che contiene gli elementi necessari alla costruzione del PINCODE
nonche' una password di accesso al sito. In caso di mancato recapito
l'interessato deve recarsi presso gli uffici finanziari competenti,
il cui elenco sara' disponibile nel sito internet del Ministero delle
finanze, che provvedono ad annullare il PINCODE e la password
precedentemente assegnati e a fornire al richiedente una nuova coppia
degli stessi.
3. Codice di riscontro. La presentazione via internet delle
dichiarazioni e l'effettuazione dei versamenti telematici, con lo
stesso mezzo, da parte dei soggetti di cui all'art. 25 comporta la
necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione
finanziaria di verificare:
a) l'identita' del mittente;
b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che
il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente i soggetti di cui all'art. 25 hanno necessita' di
disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la
ricevuta, di cui all'art. 29, sia stata prodotta dall'Amministrazione
finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal
file elettronico.
Il servizio telematico prevede, quindi, che i file inviati
dall'utente, o ad esso diretti, siano corredati di un codice di
riscontro che permetta le verifiche sopra descritte.
3.1. Costituzione del file che contiene la dichiarazione o il
versamento telematico internet. Prima di procedere alla
trasmissione il contribuente abilitato e' tenuto a costituire un file
che contiene la dichiarazione o il versamento telematico internet e a
utilizzare il software distribuito dall'Amministrazione che provvede
a:
a) controllare la rispondenza del file alle specifiche tecniche
approvate dall'Amministrazione finanziaria;
b) sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto
del file stesso;
c) cifrare il riassunto del file con il PINCODE del
contribuente abilitato.
3.2. Ricezione della dichiarazione. L'Amministrazione
finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di
validazione effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura del codice di riscontro, mediante il PINCODE
associato al codice fiscale del contribuente o del soggetto
dichiarante; se l'operazione va a buon fine, e' certo che l'origine
del file sia proprio quella dichiarata aI momento della trasmissione
(autenticazione del mittente);
b) ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide
con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto
precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo,
da parte del mittente, del codice di riscontro (integrita' del dato).
3.3. Predisposizione delle ricevute. Completato il controllo del
codice di riscontro, il sistema di validazione dell'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) controllare la rispondenza del file pervenuto alle
specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;
b) predisporre la ricevuta che contiene:
i dati identificativi del contribuente e del dichiarante;
i principali dati contabili rilevati dal file pervenuto;
c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una
funzione che calcola il riassunto del file stesso;
d) cifrare il riassunto del file con il PINCODE
dell'Amministrazione finanziaria.

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