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Ministero delle Finanze

Decreto Ministeriale del 31/07/1998

art. 1

Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti.

Definizioni.

in vigore dal 03/04/2000

modificato da: DM del 29/03/2000 art. 1

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente
all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili e la consegna delle
ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;
b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle
dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 2;
c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di
locazione e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai
soggetti e con le modalita' individuate al Capo III;
d) per "costituzione", la creazione dell'archivio elettronico che contiene
le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo
art. 3, nonche' la creazione dell'archivio elettronico che contiene i dati
richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di
autenticazione di cui al successivo art. 16;
e) per "file", l'archivio elettronico munito del codice di autenticazione,
che contiene:
1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;
2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;
3) le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria;
f) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2
che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli
individuati nell'art. 14, che richiedono la registrazione telematica;
g) per "servizio telematico Internet", il sistema informatico che consente
all'Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete internet delle
dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della
stessa Amministrazione;
h) per "dichiarazione telematica Internet" la rappresentazione informatica
delle dichiarazioni trasmesse via internet dai contribuenti;
i) per "versamento telematico Internet", il versamento dei tributi, dei
contributi e dei premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, effettuato mediante l'utilizzo del servizio telematico
internet;
j) per "file Internet", l'archivio elettronico, munito del codice di
riscontro, che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero
le relative ricevute;
k) per "ufficio finanziario competente", gli uffici delle entrate, gli
uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;
l) per "PINCODE", il codice di cifratura personalizzato assegnato
dall'Amministrazione finanziaria a ciascun contribuente abilitato
all'utilizzazione del servizio telematico internet.
2. Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi telematici di cui al comma 1, sono riportate nei seguenti allegati:
"allegato tecnico", contenente le specifiche tecniche relative alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 2;
"allegato tecnico bis", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del
servizio telematico relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;
"allegato tecnico ter", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico internet, da parte dei soggetti di cui all'art. 25.

art. 29

1. Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all'Amministrazione finanziaria
mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente,
presentate ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui
e' completata la ricezione, da parte dell'Amministrazione stessa, dei file che
li contengono, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
2. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta presentazione della
dichiarazione e/o l'avvenuta effettuazione del versamento telematico internet
mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro
generato dall'Amministrazione stessa con le modalita' descritte al paragrafo
3.3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.
3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via
telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del file
all'Amministrazione finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni
lavorativi; successivamente a tale data, le ricevute possono essere richieste
dal contribuente presso l'ufficio finanziario competente.
4. Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si
considerano, rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file
venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle
modalita' descritte al paragrafo 3.2 dell'allegato tecnico ter al presente
decreto;
b) codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto
erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche
approvate dall'Amministrazione finanziaria;
d) contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;
e) indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle coordinate
di una banca non convenzionata.
5. Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4,
lettere a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha
provocato lo scarto del file.
6. Nel caso in cui non sia possibile l'addebito sul conto corrente bancario
delle somme dovute dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria ne da'
comunicazione all'interessato e procede a norma dell'art. 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

art. 31

1. Per l'utilizzo del servizio telematico internet si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.
Servizio di documentazione tributaria
Allegato

ALLEGATO TECNICO MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO

1. Caratteristiche generali.
Gli utenti di cui all'art. 2 inviano i file che contengono le dichiarazioni
telematiche, utilizzando il servizio telematico predisposto
dall'Amministrazione finanziaria.
Gli utenti che hanno necessita' di trasmettere un numero elevato di
dichiarazioni, sono tenuti a frazionare la trasmissione in modo da non
superare, per ogni singolo invio, la dimensione equivalente ad un floppy da
3,5 pollici (1,38 MB). Tale limite puo' essere modificato dall'Amministrazione
finanziaria al fine di migliorare le funzionalita' del servizio.
Qualora il frazionamento della trasmissione dovesse comportare per l'utente, o
per una o piu' sedi secondarie di cui l'utente stesso si avvale, la necessita'
di effettuare un numero di invii superiore a 100, saranno concordate con gli
interessati specifiche modalita' di trasmissione.
L'Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che
consente agli utenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico.
I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessita' per
l'utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware
e software di base di seguito indicate:
Sistema operativo Windows '95 o NT;
Almeno 16MB di RAM;
Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o
equivalenti). Sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:
Processore Pentium 100 MHz o superiore;
Scheda grafica compatibile SVGA;
Monitor 14" 800 x 600 a 256 colori.
L'utente deve dotarsi di modem e disporre di una linea telefonica (commutata o
ISDN). Successive modifiche alle suddette caratteristiche tecniche delle quali
si renda necessario informare tempestivamente gli utenti interessati, potranno
essere anche comunicate dall'Amministrazione finanziaria direttamente ai detti
utenti.
I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessita' per
l'utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware
e software di base.
Nel caso in cui per l'utente non sia possibile rispettare tali requisiti, che
saranno comunicati tramite i mezzi di comunicazione di maggior diffusione,
saranno concordate specifiche modalita' di invio dei file e di ricezione delle
ricevute.
Le modalita' di distribuzione del software vengono comunicate dall'ufficio
finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4.
Il servizio telematico utilizza una rete IP, riservata agli utenti del
servizio stesso. La connessione fisica avviene mediante linee commutate
ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un
unico numero telefonico, che verra' comunicato dagli uffici finanziari
unitamente alle istruzioni.
Il costo del servizio telematico e' a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Il servizio telematico diviene operativo nel 1998, con le scadenze di seguito
indicate:
a) luglio 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere e) ed f);
b) settembre 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere g) ed h);
c) gennaio 1999: altri utenti menzionati all'art. 2.
Contestualmente, viene attivato un servizio di assistenza, raggiungibile
mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, che
verra' comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni. Ogni
variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente
allegato e, in generale, le novita' piu' rilevanti per gli utenti, vengono
rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria attraverso i mezzi di
comunicazione piu' diffusi, nonche' mediante un servizio di informativa agli
utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.
2. Codice di autenticazione.
La presentazione delle dichiarazioni in via telematica, effettuata dagli
utenti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2 o la trasmissione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli utenti di cui
alle lettere g) e h) del medesimo articolo, anche a mezzo di soggetti
delegati, comportano la necessita' di adottare un meccanismo che permetta
all'Amministrazione finanziaria di verificare:
a) l'identita' dell'utente;
b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il file
sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente l'utente, quando riceve un file che contiene le ricevute di cui
all'art. 9, ha necessita' di disporre di strumenti che gli permettano di
verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria
esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Il servizio telematico prevede quindi che i file inviati o diretti all'utente
siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra
descritte.
2.1. Costituzione del file di dichiarazioni.
Prima di procedere alla trasmissione l'utente e' tenuto a costituire un file
che contiene una o piu' dichiarazioni utilizzando un sotfware che:
a) sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione
che calcola un riassunto del file stesso;
b) cifra il riassunto del file con la propria chiave privata, ottenendo in tal
modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui
si riferisce.
2.2. Ricezione della dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di
validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica
dell'utente; se l'operazione va a buon fine, e' certo che l'origine del file
sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione
del mittente);
b) ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello
ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non
e' stato alterato successivamente al calcolo, da parie dell'utente, del codice
di autenticazione (integrita' del dato).
2.3. Predisposizione delle ricevute.
Le operazioni che vengono effettuate dall'Amministrazione finanziaria,
mediante il sistema di validazione, sono identiche a quelle descritte al punto
2.1; in tal caso, viene utilizzata la chiave privata dell'Amministrazione
finanziaria.
2.4. Elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono destinate.
Per leggere il contenuto del file che contiene le ricevute trasmesse
dall'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico, l'utente cui
sono destinate utilizza un prodotto software che, analogamente a quanto
descritto al punto 2.2, effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica
dell'Amministrazione finanziaria; se l'operazione va a buon fine, e' certo che
il file e' stato prodotto dal sistema di validazione dell'Amministrazione
stessa;
b) ricalcolo dell'impronta del file; se il riassunto coincide con quello
ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non
e' stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'Amministrazione
finanziaria, del codice di autenticazione.
3. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file.
La procedura descritta al paragrafo 2, che si basa sui prodotti software ed e'
quindi completamente trasparente per gli utenti, richiede l'esecuzione delle
attivita' descritte di seguito da completare entro i quindici giorni
successivi al rilascio delle attestazioni di cui all'art. 7.
Utilizzando le istruzioni consegnate dall'ufficio finanziario, e il software
distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente, nonche' le sedi
secondarie o i soggetti delegati, provvedono a:
a) generare la chiave pubblica e privata;
b) generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che
contiene, oltre alla chiave pubblica dell'utente, gli elementi utili ad
indentificarlo;
c) trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta stessa;
L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al
momento della ricezione della richiesta:
a) verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione,
con quanto constatato dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di
cui all'art. 4;
b) verifica che l'utente non risulti gia' in possesso di un'attestazione di
iscrizione non scaduta;
c) verifica che l'attestazione non risulti gia' in possesso di altro utente.
In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria iscrive
l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato
elettronico, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione stessa.
L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilita' di iscrivere
l'utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico.
A carico dell'utente, e' la custodia della chiave privata, che va
adeguatamente protetta da uso indebito. In particolare, al momento della
generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su
distinti floppy protetti da password, una delle quali va utilizzata ogni
qualvolta richiesto dal servizio telematico, la seconda va conservata in luogo
sicuro.

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