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Agenzia delle Entrate 

Provvedimento del 14/03/2001

art. 1

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

in vigore dal 22/03/2001

 IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel

seguito del presente atto;

Dispone: 1. Regime fiscale agevolato per le persone fisiche che

intraprendono un'attivita' di lavoro autonomo o d'impresa.

1.1. Le persone fisiche che iniziano un'attivita' di lavoro autonomo o

d'impresa dal 1 gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato

previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione

che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art.

13.

1.2. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta

sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per

cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato

rispettivamente ai sensi dell'art. 50 o 79 del testo unico delle imposte

sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22

dicembre 1986, n. 917. Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4,

del predetto testo unico l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero

reddito d'impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate al coniuge e

ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.

1.3. I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono

esonerati dai seguenti obblighi:

a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai

fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore

aggiunto;

c) presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul

valore aggiunto;

d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul

reddito delle persone fisiche.

1.4. Restano fermi i seguenti obblighi:

a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi

dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre

1973, n. 600;

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

c) presentazione delle dichiarazioni annuali;

d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive;

f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il

versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti

d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600.

1.5. Possono usufruire del regime agevolato i soggetti che realizzano

un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni

o di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per

oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese

aventi per oggetto altre attivita'. Nel caso in cui i soggetti che si

avvalgono del regime fiscale agevolato esercitino contemporaneamente piu'

attivita', ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si

fa riferimento all'attivita' prevalentemente esercitata. La somma dei

ricavi o dei compensi relativi alle singole attivita' non puo' superare

detti limiti. Per attivita' prevalente s'intende quella con la quale sono

stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta.

1.6. Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli

assoggettati al regime fiscale agevolato i versamenti dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei termini

ordinari.

1.7. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime

fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del

sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita

dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono

e' soggetto ad imposta sostitutiva.

1.8. Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di

lavoro autonomo ha durata massima di tre anni e si applica per il primo

periodo d'imposta in cui ha inizio l'attivita' e per i due anni successivi.

2. Comunicazioni relative al regime fiscale agevolato.

2.1. I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato

comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione

di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della

Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando il modello allegato al

presente provvedimento. Tale comunicazione e' trasmessa dall'ufficio locale

al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

2.2. La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta

applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata,

dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate,

utilizzando il modello di cui al punto 2.1.

3. Assistenza fiscale.

3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale

dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari

devono farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia

delle entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del

contribuente, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e puo' essere

formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento,

disponibile sul sito www.finanze.it Sulla base delle richieste presentate

dai contribuenti, l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale

dell'Agenzia delle entrate (tutor), o, in mancanza, dall'ufficio

distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio

fiscale del richiedente.

3.2. La richiesta di assistenza fiscale puo' essere presentata

unitamente alla dichiarazione d'inizio attivita' di cui al precedente punto

2.1., ovvero presentata o spedita, mediante il servizio postale con

raccomandata, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro trenta

giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di

attivita'. Per le annualita' successive alla prima la richiesta puo' essere

presentata entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta. La

richiesta di assistenza ha validita' fino a revoca ed e' trasmessa

dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

3.3. La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata

secondo le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto dal

periodo d'imposta successivo.

3.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a

disposizione degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai

contribuenti in regime agevolato una funzione attraverso la quale si puo'

verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, lo stato e l'andamento

economico dei contribuenti assistiti, nonche' l'eventuale superamento dei

limiti previsti.

3.5. L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge prevalentemente

attraverso il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali assistono direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e

provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse

all'applicazione del regime fiscale agevolato.

3.6. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati,

devono munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato di un

browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X

o superiori, o browser equivalenti) e avente le seguenti caratteristiche

minime:

Ambiente Windows Ambiente MAC/OS

Processore Pentium II MAC POWER PC

o equivalente

Almeno 64 Mbyte di RAM Almeno 64 Mbyte di RAM

3.7. Ai contribuenti e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura

del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche

e degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle

entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non puo' essere superiore

all'importo di lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei

beni in locazione finanziaria; in tale ipotesi il credito, nella misura

massima di lire seicentomila, e' pari al 40 per cento del prezzo di

acquisto ed e' utilizzato con riferimento ai canoni di locazione pagati in

ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla

formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.

3.8. Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via

telematica, i contribuenti devono usufruire dei servizi di un Internet

Service Provider e devono richiedere un pincode e una password per accedere

al servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile

sul sito uniconline.finanze.it 3.9. L'Agenzia delle entrate comunica

telematicamente al richiedente la prima parte del pincode e,

successivamente, provvede a recapitare al domicilio dei contribuenti una

comunicazione che contiene la seconda parte del pincode, nonche' una

password di accesso al servizio di cui al punto 3.8. Per i casi di mancata

attribuzione del pincode e della password il richiedente dovra' rivolgersi

al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvedera'

all'attribuzione degli stessi.

4. Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.

4.1. I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati

contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni

sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni

relative al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni

relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni

relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per

le operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati,

le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono

distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non

soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono

classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la

classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono

dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta

elettronica.

I contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal

sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:

a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione

consente al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte

le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa,

etc.), costituendo sul personal computer del contribuente una base

informativa analitica relativa all'attivita' esercitata nell'anno,

dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la

compilazione delle dichiarazioni annuali nonche' la verifica della

persistenza delle condizioni per usufruire del regime agevolato;

b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione

consente al contribuente l'invio periodico dei dati contabili aggregati,

l'invio della dichiarazione nonche' la ricezione delle comunicazioni che

l'ufficio dovra' rendere disponibili al contribuente (superamento dei

limiti previsti, imposte da pagare, etc.);

c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al

contribuente l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente

dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri

redditi posseduti;

d) assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente

al contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere

generale (tecnico e normativo), nonche' la formalizzazione, attraverso la

posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio

locale dell'Agenzia delle entrate.

4.2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta

l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante

apposita ricevuta.

4.3. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad

evadere le eventuali richieste in esse contenute.

4.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati

ricevuti, liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai

contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello per

l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A.

ed i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attivita'

esercitata.

4.5. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata,

predisposta dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la

completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo

averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti

presentano la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico

Internet.

4.6. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al

sistema informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti

tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale

decadenza dal regime fiscale agevolato per la perdita dei requisiti

previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Decadenza dal regime fiscale agevolato.

5.1. I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano,

per oltre il 50 per cento, il limite dei compensi o ricavi stabiliti per

avvalersi del regime fiscale agevolato sono tenuti ad assoggettare a

tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel

medesimo periodo d'imposta.

5.2. Nell'ipotesi di cui al punto 5.1 l'imposta sul reddito delle

persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico

versamento annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano

dette imposte.

5.3. I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri

previsti dall'art. 13, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non

usufruiscono piu' dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle

entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' superato del

50 per cento il limite dei ricavi e dei compensi.

6. Periodo transitorio di applicazione del regime fiscale agevolato.

6.1. I contribuenti che hanno gia' iniziato l'attivita' a far data dal

1 gennaio 2001 e hanno scelto il regime fiscale agevolato, ne danno notizia

all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del

presente provvedimento, presentando ad un ufficio locale della medesima

Agenzia, anche mediante il servizio postale, la comunicazione prevista al

punto 2. Entro gli stessi termini, i contribuenti che intendono avvalersi

dell'assistenza fiscale, ne fanno richiesta all'Agenzia delle entrate con

le modalita' previste al punto 3.

6.2. Le comunicazioni di avvalersi del regime fiscale agevolato e le

richieste di assistenza fiscale presentate a far data dal 1 gennaio 2001,

in attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate dagli uffici,

che provvederanno alla loro acquisizione ai sensi degli ultimi periodi

rispettivamente del punto 2.1. e del punto 3.2.

6.3. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

dell'Agenzia delle entrate, provvederanno a trasmettere, secondo le

modalita' stabilite dal punto 4, i dati contabili delle operazioni

effettuate, non appena saranno disponibili gli strumenti che consentono il

colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 13, comma 9, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale agevolato per le nuove

iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, con il presente

provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione di

quanto disciplinato dal citato articolo. In particolare, sono dettate le

disposizioni concernenti le comunicazioni di scelta e di revoca del sistema

fiscale agevolato, le modalita' di assistenza fiscale, gli adempimenti dei

contribuenti assistiti e degli Uffici.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1,

art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,

comma 1, art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore

aggiunto.

Art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, concernente disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle

scritture contabili.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

contenente il testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante

norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti

contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 241, recante

norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonche' di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 14/03/2001 - art. 1

Titolo del provvedimento:

Regime fiscale agevolato delle attivita' marginali.

Titolo del documento:

Regime fiscale agevolato per attivita' marginali.

Testo: in vigore dal 22/03/2001

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel

seguito del presente atto;

Dispone:

1. Regime fiscale delle attivita' marginali.

1.1. Le persone fisiche che esercitano attivita' alle quali siano

applicabili gli studi di settore possono avvalersi, a decorrere dal periodo

d'imposta 2001, del regime fiscale contenuto nell'art. 14 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, a condizione che i ricavi ed i compensi del periodo

d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore ad un valore

limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale

limite, che non puo' comunque essere superiore a 50 milioni, e' individuato

con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i primi

ottantasei studi di settore il limite e' fissato con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001; e per altri

quattordici studi di settore con successivo provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2001.

1.2. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale delle attivita'

marginali, per ricavi e compensi si intendono quelli minimi risultanti

dall'applicazione del software Gerico, tenuto conto di eventuali situazioni

di marginalita' che caratterizzano il contribuente anche in riferimento

agli indici di coerenza economica.

Nel primo periodo di applicazione del regime i ricavi e i compensi di

riferimento sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

1.3. I contribuenti che svolgono piu' attivita', alle quali sono

applicabili gli studi di settore, possono avvalersi del regime fiscale

delle attivita' marginali se l'ammontare complessivo dei ricavi non e'

superiore a 50 milioni e se per le singole attivita' sono realizzati ricavi

di ammontare non superiore ai limiti previsti dal provvedimento di cui al

punto 1.1.

1.4. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta

sostitutiva sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento del

reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai

sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917. Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo

testo unico, l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito di

impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai

collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.

1.5. I contribuenti che si avvalgono del regime delle attivita'

marginali sono esonerati dai seguenti obblighi:

a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai

fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore

aggiunto;

c) presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul

valore aggiunto;

Servizio di documentazione tributaria

Provvedimento del 14/03/2001 - art. 1

d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul

reddito delle persone fisiche.

1.6. Restano fermi i seguenti adempimenti:

a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi

dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600;

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

c) presentazione delle dichiarazioni annuali;

d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive;

f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il

versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti

d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600.

1.7. Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli

assoggettati al regime fiscale delle attivita' marginali i versamenti

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuati nei modi e

nei termini ordinari.

1.8. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime

fiscale delle attivita' marginali non sono assoggettati a ritenuta

d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti

rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il predetto

reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva.

1.9. La durata del regime fiscale agevolato per le attivita' marginali

e' a tempo indeterminato, ferme restando le cause di decadenza e rinuncia

previste dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Domanda e rinuncia.

2.1. La domanda di adozione del regime fiscale delle attivita'

marginali e' presentata direttamente o spedita mediante il servizio postale

con raccomandata sia all'ufficio locale delle entrate, o in mancanza

all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del

domicilio fiscale del richiedente, sia ad un qualunque ufficio locale

dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere

dal quale si intende fruire del predetto regime.

2.2. La domanda di cui al punto 2.1. puo' essere formulata utilizzando

il modello allegato al presente provvedimento e disponibile sul sito

www.finanze.it Tale domanda e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema

informativo dell'Agenzia delle entrate.

2.3. La scelta del regime fiscale delle attivita' marginali vincola il

contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta

e puo' essere revocata.

2.4. La rinuncia al regime fiscale delle attivita' marginali e'

comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente, oppure

ad un qualunque ufficio locale della medesima agenzia, entro il mese di

gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al regime. La

richiesta di rinuncia e' presentata dal richiedente con le modalita'

previste al punto 2.2. ed e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema

informativo dell'Agenzia delle entrate.

3. Assistenza fiscale.

3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale

dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari

devono farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia

delle entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del

contribuente, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e puo' essere

formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento,

disponibile sul sito www.finanze.it Sulla base delle richieste presentate

dai contribuenti, l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale

dell'Agenzia delle entrate (tutor), o, in mancanza, dall'ufficio

distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio

fiscale del richiedente.

3.2. La richiesta di assistenza fiscale puo' essere presentata o

spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio

Servizio di documentazione tributaria

Provvedimento del 14/03/2001 - art. 1

locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a

decorrere dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa. La richiesta

di assistenza ha validita' fino a revoca ed e' trasmessa dall'ufficio

locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

3.3. La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata

secondo le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a

decorrere dal periodo d'imposta in cui e' presentata.

3.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a

disposizione degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai

contribuenti in regime fiscale delle attivita' marginali una funzione

attraverso la quale si puo' verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, lo

stato e l'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonche'

l'eventuale superamento dei limiti previsti.

3.5. L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge prevalentemente

attraverso il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali

assistono direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e

provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse,

all'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali.

3.6. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati,

devono munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato di un

browser (Netscape communicator o Microsoft internet explorer, versione 4.X

o superiori, o browser equivalenti), e avente le seguenti caratteristiche

minime:

Ambiente Windows Ambiente MAC/OS

Processore Pentium II MAC POWER PC

o equivalente

Almeno 64 Mbyte di RAM Almeno 64 Mbyte di RAM

3.7. Ai contribuenti e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura

del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche

e degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle

entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non puo' essere superiore

all'importo di lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei

beni in locazione finanziaria; in tale ipotesi il credito, nella misura

massima di lire seicentomila, e' pari al 40 per cento del prezzo di

acquisto ed e' utilizzato con riferimento ai canoni di locazione pagati in

ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla

formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.

3.8. Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via

telematica, i contribuenti devono usufruire dei servizi di un Internet

service provider e devono richiedere un pincode e una password per accedere

al servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile

sul sito uniconline.finanze.it 3.9. L'Agenzia delle entrate comunica

telematicamente al richiedente la prima parte del pincode e,

successivamente, provvede a recapitare al domicilio dei contribuenti una

comunicazione che contiene la seconda parte del pincode, nonche' una

password di accesso al servizio di cui al punto 3.8. Per i casi di mancata

attribuzione del pincode e della password il richiedente dovra' rivolgersi

al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvedera'

all'attribuzione degli stessi.

4. Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.

4.1. I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati

contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni

sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni

relative al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni

relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni

relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per

le operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati,

le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono

distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non

soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono

classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la

classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono

dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta

elettronica.

I contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal

sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:

a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione

consente al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte

le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa,

etc.), costituendo sul personal computer del contribuente una base

informativa analitica relativa all'attivita' esercitata nell'anno,

dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la

compilazione delle dichiarazioni annuali nonche' la verifica della

persistenza delle condizioni per usufruire del regime fiscale delle

attivita' marginali;

b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione

consente al contribuente l'invioperiodico dei dati contabili aggregati,

l'invio della dichiarazione nonche' la ricezione delle comunicazioni che

l'ufficio dovra' rendere disponibili al contribuente (superamento dei

limiti previsti, imposte da pagare, etc.);

c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al

contribuente l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente

dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri

redditi posseduti;

d) assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente

al contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere

generale (tecnico e normativo), nonche' la formalizzazione, attraverso la

posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio

locale dell'Agenzia delle entrate.

4.2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta

l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante

apposita ricevuta.

4.3. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e

ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.

4.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati

ricevuti, liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai

contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello per

l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A.

ed i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attivita'

esercitata.

4.5. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata,

predisposta dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la

completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo

averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti

presentano la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico

Internet.

4.6. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al

sistema informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti

tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale

decadenza dal regime fiscale delle attivita' marginali per la perdita dei

requisiti previsti dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.

388.

5. Decadenza dal regime fiscale della attivita' marginali.

5.1. I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano in

misura superiore al 50 per cento il limite, individuato dal provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1. dei compensi

o ricavi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore

applicabili nel periodo di riferimento prendendo a base i dati dichiarati

dal contribuente o rettificati dall'ufficio, sono tenuti ad assoggettare a

tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel

medesimo periodo d'imposta.

5.2. Nell'ipotesi di cui al punto 5.1. l'imposta sul reddito delle

persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico

versamento annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano

dette imposte.

5.3. I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri

previsti dall'art. 14, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non

usufruiscono dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate,

a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' superato del 50 per

cento il limite dei ricavi e dei compensi individuato nel provvedimento di

cui al punto 1.1.

6. Periodo transitorio di applicazione del regime delle attivita'

marginali.

6.1. Per l'anno d'imposta 2001 la domanda per avvalersi del regime

fiscale delle attivita' marginali e' presentata entro il 31 marzo 2001 agli

uffici, con le modalita' stabilite al punto 2. Entro lo stesso termine, i

contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, ne fanno

richiesta all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste al punto 3.

6.2. Le domande per avvalersi del regime fiscale delle attivita'

marginali e le richieste di assistenza fiscale presentate a far data dal 1

gennaio 2001, in attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate

dagli uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai sensi degli

ultimi periodi rispettivamente del punto 2.2. e del punto 3.2.

6.3. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

dell'Agenzia delle entrate provvedono a trasmettere, secondo le modalita'

stabilite dal punto 4, i dati contabili delle operazioni effettuate, non appena saranno disponibili gli strumenti che consentono il colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attivita'

marginali, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni

necessarie per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo. In

particolare, sono dettate le disposizioni concernenti le comunicazioni di scelta e di revoca del sistema fiscale delle attivita' marginali, le

modalita' di assistenza fiscale, gli adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1,

art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,

comma 1, art. 5, comma 4).

 

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, concernente disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

contenente il testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante

norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti

contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 241, recante

norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonche' di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio

2001.

 

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