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Risoluzione del 4 luglio 2001 n.107

Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Trasmissione fatture: utilizzo sistema combinato fondato sull'impiego congiunto del telefax e di un supporto informatico, nel rispetto del dettato normativo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.


La.......ha chiesto di conoscere se possa ritenersi conforme alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 una procedura di trasmissione delle fatture mediante l'impiego congiunto del telefax e di un supporto informatico. 

In particolare, la procedura ipotizzata dalla società istante prevede l'invio della fattura al ricevente, da parte della società emittente, tramite fax. Il documento, ricevuto dalla scheda fax del sistema T, è instradato all'interno del sistema operativo ..., trasformato in formato elettronico, ed infine memorizzato su disco e storicizzato all'interno dell'archivio insieme alla sua immagine. 

Il sistema garantisce l'integrità del documento e la sua inalterabilità, non potendo più essere nè modificato nè manipolato. 

Le modalità di archiviazione permettono di effettuare in ogni momento la ricerca del documento che può essere visualizzato o stampato. 

I dati memorizzati attraverso questo sistema possono essere direttamente stampati nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633. 


Al riguardo si osserva, preliminarmente, che l'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone che "La fattura si ha per emessa, all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte". 

La scrivente, in precendenti occasioni ha avuto modo di precisare che, sebbene con le espressioni "consegna" o "spedizione" il legislatore abbia voluto indicare la trasmissione delle fatture mediante le tradizionali modalità, pur tuttavia è da ritenersi sostanzialmente legittima la trasmissione tramite posta elettronica (risoluzione n.571134 del 19 luglio 1988) o con procedure informatizzate (risoluzione n.450217 del 30 luglio 1990, n.VI-12-2605 del 5 agosto 1994, n.50/E del 29 maggio 1998), sempre chè i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA vengano "materializzati" in documenti cartacei. 

Ciò posto, si ritiene che la proposta procedura possa essere condivisa nel rispetto delle seguenti condizioni. 

La trasmissione dovrà avvenire entro i termini stabiliti [2] dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. 

Il cedente [3] e il cessionario [4] dovranno provvedere alla stampa e alla conservazione delle fatture su supporto cartaceo, atteso che, a tutt'oggi, non è possibile l'archiviazione dei documenti su supporti magnetici, con conseguente distruzione degli originali. 

I soggetti interessati dovranno registrare le fatture secondo le disposizioni degli articoli 23 [5] e 25 [6] del citato D.P.R. n. 633 del 1972, a nulla rilevando la particolare modalità di trasmissione delle stesse. Per quanto attiene a tali obblighi, la fattura si considera emessa al momento

della trasmissione tramite fax e si intende ricevuta nel momento in cui il messaggio fax viene ricevuto dal destinatario. 

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni normative.

 

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