X Chiudi

Gazzetta Ufficiale N. 230 del 03 Ottobre 2003
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.273

Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonche' a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda
il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di
radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati
tramite mezzi elettronici;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica della disciplina IVA relativa ai servizi di radiodiffusione e di televisione ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, quarto comma, lettera d), dopo le parole:
«servizi di telecomunicazione,» sono inserite le seguenti: «di
radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese
tramite mezzi elettronici,»;
b) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: «di
telecomunicazione,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di
servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti
passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunita',»;
c) all'articolo 7, quarto comma, dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.»;
d) dopo l'articolo 74-quater, e' inserito il seguente:
«Art. 74-quinquies (Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta). -
1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', non identificati in ambito comunitario, possono identificarsi nel territorio dello Stato, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine
presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita
dichiarazione all'ufficio competente, da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale e' tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonche' il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta.
2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo, identificati in Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello Stato extracomunitario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto;
e) l'attestazione della mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunita'.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti indicati al comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione ovvero di cessazione nel caso in cui gli stessi non intendano piu' fornire servizi tramite mezzi elettronici o non soddisfino piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:
a) comunicano di non fornire piu' servizi tramite mezzi elettronici;
b) si puo' altrimenti presupporre che le loro attivita' soggette ad imposizione siano cessate;
c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo;
d) persistono a non osservare le norme previste dal regime stesso.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare, entro il giorno venti del mese successivo
al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una
dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in conformita' ai modelli approvati con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di presentazione della dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e conservano, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell'anno di effettuazione delle transazioni, idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorita' fiscale del Paese di consumo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria puo' richiedere idonea documentazione per i servizi resi a committenti privati nazionali da parte di prestatori domiciliati o residenti fuori della Comunita' che si sono identificati in un altro Stato membro.
10. E' aperta apposita contabilita' speciale su cui fare affluire i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.
11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al
presente articolo non possono detrarre dall'imposta eventualmente
dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle
importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, fermo
restando il diritto al recupero dell'imposta mediante richiesta di
rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38-ter.
12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente
articolo sono inviate in via telematica.».
2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui ai commi 1, 4 e 6 dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono definite le specifiche tecniche per l'invio telematico delle stesse nonche' le ulteriori procedure necessarie per l'attuazione della disciplina prevista dallo stesso articolo; con provvedimento interdirettoriale sono stabilite le modalita' di versamento dell'imposta dovuta ai sensi del comma 9 dell'articolo 74-quinquies.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 febbraio n. 2003, n. 14 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002».
- La direttiva 2002/38/CE e' pubblicata in G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca; «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».
Per il testo dell'art. 7, si veda nelle note all'art.
1.

Note all'art. 1:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi note alle premesse. L'art. 7, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 7 - Agli effetti del presente decreto:
a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunita» o «territorio della Comunita» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola
di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il
trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni
immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
l'immobile e' situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici,
sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le
prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonche' le
cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d) escluse le restazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della
Comunita', le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche' quelle
derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni
operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel
territorio dello Stato.
f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.».

Art. 2.
Periodo di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti
temporali previsti dalla direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002.

Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002, vedi
note alle premesse.

Art. 3.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003

X Chiudi