LA "AUTORIZZAZIONE" PER GLI OPERATORI DI INTERNET

A cura di Francesco Iperti

FONTI NORMATIVE


Legge 24 aprile 1998, n. 128 - art. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997)

Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni)

Delibera n. 467/00/CONS (GU 8 agosto 2000) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Disposizioni in materia di autorizzazioni generali)

LE AUTORIZZAZIONI GENERALI
L'art. 6 del dpr 318/97 dispone che l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni1 come quello di accesso ad internet, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base di condizioni e criteri che esamineremo in seguito. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.
L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

PROCEDURA
Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, deve comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria dichiarazione2 in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata sulla base dell'istituto del silenzio -assenso. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività.
Qualora non risultino rispettate, le condizioni poste dall'autorizzazione generale, l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.
Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. Il contributo è fissato in un milione di lire per l'istruttoria, più un milione di lire l'anno per ogni sede nella quale sono installate "le apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto (decreto ministeriale 5 febbraio 1998)

LE CONDIZIONI
I soggetti che offrono al pubblico i servizi di accesso ad internet devono soddisfare i seguenti obblighi: 
* il rispetto delle esigenze fondamentali, riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;
* il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
* la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;
* l'uso effettivo della capacità di numerazione;
* l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
* il pagamento dei contributi;
* la fornitura di fatture dettagliate e documentate;
* la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;
* l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
* la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;
* la collaborazione tempestiva alle competenti Autorità giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle comunicazioni citata in premessa, dal regolamento, dall'articolo 266 bis c.p.p..
I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati, mediante apparecchiature terminali3, compresi elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare gli obblighi precedenti sono tenuti a: 
* consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;
* indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale;
* curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;
* rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.

LE SANZIONI
L'art. 25 della Legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) stabilisce che la prestazione di servizi di telecomunicazione senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
Inoltre, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.
L'effettuazione dei servizi di telecomunicazioni in difformità da quanto sancito nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
In caso di effettuazione dei servizi di telecomunicazioni in difformità rispetto all'autorizzazione e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.