DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1995, n. 420
Regolamento
recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art.2, comma 1
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.240 Serie Generale del 13 ottobre
1995)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art.87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione
stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica
13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico;
Vista la convenzione
stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la concessionaria ITALCABLE approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione dei servizi
di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Visto il decreto ministeriale
1 settembre 1983 che ha istituito il servizio facsimile tra utenti della
rete pubblica telefonica commutata denominato "telefax", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984;
Visto l'arte. 8 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visto il decreto ministeriale
27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico
videotel in campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale
12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio
videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale
27 dicembre 1990 relativo alle tariffe del servizio pubblico di videoconferenza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991;
Visto il decreto 20
ottobre 1992, concernente la revisione delle tariffe per il servizio di
trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (ITAPAC),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992;
Visto l'art.3 del
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva
90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi
di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una
rete aperta di telecomunicazioni;
Vista la legge 28
luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo
sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo
di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993,
ed in particolare l'atto finale, allegato XI;
Visto l'art.54 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della
direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi
di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/CEE;
Visto, in particolare,
l'arte.11 del predetto decreto legislativo che ha rinviato ad un decreto
del Presidente della Repubblica la determinazione delle caratteristiche
e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni
di cui all'arte. 2, comma1, del medesimo decreto legislativo;
Considerata, allo
scopo di perseguire unità di regolamentazione, l'opportunità
di inserire nel presente regolamento le prescrizioni tecniche di cui all'art.3,
comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto l'art.17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito. il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;
Sulla proposta del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente regolamento:
Capo I
SERVIZI LIBERALIZZATI DI TELECOMUNICAZIONI
Art.1.
Ambito della liberalizzazione
1. Nell'ambito dei
servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal
servizio di telefonia vocale come definito dall'art.1, comma 1, lettera
g), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
2. Sono compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi
chiusi di utenti, di cui all'art.2.
3. Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2 devono
essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della
rete pubblica.
Art.2.
Gruppo chiuso di utenti
1. Si intende per gruppo chiuso di utenti una pluralità di soggetti
che risultino legati fra di loro da uno stabile interesse professionale
comuni tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse
direttamente al predetto interesse.
Art.3.
Apparecchiature terminali ed apparati di rete
1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete, da collegare alla
rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei servizi di cui all'art.1,
devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ed inclusi nei relativi registri pubblici.
2. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli
apparati di rete devono essere effettuati da imprese autorizzate ai sensi
dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314.
Capo II
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Art.4.
Dichiarazione
1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all'art.3,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati,
aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico
europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato A.
2. L'interessato deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di servizio
che intende offrire.
Art.5.
Autorizzazione
1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini dell'offerta dei servizi
di cui all'art.3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE,
debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato
B.
2. Ai fini dell'offerta di servizi dì trasmissione dati e di semplice
rivendita di capacita' previsti dall'art.3, comma 3, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale
o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato
nell'allegato C.
3. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti,
di cui all'art.2, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in
uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda' di autorizzazione al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato
D.
4. L'interessato deve presentare una domanda di autorizzazione per ogni
tipo di servizio che intende offrire.
5. Il servizio non può in nessun caso essere avviato prima che
l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei commi 5,
6 e 7 dell'art.3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
6. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono
espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver
acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i
servizi di cui all'art.1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; in
alternativa, possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad offrire i servizi
stessi ai sensi del presente articolo.
Art.6.
Documentazione a corredo della domanda
1, Alla domanda di autorizzazione di cui all'art.5 deve essere acclusa
la seguente documentazione:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente;
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato
E per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c. attestato dell'avvenuto versamento del contributo o dei contributi,
di cui all'art.10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, a rimborso
degli oneri sostenuti.
2. Fermo restando il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacita'
di circuiti affittati di cui all'art.3, Comma 4, lettera g), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del servizio che abbia
ottenuto l'autorizzazione di cui all'art.5, comma 3, prima di attivare
il servizio deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la relativa
documentazione. Questa deve consentire l'indicazione dell'interesse che
lega tra di loro i soggetti ai sensi dell'art.2; la specificazione dell'elenco
dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiatura terminali,
nonché se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti
ovvero a collegamenti commutati della rete; in questo ultimo caso devono
essere forniti i numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta
giorni il nullaosta all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino
il diniego; trascorso tale termine, il nullaosta si intende accordato.
Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti
o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono
al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve comunicare ogni
variazione dell'elenco di cui al medesimo comma 2, debitamente documentata.
Art. 7.
0bblighi
1. Le variazioni attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli 4 e
5 nonché quelle concernenti i dati di cui all'art.6, comma 1, lettera
a), sono comunicate entro trenta giorni al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta giorni, può,
motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi.
2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle
comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformità
alla, legislazione vigente.
3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura o dei
servizi debbono rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente
a norma dell'art.1341 del codice civile.
Art. 8.
Pubblico registro
1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, istituito
un pubblico registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente
regolamento.
Art. 9.
Limitazioni
1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e
difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può
disporre, per il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere
collegamenti diretti di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi
offerti.
2. Il gestore della rete pubblica, fermo restando quanto stabilito dall'art.4,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, può rifiutarsi
di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso di impossibilita'
tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal caso il gestore deve
darne contestuale comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che decide motivatamente entro novanta giorni anche su reclamo degli interessati.
3. Avverso i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
Art. 10.
Sospensione e revoca
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.7 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede,
previa diffida, alla sospensione e, poi in caso di in ottemperanza, alla
revoca dell'autorizzazione o, per le ipotesi di servizi prestati su semplice
dichiarazione, al divieto di svolgimento del servizio, nei seguenti casi:
a. inosservanza dell'art.3, comma 1, dell'art.6, comma 3, dell'art.7,
dell'art.11, comma 3, e dell'art.17, comma 2;
b. ritardo, oltre il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contributi
e delle somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato;
c. violazione di divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla
legge.
d.
Art. 11
Validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una validità di nove
anni e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto con almeno centoventi
giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.
Art. 12.
Disposizione transitoria
1. La dichiarazione e le domande di autorizzazione da presentare ai sensi
dell'art.12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, devono
essere conformi agli schemi riportati, rispettivamente, negli allegati
P, G, H ed I.
2. Gli interessati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal
presente decreto.
Capo III
VIDEOTEX E AUDIOTEX
Art.13.
Accesso al servizio
1. Gli utenti possono accedere ai servizi videotex ed audiotex in base
a due diverse modalità;
a. accesso riservato: consente l'accesso ai soli utenti abbonati a ciascun
servizio videotex e audiotex, utilizzando la "parola chiave"
assegnata dai fornitori del servizio stesso. In tale caso vengono applicati,
da parte del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, la tariffa
per il trasporto sulla rete telefonica pubblica delle informazioni e prestazioni
e, da parte del fornitore del servizio videotex o audiotex, un prezzo
relativo alla erogazione delle stesse;
b. accesso generalizzato: consente l'accesso "senza parola chiave"
da parte di qualunque utente telefonico a quei centri videotex o audiotex
che di tale modalità di accesso abbiano fatto richiesta al gestore
della rete pubblica di telecomunicazioni con predisposizione di apposita
numerazione telefonica. E' compito del gestore della rete pubblica di
telecomunicazioni addebitare agli utenti telefonici un importo comprensivo
della tariffa per il trasporto sulla rete pubblica di telecomunicazioni,
da determinare con apposito provvedimento tariffario, e del prezzo relativo
alle informazioni e prestazioni, sulla base delle risultanze del contatore
di abbonato.
Art.14.
Fatturazione
1. In caso di accesso ai servizi videotex e audiotex da parte di utente
munito di "parola chiave", i gestori dei centri possono demandare
al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, previ accordi tecnici
ed economici, il compito della fatturazione all'utenza del prezzo relativo
alla fornitura delle informazioni o delle prestazioni.
2. In caso di accesso generalizzato da parte di qualunque utente telefonico
ai centri videotex e audiotex, le operazioni di contabilizzazione e di
fatturazione delle informazioni e prestazioni fruite sono effettuate dal
gestore della pubblica di telecomunicazioni; questo ultimo provvede a
riconoscere ai fornitori dei servizi videotex e audiotex, sulla base delle
risultanze documentate dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore
della rete pubblica di telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti,
al netto degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione.
3. I fornitori di informazioni e di prestazioni, che svolgono vendita
di beni e servizi attraverso i centri videotex e audiotex, sono tenuti
ad effettuare direttamente la fatturazione di detti beni e servizi ai
propri clienti.
Art.15.
Responsabilità
1. I fornitori di informazioni e prestazioni sono responsabili del contenuto
e della esattezza delle stesse. E' vietato fornire, tramite la rete pubblica
di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti,
all'ordine pubblico ed al buon costume.
Capo IV
PRESCRIZIONI TECNICHE
Sezione I - Trasmissione
dati
Art.16.
Condizioni operative
1. Nel caso di offerta del servizio di trasmissione dati, di cui all'art.5,
comma 2, il richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda, oltre
a quanto previsto dall'art.6, un progetto di massima della rete di trasmissione
corredato delle seguenti informazioni:
a. iniziale copertura geografica che si intende soddisfare;
b. eventuale programma di graduale estensione della iniziale copertura
geografica nel territorio nazionale.
2. L'interoperabilità di servizi tecnicamente compatibili deve
essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il soggetto autorizzato informa i clienti circa gli altri servizi con
i quali il proprio servizio interopera.
4. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità
e qualità del servizio devono essere descritte nel relativo contratto..
5. In conformità alla raccomandazione X.121 dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
assegna al fornitore del servizio di trasmissione dati, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione, la numerazione che deve essere utilizzata per la
rete dati a commutazione sulla base delle disponibilità del piano
nazionale di numerazione.
6. Allorché la disponibilità di numerazione prevista dal
piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima all'esaurimento, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti per l'integrazione,
assegnando al soggetto autorizzato, se necessario, una numerazione provvisoria.
Sezione II - Gruppo
chiuso di utenti
Art.17.
Condizioni operative
1. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità
e qualità dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti devono
essere descritte nel relativo contratto.
2. Nell'ambito dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, il fornitore
del servizio:
a. non deve espletare detto servizio per soggetti estranei a ciascun gruppo
chiuso;
b. non deve realizzare l'interconnessione fra gruppi chiusi di utenti.
Capo V
DISPOSIZIONI VARIE
Art.18.
Gestore pubblico
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al gestore
della rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto operi nell'ambito
dei servizi liberalizzati.
Art.19.
Controlli
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli
necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente
regolamento per í servizi di cui, all'art.1, comma 1.
2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire
l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione
dei controlli di cui al comma 1.
Art. 20.
Abrogazione
1. Sono abrogati i decreti ministeriali 1 settembre 1983, 27 gennaio 1986,
12 febbraio 1986, 27 dicembre 1990 e 20 ottobre 1992 citati nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
CLO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 7
ALLEGATO A
DICHIARAZI0NE
(ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1,del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale
concessioni e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita .............................................
residenza o domicilio ..............................................
società - ditta ...........................................................
sede ........................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente
............................
codice fiscale e partita I.V.A. .............................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ....................................................
luogo e data di nascita ...........................................
residenza o domicilio .............................................
Dichiara:
di voler offrire al
pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti commutati della rete
pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:
..:...................................................................................
di osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
di rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della
rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto
della presente dichiarazione;
di impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già
approvati dal Ministero p.t.
A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti
modalità:
Apparato
(tipo e modello)
Ubicazione
Tipo di rete utilizzata
(In alternativa, qualora
il richiedente, al momento della dichiarazione, non fosse in possesso
delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al
tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento
del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione
ed al tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) .....................
Visto, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO B
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2,del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale
concessioni e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome .................................................
luogo e data di nascita ...........................................
residenza o domicilio ...............................................
società-ditta.............................................................
sede ......................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio,, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.......
.............
codice fiscale e partita I.V.A......................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita ...............................................
residenza o domicilio.................................................
Chiede:
di essere autorizzato
ad offrire al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica,
il seguente servizio di telecomunicazioni:
. ...............................................................................
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste da decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della
rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;
ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già
approvati dal Ministero p.t.
A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti
modalità:
Apparato
(tipo e modello)
Ubicazione
Tipo di rete Utilizzata
(In alternativa, qualora
il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse
in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione
ed al tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento
del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione
ed al tipo di rete da utilizzare.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO C
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale
concessioni e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita ...............................................
residenza o domicilio ..................................................
società-ditta ................................................................
sede............................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.........................
codice fiscale e partita I.V.A...........................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ..........................................................
luogo e data di nascita ...................................................
residenza o domicilio......................................................
Chiede:
di essere autorizzato
ad offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:
trasmissione dati a commutazione di pacchetto;
trasmissione dati a commutazione di circuito;
trasmissione dati...............................................
(assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito);
semplice rivendita di capacità................................
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
ad osservare le prescrizioni tecniche previste dal regolamento;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della
rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;
ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già
approvati dal Ministero p.t.
A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti
modalità:
Apparato (tipo e modello)
Ubicazione
Tipo di rete utilizzata
(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione
della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli
apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento
del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione
ed al tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO D
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione generale
concessioni e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome .............................................................
luogo e data di nascita ............................................................
residenza o domicilio ............................................................
società-ditta ............................................................
sede............................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente............................................................
codice fiscale e partita I.V.A............................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome....... ...............................................
luogo e data di nascita...............................................
residenza o domicilio ...............................................
Chiede:
di essere autorizzato
ad offrire i servizi vocali a gruppi chiusi di utenti.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
ad osservare le prescrizioni tecniche previste dal regolamento;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della
rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda; ad impiegare
apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal
Ministero p.t.
A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti
modalità:
Apparato
(tipo e modello)
Ubicazione
Tipo di rete utilizzata
(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione
della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli
apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si
impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio,
le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo
di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) ...........................
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15
Il sottoscritto
nato a .....................................................il..............................
residente in .................................. Via ..............................n.
...........
nella qualità di .....................................................
della società ....................................................
ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:
(1) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello
Stato, sono:
Cognome e nome Grado
di parentela Nato a il
.....................................
................ (*).......... ........................ ................
.................. ................. ................. (*)....................................
................
.................................... ................. (*).......... .........................
................
.................................... ................. (*).......... .........................
................
Qualora il dichiarante
non abbia conviventi, invece di quanto previsto al punto (1), deve dichiarare:
(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello
Stato.
(*) coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.
(firma) .......................
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO F
DICHIARAZI0NE
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione generale
concessioni e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome...........................................................................
luogo e data di nascita...................................................................
residenza o domicilio....................................................................
società-ditta ..................................................................................
sede ..............................................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente...................................................................
codice fiscale e partita I.V.A.....................................................................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome...........................................................................
luogo e data di nascita...................................................................
residenza o domicilio....................................................................
Dichiara:
(ai sensi e per gli
effetti dell'art.12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103)
di trovarsi nella posizione di chi offre al pubblico, utilizzando esclusivamente
collegamenti commutati della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:
........................................................................................................................................................
con le seguenti modalità:
Apparato
(tipo e modello)
ubicazione
Tipo di rete
utilizzata
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della
rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente
dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete gia, approvati
dal Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO G
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione generale
concessioni e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente......................................................
codice fiscale e partita I.V.A ......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Dichiara di trovarsi:
nella posizione di
chi offre al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica,
il seguente servizio di telecomunicazioni:
..........................................................................................................................................................
con le seguenti modalità:
Apparato
(tipo e modello)
Ubicazione
Tipo di rete
Utilizzata
Chiede:
pertanto (ai sensi
e per gli effetti dell'art.12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 ,marzo
1995, n. 103;
ad osservare le prescrizioni tecniche del regolamento;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della
rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda; ad impiegare
apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal
Ministero p.t.
(data) ....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.1:
- Il D.Lgs.17 marzo 1995, n. 103, adottato in base all'art.54 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva
90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
Nota all'art.3:
- Si riporta il testo dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314:
"ALLEGATO 13"
DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE
APPARECCHIATURE TERMINALI.
Art.1. - 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità
di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata
nel relativo atto.
2. L'autorizzazione non e' cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo
che ha rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella
titolarità dell'impresa.
Art.2. - 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:
a) installatori e/o manutentori;
b) costruttori.
2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è
suddivisa in tre gradi:
a) primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento
nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e
potenzialità;
b) secondo grado: consente le stesse operazioni del i grado relativamente
ad impianti interni con capacita, fino a 400 terminazioni interne per
voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o
fibra ottica;
c) terzo grado: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad impianti
interni per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.
3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici
di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione
di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiatura.
Art.3. - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve
dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di
cui all'art.4, i seguenti requisiti di idoneità:
a) classe installatori e/o manutentori:
1) primo grado:
1.1) personale tecnico dipendente:
una unita' addetta alla progettazione degli impianti;
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
otto unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle
apparecchiature terminali;
1.2) strumenti di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta
all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio
50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo
per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer
portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve
essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
1.3) locali:
uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;
magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa
che possa contenere le varie apparecchiatura di telecomunicazioni, le
attrezzature di cantiere e di squadra;
1.4) automezzi:
cinque automezzi di cui due autofurgoni;
1.5) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
2) secondo grado:
2.1) personale tecnico dipendente:
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione
delle apparecchiatura terminali;
2.2) strumenti di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unìtal
addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo
o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve
essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal
costruttore delle apparecchiatura;
2.3) locali: come il primo grado;
2.4) automezzi:
tre automezzi di cui un autofurgone;
2.5) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
3) terzo grado:
3.1) personale tecnico dipendente:
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione
delle apparecchiatura terminali;
3.2) strumenti di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta
all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione
specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali e' stata
ottenuta la licenza;
3.3) locali: come il primo grado;
3.4) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
4) quarto grado
4.1) i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere
alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti
- di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi
abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;
5) quinto grado
5.1) in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado,
i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3),
2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3)
e 3.4);
b) classe costruttori.-
la costruzione di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni e, requisito
sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.
Art.4. - 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori
e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T.
- Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in
bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.
2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta
di bollo:
a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio
e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività
specifica dell'impresa;
b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente
l'impresa;
c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante,
alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli
automezzi;
d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti
la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali
di cui all'art.3;
e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità
civile verso terzi;
f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze
il personale previsto dall'art.3 in corrispondenza al grado richiesto;
g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente
addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:
1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori
presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo grado
o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate
di primo grado;
2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case
costruttrici di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o esperienza
di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate di secondo
o primo grado;
3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di
apparecchiatura rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte
già autorizzate;
4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto
il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle
premesse;
h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di
rimborso spese per istruttoria, delle somme:
L. 1.000.000 per il primo grado;
L. 500.000 per il secondo grado;
L. 200.000 per il terzo grado;
L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.
3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione
delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.
4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle
apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione
di cui al comma 2, lettera g).
6. Per la classe costruttori e' sufficiente la presentazione dell'istanza
corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).
Art.5. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti
comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita
l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda
! a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista
dal n. 117, lettera a), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.
2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore
del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.
3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta,
l'impresa e' invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.
4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine
di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione
non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art.2, comma 1, della legge
5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi
e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.
Art.6. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel
triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso
l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti
dì idoneità di cui all'art.3.
2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo
che ha disposto l'accertamento.
Art.7. - 1. L'efficacia dell'autorizzazione e' sospesa con provvedimento
dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa
o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una
pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché
procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle
leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi;
e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione
del personale tecnico.
2. L'efficacia dell'autorizzazione e' altresì sospesa, previa diffida
ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o
le attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano
al minimo prescritto.
3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere
c), d) ed e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza
alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.
4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono
notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.
Art.8. - 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità
dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività
debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una
richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti
per la classe ed il grado di appartenenza.
2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate,
che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare
apposita istanza ai sensi dell'art. 4.
3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione
con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione
ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.
Art.9. - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4
ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione
a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria
attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata".
Note agli articoli
4 e 5:
- Si riporta il testo dell'art.3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art.3 (Offerta di servizi di telecomunicazioni).
Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi
di cui all'art.2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma
3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta
giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblicai l'offerta
al pubblico dei servizi di cui all'art.2, comma 1, anche da parte del
gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione
di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art.1, comma 1, lettera
i), nonché l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità,
come definita dall'art.1, comma 1, lettera 1), devono essere previamente
autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del
titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli
obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'art.2, comma 3;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità, e di qualità
dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di
terzi;
2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia, dei compiti di interesse economico
generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la
trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale
estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto
delle norme sulla concorrenza;
f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa
nazionale;
g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di
circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale,
come definito dall'art.1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art.2,
comma 2.
5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi
entro i novanta giorni successivi alla loro presentazione al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione
deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione
e' concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Entro il termine di cui al comma 5, può essere data al richiedente
comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro
il quale si deve provvedere, specificandone le ragioni amministrative
o tecniche.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato
all'interessato alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio di autorizzazione si
considera accolta.
8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono
adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo".
Il D.Lgs.8 agosto 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della
legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni
previste dalla normativa antimafia".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art.10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art.10 (Contributi). - 1. I titolari delle autorizzazioni di cui
all'art.3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare al ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo
a rimborso degli oneri sostenuti.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art.3, comma 3, sono altresì
tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un
contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli
tecnici ed amministrativi.
3. I contributi di cui ai commi i e 2, dovuti anche dal gestore della
rete pubblica, nonché le relative modalità di versamento
sono fissati con decreto del Ministro delle poste, e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni
due anni secondo il tasso programmato di inflazione.
4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati
del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, ad opera del concessionari della riscossione
dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote
in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43".
Per l'art. 3 del citato
D.Lgs.17 marzo 1995, n. 103, si rinvia alla nota riguardante gli articoli
4 e 5.
Note all'art.9:
- Si riporta il testo dell'art.8 del D.Lgs.17 marzo 1995, n. 103:
l'Art.8 (Mezzi di tutela). - 1. In caso di rifiuto da parte del gestore
della rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi
di trattamento delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione,
è ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che decide entro novanta giorni. Analoga procedura e' consentita nell'ipotesi
che sia eccepita l'onerosità delle condizioni economiche richieste
per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti
di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma i devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art.3, comma 5, all'art.7, commi
i e 2, ed al comma 2 del presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente".
- Si riporta il testo
dell'art.4 del citato D.Lgs.17 marzo 1995, n. 103:
l'Art.4 (Interfacce tecniche ed omologazione). - 1. Le caratteristiche
delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche
di telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione della
legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
2. Le apparecchiatura terminali necessarie per l'esercizio dei servizi
di telecomunicazioni di cui all'art.2, comma 1, devono essere omologate;
si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991
ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto
del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992".
Nota all'art.10:
- Si riporta il testo dell'art.7 del D.Lgs.17 marzo 1995, n. 103:
"Art.7 (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni
di cui all'art.3, comma 1, ed all'art.12, comma 1, il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti
sino alla regolarizzazione delle relative procedure.
2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art.3, commi 2 e 3,
in difformità da quanto previsto negli. atti di autorizzazione,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione
dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.3, commi 2
e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art.12, comma
1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
Nota all'art.12:
- Si riporta il testo dell'art.12 del D.Lgs.17 marzo 1995, n. 103:
"Art.12 (Disposizione transitoria. - 1. Chiunque, alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi
di telecomunicazioni di cui all'art.2, comma 1, deve, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art.11, comma 1,
presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità
a quanto previsto dall'art.3, commi 1, 2 e 3".
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