IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e
gli articoli 55 e 95 [1],
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione
di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza
del mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento
di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25
giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro
giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo
sviluppo della società dell'informazione in Europa. Ciò
presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti
e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti
atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo.
Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione
in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione
di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento
del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro
libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi
fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui
la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione
e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di
diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo
un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale,
promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed
innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza
una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea
per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione
nonché, più in generale, numerosi settori industriali e
culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà
la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori
della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono
necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà
intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul
diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle
realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa
già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per
rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative
in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione
dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o
su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato
interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze
ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore
sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato
notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale.
Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza
di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione
potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi
prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del
diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere
adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A
tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto
d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari
Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il
buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società
dell'informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali
incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario
eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul
funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell'informazione
richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei
prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe
prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali
diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione
contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività
nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori,
nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale.
Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale
costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli
autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso
per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare
tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali
riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi
quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli.
È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà
intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e
consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore
e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado
di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse
necessarie nonché di preservare l'autonomia e la dignità
di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore
e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche
sotto il profilo culturale.
L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli
aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea,
delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto
e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono
un'importanza fondamentale in quanto hanno per oggetto, in ultima analisi,
l'applicazione dei principi e delle garanzie fissati dalle disposizioni
giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento e la cultura
proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo
stesso alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini
educativi e d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre
del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato della WIPO
sul diritto d'autore" e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni,
le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione
degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori
di riproduzioni
fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale
del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda
il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital
agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello
mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno
già firmato i trattati e sono già in corso le procedure
per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una
serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda,
oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti,
come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto
dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), che chiarisce
ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società
dell'informazione, compresi quelli riguardanti il commercio elettronico.
La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli
previsti per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in
quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole
che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della presente direttiva.
Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità
della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è
necessario garantire che le società di gestione collettiva dei
diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più
elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di
gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli
Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati
in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni
della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e
artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO
sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali
non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti
dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE,
92/100/CEE, 93/83/CEE, 93/98/CEE e 96/9/CE [2], e sviluppa detti principi
e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione.
Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate
le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto
nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti
dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò
nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione
ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa
se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme
illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte
abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto
d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto
deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni
al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto
dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera
al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri
atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di
cui all'articolo 3, paragrafo 2 andrebbe inteso come riguardante tutti
gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente
nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli
altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e
al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete,
di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti
connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario.
Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva
hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere
protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti
mediante trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand").
Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico
possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione
nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti,
quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi commerciali,
vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per agevolare
la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile
o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione
ai sensi della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva
include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera
incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità
dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto
o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare
la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe
ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della
Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli
autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE.
Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate
le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito
di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di
servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche
per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata
da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto.
Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale
e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni
in natura. Diversamente dal caso dei CD- ROM o dei CD-I, nel quale la
proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale,
cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di
fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se
il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti,
ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio
delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto
d'autore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi
delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari
e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni
alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono
essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze
esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno
effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore
del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero
facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica
transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde
garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni
e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme.
Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro
impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni
e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione
al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso,
solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo,
a garantire il funzionamento del mercato
interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applica- re in modo coerente
tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al
momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione
per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni
transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale
di un procedimento tecnologico effettuato all'unico scopo di consentire
la trasmissione efficace in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario
o l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione
in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto.
Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include
atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie
"cache", compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento
dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi
le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle
informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è
autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere
talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo
a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali
le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica,
per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di
sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero
ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati
per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la
forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso
si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello
dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante
dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto
un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di
licenza, Ciò non può comportare un pagamento specifico o
a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della
misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate
dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno
per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere
alcun obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche
allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni
o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano,
dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero
avere la facoltà di prevedere un'eccezione, o una limitazione in
relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione
o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione
di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso.
Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento
di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del
pregiudizio subito.
Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo
sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda
la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo
sviluppo della società dell'informazione. La realizzazione privata
di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa
con conseguente maggiore incidenza economica.
Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia
privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno,
sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa
alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto
gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione
digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili
misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni
non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né
la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione
a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le
biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché
gli archivi. Tale eccezione dovrebbe pero' essere limitata a determinati
casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione
o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto
della fornitura "on- line" di opere o altri materiali protetti.
La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati
membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso
di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo
5 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992. È
quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze
di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi
e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni
effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa
nel senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone
che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo
di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche
non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza,
la natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere
determinata dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa
e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono
i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte
le opportune misure per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori
di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto
dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste
nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi
internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate
in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari
dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica
delle loro opere o materiali protetti.
L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri
deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto
economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico.
È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni
debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi
di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3
e 4, non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni
contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti,
nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) I ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei
diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in
cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del comitato di contatto,
effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione
delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti
di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non
autorizzati dal titolare del diritto d'autore, dei diritti connessi o
del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il rischio
di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare
l'elusione dalla protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare
soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento
del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica
armonizzata contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche e contro
la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle
misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati
dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto
sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento
delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale
protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi,
i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché
detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto
di cui all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il
principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi
o le attività che hanno una finalità commerciale significativa
o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente,
questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla
crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica
l'applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare il possesso
privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione di misure
tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni
specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare
essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate
in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente
da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare né impedire
lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura
tecnologica se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE.
Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni
ai diritti esclusivi applica- bili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica senza
pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o la sicurezza
pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione di misure
volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l'attuazione
di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto,
a norma della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di
determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale.
Se, trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari
ancora mancassero, gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti
adeguati affinché i titolari forniscano ai beneficiari di tali
eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per fruirne, modificando una
misura tecnologica già in atto o in altro modo.
Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare,
anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure
tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure dovrebbero
godere di tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a
uso privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli
Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure volontarie
per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora
tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione
a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole,
gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari
delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le
misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e
altre parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri,
non impediscono ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti
con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste
dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera
b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione,
paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione tra diverse
condizioni d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo
del numero di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle suddette
misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere di
tutela giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente
sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta ("on-demand"
), in modo tale che il pubblico possa accedere alle opere o ad altri materiali
dal luogo e nel momento scelti individualmente. Laddove i servizi siano
regolati da accordi contrattuali, il primo ed il secondo comma dell'articolo
6, paragrafo 4, non si applicano. Le altre forme di uso non interattivo
"on-line" rimangono soggette a quelle disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione
internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri
materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo
dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero
dare luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità.
Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità
dei diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo
di sistemi globali.
(55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere,
in particolare in rete, il che comporterà la necessità per
i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera o i materiali protetti,
l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire
informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di
altro materiale protetto, così da rendere più facile la
gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari,
quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni
indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni
di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a
rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto
d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di
distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere
a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni. Per evitare
soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento
del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica
armonizzata contro tutte queste attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda
della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento
di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto
da parte di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il
comportamento "on-line". Le misure tecnologiche in oggetto devono
presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della
vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati.(57) Gli Stati membri dovrebbero
prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei
diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi
di ricorso e l'applicazione delle sanzioni.
Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere
la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo
e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine
della violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono
essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite.
In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine
a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni
e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero
avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro
un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo
contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe
essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano
soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità
relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal
diritto nazionale degli Stati membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare
all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario
in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione
dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti pubblici e la
norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare
la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni
e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero
essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I - OBIETTIVO
E CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1 - Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore
e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare
riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica
e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione
via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II -
DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 - Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere, comprese le trasmissioni via
cavo o via satellite.
Articolo 3 - Diritto
di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere
a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare
o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle
loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico,
su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto
di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico,
come indicato nel presente articolo.
Articolo 4 - Diritto
di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare
o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle loro opere
o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non
si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita
o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità
di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo
consenso.
Articolo 5 - Eccezioni
e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli
atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante
e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo
di consentire
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario
o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni
al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi
tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi,
fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari
dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica
per uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti a condizione
che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli
altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili
al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad
alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;d) le registrazioni
effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva
con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione
di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata,
se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni
sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali
o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni
al diritto di riproduzione di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa
per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in
caso di impossibilità accertata, si indichi la fonte, compreso
il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap,
sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere
commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico
o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità
economica, politica o religiosa di opera radiotelevisive o di altri materiali
dello stesso carattere, se tale utilizzo non é espressamente riservato,
sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel
caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto
di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
informativo e sempreché si indichi, salvo in caso d'impossibilità
accertata, la fonte, incluso il nome dell'autore;d) quando si tratti di
citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché
siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi
legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso
d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome dell'autore
e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino
a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza
o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze
aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti
di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi,
salvo in caso d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome
dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie
ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura,
realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico
o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario
alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni
di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un
disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione,
a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di
cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella
loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza
in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione,
purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla
libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità,
fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione
al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente
articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto
di distribuzione di cui all'artico- lo 4 nella misura giustificata dalla
scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto
con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
CAPO III TUTELA
DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI
Articolo 6 - Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro
l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli,
o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire
tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro
la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio,
la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi
commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di
servizi che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una
commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso
commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con
la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di
efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche"
si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel
normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare
atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare
del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così
come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo
III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci"
nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato
dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un
procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi
altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un
meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza
di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari
e altri parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati
affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di
un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo
5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa,
nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione
e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o materiale
protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti
del beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano
già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria
per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità
delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo
5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente
al numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in
attuazione di accordi volontari, e le misure tecnologiche attuate in applicazione
dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione
giuridica di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di cui al primo e secondo
comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali
a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente
alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e
materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente. Quando il presente
articolo si applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE,
il presente paragrafo si applica mutatis mutandis.
Articolo 7 - Obblighi
relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro
chiunque compia consapevolmente senza diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime
dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio
o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo
III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate
senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere
che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula
una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge
o del diritto d'autore sui generis di cui al capitolo III della direttiva
96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime
dei diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari
dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla
presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo
III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti,
o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera
o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti
tali informazioni. La disposizione di cui al primo comma si applica quando
uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella
comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti
di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui
al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV -
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8 - Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro
le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente
direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione
delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste
devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i
titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione
effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o
chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del
materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature,
prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere
un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi
siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.
Articolo 9 - Applicazione
impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti
segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità,
topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso
condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione
dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito
legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale,
il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati
e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il
diritto contrattuale.
Articolo 10 - Applicazioni
nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere
e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del
22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri
relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri
per la tutela di cui alla presente direttiva
o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti
acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
Articolo 11 - Adeguamenti
tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue: a) l'articolo
7 è abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.
Le limitazioni possono essere applicate solo in determinati casi speciali
che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei
titolari dei diritti o siano in contrasto con il normale sfruttamento
dei materiali protetti."
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono
50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è
lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni
dopo la data della prima pubblicazione.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni
lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata
al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data
di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente
paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi
nella società dell'informazione, i diritti dei produttori fonografici
non sono più protetti alla data del 22 dicembre 2002, il presente
paragrafo non produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente."
Articolo 12 - Disposizioni
finali
1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella
quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni
specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli articoli 5,
6 e 8, alla luce dello sviluppo del mercato digitale. Nel caso dell'articolo
6 essa esamina in particolare se tale articolo offra un livello sufficiente
di protezione e se l'uso di efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni
negative sugli atti consentiti dalla legge. In particolare per garantire
il buon funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo
14 del trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica
della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non
pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto
da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del
Presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione
della presente direttiva;a bis) esaminare l'impatto della direttiva sul
funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;b)
facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione
e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici,
sociali, culturali e tecnologici;
c) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere
e degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure
tecnologiche.
Articolo 13 - Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente
al 22 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 14 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.