Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni
sulla stampa
(G.U. 20 febbraio
1948, n. 43, Serie generale)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20 gennaio 1948
Art. 1 - (Definizione di stampa o stampato)
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici
in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché
il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici
di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie,
che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di
contenuto in tutti gli esemplari.
Art. 3 - (Direttore responsabile)
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli
altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente
alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle
liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere
nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile,
si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi
del comma precedente.
Art. 4 - (Proprietario)
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se
cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti
per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei
commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita
l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.
Art. 5 - (Registrazione)
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione
la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del
direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome
e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica,
se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e
la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt.
3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti,
nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è
una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la
regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni,
l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Il registro è pubblico.
Art. 6 - (Dichiarazione dei mutamenti)
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione
prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione
da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto
mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo
comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla
persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.
Art. 7 - (Decadenza della registrazione)
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data
di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata
nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
Art. 8 - (Risposte e rettifiche)
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa
le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate
immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni
da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità,
purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile
di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente
sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta
la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale
che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non
oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta
la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che
le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché
contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche
tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni
contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica
o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione
di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta
di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo
21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo
è punita con la sanzione amministrativa da tre milioni a cinque
milioni di lire.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano
o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la
pubblicazione omessa sia effettuata.
Art. 9 - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze)
Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in
un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza,
integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile
è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art.
615, primo comma, del Codice di procedura penale.
Art. 10 - (Giornali murali)
Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità
di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle
disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli
effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della
affissione all'autorità di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650
del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
Art. 11 - (Responsabilità civile)
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili,
in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della
pubblicazione e l'editore.
Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa
può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è
determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione
dello stampato.
Art. 13 - (Pene per la diffamazione)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.
Art. 14 - (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza)
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle
pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per
la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano
comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire
per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene
in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati
all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche
e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da
favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
Art. 15 - (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante)
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel
caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti
o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto
immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale
o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o
delitti.
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico
senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5,
è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino
a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico,
dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore
o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra
omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o
la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita
con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000.
Art. 18 - (Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6)
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art.
6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che
sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la
sanzione amministrativa fino a lire 250.000.
Art. 19 - (False dichiarazioni nella registrazione di periodici)
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi
al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice
penale.
Art. 20 - (Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati)
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state
osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita,
distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce
reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce
la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano
state osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più
persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole,
agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Art. 21 - (Competenza e forme del giudizio)
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al
tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza
nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela
o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in
tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene
al pretore [1].
Al giudizio si procede con il rito direttissimo [1].
È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni
dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso
[1].
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo
feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato
con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 [1].
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce
infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore
affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e
219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione
o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni [1].
Art. 22 - (Periodici già autorizzati)
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi
precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata
nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23 - 25
.. omissis
..
Codice penale
Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga
stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di
legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila
a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
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