Decreto
legge 22 marzo 2004, n. 74
Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva
di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività
cinematografiche e dello spettacolo
G.U. 23 marzo 2004
n. 69 (in vigore dal 24 marzo)
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche
e assimilate
1. Al comma 2 dell'articolo
171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per
via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti,
un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;».
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico
per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra
utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore,
o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero,
con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte
di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati
di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1500,
nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare
la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie
previste al medesimo comma.».
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione
delle violazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori
di connettività e di servizi comunicano alle autorità di
polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni
di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti
o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva
conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie
di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis),
e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità
giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro 250.000.
Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
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