Codice
di Autodisciplina Pubblicitaria
31ª
edizione, in vigore dal 19 novembre 2001
NORME PRELIMINARI
E GENERALI
a) Finalità
del Codice
Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha lo scopo di assicurare che
la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente
utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico,
con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore.
Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità
suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative;
l'insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi
l'attività pubblicitaria, costituisce la base normativa per l'autodisciplina
pubblicitaria.
b) Soggetti vincolati
Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è vincolante per utenti,
agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari
di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente
o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di
un contratto di pubblicità di cui al punto d).
c) Obblighi degli
enti firmatari
Gli enti firmatari si impegnano a osservare ed a far accettare dai loro
associati le norme del Codice stesso e dei Regolamenti autodisciplinari,
a dare opportuna diffusione alle decisioni dell'organo giudicante, nonché
ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano
al giudizio dell'organo stesso o siano recidivi.
d) Clausola di accettazione
Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo giudicante,
gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ciascun soggetto
a essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola
di accettazione del Codice, dei Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni
assunte dal Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché
delle ingiunzioni del Comitato di controllo divenute definitive.
e) Definizioni
Agli effetti del Codice il termine "pubblicità" comprende
ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita
di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati, nonché le
forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI.
Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della comunicazione
pubblicitaria e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo,
trattamento e simili.
Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione
al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche all'imballaggio,
alla confezione e simili.
Il termine "consumatore" comprende ogni persona cui è
indirizzato il messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.
Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce pubblicità
la distribuzione a scopo didattico di materiale pubblicitario quando sia
richiesto dagli istituti scolastici pubblici o privati e l'uso avvenga
sotto il controllo del personale docente.
TITOLO I - NORME DI
COMPORTAMENTO
Art. 1 - Lealtà
pubblicitaria
La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve
evitare tutto ciò che possa screditarla.
Art. 2 - Pubblicità
ingannevole
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione
che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni,
ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per
quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo,
la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità
delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Art. 3 - Terminologia,
citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono
essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati
statistici con limitata validità non devono essere presentati in
modo da apparire come illimitatamente validi.
Art. 4 - Testimonianze
Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.
Art. 5 - Garanzie
Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate con modalità
tali da fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso.
Qualora vengano pubblicizzate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle
obbligatorie, la pubblicità deve precisare il contenuto e le modalità
della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa
indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta
disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.
Art. 6 - Dimostrazione
della verità dei messaggi
Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare,
a richiesta del Giurì o del Comitato di controllo, la veridicità
dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza
delle testimonianze usate.
Art. 7 - Identificazione
della pubblicità
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi
in cui, oltre la pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni
e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita deve essere
nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
Art. 8 - Superstizione,
credulità, paura
La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione,
della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura.
Art. 9 - Violenza,
volgarità, indecenza
La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni
di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità
dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10 - Convinzioni
morali, civili, religiose e dignità della persona
La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili
e religiose dei cittadini. La pubblicità deve rispettare la dignità
della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni.
Art. 11 - Bambini
e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai
bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi
messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente,
moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale
credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.
In particolare questa pubblicità non deve indurre a:
violare norme di comportamento
sociale generalmente accettate;
compiere azioni o
esporsi a situazioni pericolose;
ritenere che il mancato
possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure
mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
sollecitare altre
persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato.
L'impiego di bambini
e adolescenti in messaggi pubblicitari deve evitare ogni abuso dei naturali
sentimenti degli adulti per i più giovani.
Art. 12 - Salute,
sicurezza e ambiente
La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare pericoli,
in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando
detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza.
Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni o rappresentazioni
tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza
o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i
pericoli.
Art. 13 - Imitazione,
confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile anche se
relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione
con altra pubblicità.
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio,
della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre
per sé un ingiustificato profitto.
Art. 14 - Denigrazione
È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti
altrui, anche se non nominati.
Art. 15 - Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile a illustrare, sotto
l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi
pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative di beni e servizi concorrenti,
che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare
rischi di confusione, nè causare discredito o denigrazione. Non
deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Art. 16 - Variabilità
Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un determinato
prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione
delle differenti caratteristiche dei vari mezzi pubblicitari e dei vari
prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti
messaggi che non contengano tutte le informazioni ivi previste, quando
i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche.
La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme del Codice
non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base
alla loro autonomia contrattuale, la pubblicità difforme da più
rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.
TITOLO II - NORME
PARTICOLARI
A) SISTEMI DI VENDITA
Art. 17 - Vendite
a credito
La pubblicità relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente
l'entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso
di interesse e gli oneri accessori nonché il prezzo totale del
prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni di riservato
dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio
con patto di riscatto.
Art. 18 - Vendite
a distanza
La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente
i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni di pagamento,
le condizioni di fornitura nonché quelle di annullamento della
vendita, qualora siano previste.
Essa deve inoltre indicare identità, sede e indirizzo della ditta
inserzionista.
Art. 19 - Forniture
non richieste
È vietata la pubblicità relativa a forniture non richieste,
che mirino a obbligare il ricevente al pagamento qualora questi non rifiuti
i prodotti fornitigli o non li rinvii al fornitore.
Art. 20 - Vendite
speciali
La pubblicità delle vendite speciali, e in particolare quella relativa
alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste
la favorevole occasione d'acquisto, nonché la scadenza dell'offerta.
Quest'ultima indicazione non è richiesta sulla confezione.
Art. 21 - Manifestazioni
a premio
La pubblicità relativa alle manifestazioni a premio, realizzate
attraverso concorsi od operazioni a premio, deve mettere il pubblico in
grado di conoscere chiaramente e agevolmente le condizioni di partecipazione,
i termini di scadenza e i premi, nonché - nei concorsi - il loro
numero, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno
resi noti i risultati.
B) SETTORI MERCEOLOGICI
Art. 22 - Bevande
alcoliche
La pubblicità delle bevande alcoliche non deve contrastare con
l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a
misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell'interesse
primario delle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti,
a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze
connesse all'abuso di bevande alcoliche.
In particolare la pubblicità deve evitare di:
incoraggiare un uso
eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche;
rappresentare situazioni
di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall'alcool
o di indurre a ritenere che il ricorso all'alcool possa risolvere problemi
personali;
rivolgersi o fare
riferimento, anche indiretto, ai minori, e comunque rappresentare questi
ultimi intenti al consumo di alcool;
associare la guida
di veicoli con l'uso di bevande alcoliche;
indurre il pubblico
a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca alla lucidità
mentale e all'efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato consumo
comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale;
indurre il pubblico
a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario
considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle
condizioni personali del consumatore;
utilizzare come tema
principale dell'annuncio l'elevato grado alcolico di una bevanda.
Art. 23 - Prodotti
cosmetici e per l'igiene personale
La pubblicità relativa ai prodotti cosmetici e per l'igiene personale
non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche, proprietà
e funzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici del corpo
umano, sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente
di pulirli, deodorarli, profumarli, correggerne l'aspetto estetico, ovvero
proteggerli per mantenerli in buono stato.
Tale pubblicità, quindi, pur potendo presentare detti prodotti
come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari
situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti
specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici
o per l'igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici
e con i trattamenti curativi.
Art. 23 bis - Integratori
alimentari e prodotti dietetici
La pubblicità relativa agli integratori alimentari e ai prodotti
dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari
caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente
possedute dai prodotti stessi.
Inoltre detta pubblicità deve essere realizzata in modo da non
indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a
raccomandazioni o attestazioni di tipo medico.
Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima
infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l'allattamento
materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione
alimentare dei bambini.
Art. 24 - Trattamenti
fisici ed estetici
La pubblicità relativa ai trattamenti fisici ed estetici della
persona non deve indurre a ritenere che tali trattamenti abbiano funzioni
terapeutiche o restitutive, ovvero abbiano la capacità di produrre
risultati radicali, e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni
di tipo medico.
Art. 25 - Prodotti
medicinali e trattamenti curativi
La pubblicità relativa a medicinali e trattamenti curativi deve
tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata
col massimo senso di responsabilità nonché in conformità
alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche del prodotto.
Tale pubblicità deve richiamare l'attenzione del consumatore sulla
necessità di opportune cautele nell'uso dei prodotti invitando
in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze della confezione
e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti medesimi.
In particolare, la pubblicità al consumatore relativa alle specialità
medicinali da banco deve comprendere la denominazione del medicinale e
quella comune del principio attivo; quest'ultima non è obbligatoria
se il medicinale è costituito da più princìpi attivi,
o se la pubblicità ha il solo scopo di rammentare genericamente
la denominazione del prodotto.
Inoltre la pubblicità relativa alle specialità medicinali
da banco o ai trattamenti curativi non deve:
indurre a ritenere
che l'efficacia del medicinale sia priva di effetti secondari, o che la
sua sicurezza o la sua efficacia sia dovuta al fatto che si tratta di
una sostanza naturale;
attribuire al medicinale
o al trattamento un'efficacia pari o superiore a quella di altri;
far apparire superflua
la consultazione del medico o l'intervento chirurgico o indurre a un'errata
autodiagnosi;
rivolgersi esclusivamente
o prevalentemente ai bambini o indurre i minori a utilizzare il prodotto
senza adeguata sorveglianza;
avvalersi di raccomandazioni
di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico,
o del fatto che é stata autorizzata l'immissione in commercio del
medicinale, né far riferimento a certificati di guarigione in modo
improprio o ingannevole;
assimilare il medicinale
a un prodotto alimentare, cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
indurre a ritenere
che il medicinale o il trattamento curativo possano migliorare il normale
stato di buona salute, così come la loro mancanza possa avere effetti
pregiudizievoli, a meno che si tratti di una campagna di vaccinazione;
avvalersi in modo
improprio, ingannevole o impressionante di rappresentazioni delle alterazioni
del corpo umano dovute a malattie o lesioni, o dell'azione del medicinale.
Art. 26 - Corsi di
istruzione e metodi di studio o insegnamento
La pubblicità relativa a corsi di istruzione e metodi di studio
o di insegnamento non deve contenere alcuna promessa di lavoro né
esagerare le possibilità di impiego o di remunerazione che si offrono
a coloro che seguono i corsi stessi o adottano i metodi proposti e neppure
offrire titoli e qualifiche non riconosciuti o comunque non ottenibili
con questi mezzi.
Art. 27 - Operazioni
finanziarie e immobiliari
La pubblicità diretta a sollecitare o promuovere operazioni finanziarie
e in particolare operazioni di risparmio e di investimento in beni mobili
o immobili deve fornire chiare ed esaurienti informazioni onde non indurre
in errore circa il soggetto proponente, la natura della proposta, la quantità
e le caratteristiche dei beni o servizi offerti, le condizioni dell'operazione,
nonché i rischi connessi, onde consentire ai destinatari del messaggio,
anche se privi di specifica preparazione, di assumere consapevoli scelte
di impiego delle loro risorse.
Essa in particolare:
deve evitare, nell'indicare
i tassi annui di interesse, di utilizzare termini quali "rendita"
e "resa" nel senso di sommatoria fra reddito di capitali e incremento
del valore patrimoniale;
non deve incitare
ad assumere impegni e a versare anticipi senza offrire idonee garanzie;
non deve proiettare
nel futuro i risultati del passato nè pubblicizzare i rendimenti
ottenuti calcolandoli su periodi che non siano sufficientemente rappresentativi
in relazione alla particolare natura dell'investimento e alle oscillazioni
dei risultati.
La pubblicità per le operazioni immobiliari deve essere espressa
in forme atte a evitare l'ingannevolezza derivante dal far passare investimenti
mobiliari per immobiliari o dal privilegiare l'aspetto economico immobiliare
senza fornire adeguate indicazioni sulla reale natura mobiliare dell'investimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicità
relativa all'attività bancaria e a quella assicurativa, quest'ultima
quando sia necessario metterne in evidenza l'aspetto di investimento.
Art. 28 - Viaggi organizzati
La pubblicità relativa ai viaggi organizzati, sotto qualsiasi forma,
deve fornire informazioni complete e accurate, con particolare riguardo
al trattamento e alle prestazioni incluse nel prezzo minimo di partecipazione.
L'annuncio deve mettere in evidenza un invito a considerare con attenzione
le condizioni di partecipazione, di pagamento e di recesso, contenute
nella documentazione informativa o nel modulo di adesione.
Art. 28 bis - Giocattoli,
giochi e prodotti educativi per bambini
La pubblicità relativa a giocattoli, giochi e prodotti educativi
per bambini non deve indurre in errore:
sulla natura e sulle
prestazioni e dimensioni del prodotto pubblicizzato;
sul grado di abilità
necessario per utilizzare il prodotto;
sull'entità
della spesa, specie quando il funzionamento del prodotto comporti l'acquisto
di prodotti complementari.
In ogni caso, questa
pubblicità non deve minimizzare il prezzo del prodotto o far credere
che il suo acquisto sia normalmente compatibile con qualsiasi bilancio
familiare.
TITOLO III - ORGANI
E LORO COMPETENZA
Art. 29 - Composizione
del Giurì
Il Giurì è composto da un numero di membri compreso fra
nove e quindici, nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
e scelti fra esperti di diritto, di problemi dei consumatori, di comunicazione.
I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili.
L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria nomina tra i membri del Giurì
il presidente e i due vicepresidenti che svolgono le funzioni del presidente
in assenza di questi.
I membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti che esercitano
la loro attività professionale in materia di autodisciplina pubblicitaria.
Art. 30 - Composizione
del Comitato di controllo
Il Comitato di controllo, organo garante degli interessi generali dei
consumatori, è composto da dieci a quindici membri nominati dall'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria e scelti tra esperti di problemi dei
consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di
materie giuridiche.
I membri del Comitato di controllo durano in carica due anni e sono riconfermabili.
I membri del Comitato non possono essere scelti fra esperti che esercitano
la loro attività professionale in materia di autodisciplina pubblicitaria.
L'Istituto nomina tra i membri del Comitato il presidente e i vicepresidenti.
Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre membri
ciascuna, presiedute dal presidente o da un vicepresidente.
Art. 31 - Princìpi
per il giudizio
I membri del Giurì e del Comitato di controllo svolgono le loro
funzioni secondo il proprio libero convincimento e non in rappresentanza
di interessi di categoria. Nell'adempimento dei loro compiti i membri
del Giurì e del Comitato di Controllo sono tenuti ad osservare
il massimo riserbo.
Art. 32 - Funzioni
del Giurì e del Comitato di controllo
Il Giurì esamina la pubblicità che gli viene sottoposta
e si pronuncia su di essa secondo il Codice di autodisciplina pubblicitaria.
Nelle vertenze nelle quali non sia coinvolto l'interesse del consumatore,
il Giurì, su concorde richiesta delle parti, può costituirsi
in collegio arbitrale irrituale decidendo con un lodo. Il presidente del
Giurì stabilisce la relativa procedura caso per caso.
Il Comitato di controllo:
sottopone in via autonoma
al Giurì, anche in seguito a segnalazioni pervenute, i messaggi
a suo parere non conformi alle norme del Codice che tutelano l'interesse
del consumatore o la pubblicità;
esprime pareri consultivi
su richiesta del presidente del Giurì;
può invitare
in via preventiva a modificare la pubblicità che appaia non conforme
alle norme del Codice;
può emettere
ingiunzione di desistenza ai sensi dell'art. 39;
su richiesta della
parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere, circa
la conformità alle norme del Codice che tutelano l'interesse del
consumatore, della pubblicità sottopostagli in forma definitiva
ma non ancora diffusa. Il parere viene espresso sotto riserva della validità
e completezza dei dati e delle informazioni fornite dalla parte richiedente.
A questa condizione l'approvazione impegna il Comitato di controllo a
non agire d'ufficio contro la pubblicità approvata. Le parti nei
cui confronti è stato espresso il parere preventivo devono astenersi
da ogni utilizzazione del parere medesimo per fini di pubblicità.
In qualsiasi momento
il Giurì e il Comitato di controllo possono richiedere che chi
si vale della pubblicità fornisca documentazioni idonee a consentire
l'accertamento della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni,
illustrazioni o testimonianze usate. Per la valutazione delle documentazioni
prodotte il Giurì o il Comitato di controllo possono avvalersi
dell'opera di esperti.
Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il Comitato
di controllo esplicano le loro funzioni senza formalità.
Art. 33 - Segreteria
La Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria svolge anche
attività di segreteria per il Giurì e il Comitato di controllo.
La Segreteria attesta la pendenza di procedimenti avanti il Giurì
e, su richiesta degli interessati, ne rilascia certificazione scritta.
Art. 34 - Sede e riunioni
Il Giurì, il Comitato di controllo e gli uffici di segreteria hanno
sede presso l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Il Giurì e il Comitato di controllo e le sue sezioni si riuniscono
tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione
dei rispettivi presidenti da comunicarsi almeno tre giorni prima della
data da essi fissata.
Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.
Le riunioni del Giurì e del Comitato di controllo non sono pubbliche.
Il Giurì é validamente costituito con la presenza di almeno
tre membri; il Comitato di controllo, in seduta plenaria, di almeno cinque
membri.
In assenza del presidente e dei vicepresidenti assume la presidenza il
membro più anziano di età. Il Giurì e il Comitato
di controllo, quest'ultimo in sessione plenaria, deliberano con il voto
della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, prevale
il voto di chi presiede.
Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimità;
in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in sessione
plenaria.
Le sezioni del Comitato di controllo sono validamente costituite con la
presenza di almeno tre membri.
Nelle loro riunioni il Giurì e il Comitato di controllo sono assistiti
da un funzionario di Segreteria tenuto al segreto d'ufficio e che si allontana
al momento della deliberazione del Giurì.
Art. 35 - Amministrazione
Le modalità amministrative relative alle istanze al Giurì
e ai servizi resi dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria sono
decise dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV - NORME
PROCEDURALI E SANZIONI
Art. 36 - Istanze
al Giurì e segnalazioni al Comitato di controllo
Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività pubblicitarie
contrarie al Codice di Autodisciplina può richiedere l'intervento
del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso
in una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme preliminari e generali,
abbia commesso le attività ritenute pregiudizievoli.
La parte interessata deve presentare un'istanza scritta indicando la pubblicità
che intende sottoporre all'esame del Giurì, esponendo le proprie
ragioni e allegando la relativa documentazione e i previsti diritti d'istanza.
I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono gratuitamente
segnalare al Comitato di controllo i messaggi pubblicitari ritenuti non
conformi alle norme del Codice di autodisciplina che tutelano gli interessi
generali del pubblico.
Le istanze di azione e di procedimento arbitrale devono essere indirizzate
al presidente del Giurì; le segnalazioni al Comitato di controllo
e le richieste di parere preventivo al presidente del Comitato di controllo.
Art. 37 - Procedimento
avanti al Giurì
Ricevuta l'istanza, la presidenza del Giurì nomina fra i membri
del Giurì un relatore, dispone la comunicazione degli atti alle
parti interessate assegnando loro un termine, non inferiore agli otto
e non superiore ai dodici giorni liberi lavorativi, per il deposito delle
rispettive deduzioni e di eventuali documenti e le convoca avanti al Giurì
entro il termine più breve possibile per la discussione orale che
dovrà vertere soprattutto sugli aspetti della controversia che
non sia stato possibile trattare per iscritto.
Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di controllo
appositamente delegato.
Nei procedimenti a istanza di parte, il presidente del Giurì può
richiedere al Comitato parere consultivo scritto, stabilendo il termine
per il deposito.
Esaurita la discussione, il Giurì:
qualora ritenga la
pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione;
qualora ritenga necessario
acquisire ulteriori elementi di prova rimette gli atti al relatore, il
quale provvede al più presto e senza formalità all'assunzione
degli atti istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce
gli atti al Giurì per l'ulteriore corso del procedimento;
qualora durante il
procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza
di violazioni non previste nell'istanza in esame, le accerta, le contesta,
e dichiara d'ufficio, salva la necessità di disporre la relativa
istruttoria.
In qualsiasi momento
del procedimento il Giurì può chiedere, senza formalità,
al Comitato di controllo pareri su qualsiasi questione.
Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare
da legali e consulenti. Art. 38 - Decisione del Giurì
Il Giurì, al termine della discussione, emette la sua decisione,
il cui dispositivo viene immediatamente comunicato alle parti. Quando
la decisione stabilisce che la pubblicità esaminata non è
conforme alle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il Giurì
dispone che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini indicati
dall'apposito Regolamento autodisciplinare.
Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni sugli elementi
riprovati.
Nel più breve termine il Giurì deposita la pronuncia presso
la Segreteria che ne trasmette copia alle parti e agli enti interessati.
Le decisioni del Giurì sono definitive.
Art. 39 - Ingiunzione
di desistenza
Se la pubblicità presa in esame appare manifestamente contraria
a una o più norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il
presidente del Comitato di controllo, con proprio provvedimento, può
ingiungere alle parti di desistere dalla medesima.
Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso dalla Segreteria
alle parti, con la segnalazione che ciascuna di esse può proporre
motivata opposizione al Comitato di controllo nel termine non prorogabile
di dieci giorni.
La mancata presentazione dell'opposizione, o l'inosservanza del termine
prescritto, o l'assenza di motivazione, vengono constatate dal presidente
del Comitato di controllo. In questi casi l'ingiunzione acquista efficacia
di decisione e, con la relativa attestazione della Segreteria, viene nuovamente
comunicata alle parti affinché vi si conformino.
Se l'opposizione è proposta nel termine stabilito ed è motivata,
l'ingiunzione si intende sospesa. Il presidente del Comitato di controllo,
prese in considerazione le circostanze e le ragioni opposte dalle parti,
può decidere, sentito il Comitato, di revocare l'ingiunzione e
di archiviare il caso, dandone atto alle parti stesse. Qualora invece
il Comitato di controllo ritenga non convincenti le ragioni dell'opposizione,
gli atti vengono trasmessi al presidente del Giurì con la relativa
motivazione. Se pure questi giudica non convincenti le ragioni dell'opposizione,
restituisce gli atti al presidente del Comitato di controllo che provvede
ai sensi del precedente terzo comma. Se invece ritiene opportuna una decisione
del Giurì, dispone che il procedimento segua la procedura ordinaria:
con ciò l'ingiunzione si considera revocata.
Art. 40 - Pubblicazione
delle decisioni
Tutte le decisioni sono pubblicate, per estratto, a cura della Segreteria,
sul Notiziario e nel sito Internet dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
con i nomi delle parti cui si riferiscono.
Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia data
notizia al pubblico, per estratto, a cura dell'Istituto, anche con i nomi
delle parti nei modi e sugli organi di informazione ritenuti opportuni.
Il testo dell'estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto
dal presidente.
Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata devono
astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima per fini di pubblicità.
Art. 41 - Effetto
vincolante delle decisioni del Giurì
I mezzi pubblicitari che direttamente o tramite le proprie Associazioni
hanno accettato il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, ancorché
non siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono tenuti
a osservarne le decisioni.
Art. 42 - Inosservanza
delle decisioni
Qualora chi è tenuto a uniformarsi alle decisioni del Giurì
o del Comitato di controllo non vi si attenga nei tempi indicati dall'apposito
Regolamento, il Giurì o il suo presidente dispongono che se ne
dia notizia al pubblico, attraverso gli organi di informazione indicati
dal Giurì medesimo, a cura dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
A tal fine, ricevuta l'istanza, il presidente del Giurì, se l'inottemperanza
non è manifesta, dispone che il procedimento segua la procedura
ordinaria; se è manifesta, con proprio provvedimento succintamente
motivato, dispone la pubblicazione della decisione, dandone comunicazione
alle parti interessate e segnalando la facoltà di proporre opposizione
nel termine perentorio di cinque giorni liberi e lavorativi.
La mancata presentazione dell'opposizione o l'inosservanza del termine
vengono constatati dal presidente del Giurì. In questi casi la
decisione diventa esecutiva e, con la relativa attestazione della Segreteria,
viene comunicata alle parti interessate.
Se l'opposizione, proposta nel termine, è palesemente infondata,
il presidente conferma la propria decisione; diversamente la revoca e
dispone che il procedimento segua la procedura ordinaria.
TITOLO V - TUTELA
DELLE CREAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 43 - Progetti
pubblicitari
Qualora, in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico di
amministrare la propria pubblicità, un utente richieda a un'agenzia
o a un professionista, nell'ambito di una gara o di una consultazione
plurima, la presentazione di uno o più progetti creativi, deve
astenersi dall'utilizzare o dall'imitare gli aspetti ideativi e creativi
del o dei progetti non accettati o prescelti per un periodo di tre anni
dalla data del deposito del relativo materiale da parte dell'agenzia o
del professionista interessati, da effettuarsi in plico sigillato presso
la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Art. 44 - Avvisi di
protezione
Ai fini della tutela delle creazioni pubblicitarie, gli annunci isolati
utilizzati come anticipazione e a protezione di una campagna debbono essere
depositati e pubblicati come stabilito dall'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria. I depositi effettuati vengono riportati nel Notiziario
IAP.
La protezione ha efficacia per un periodo di dodici mesi per gli annunci
stampa e di diciotto mesi per gli annunci audiovisivi, a far tempo dalla
data di pubblicazione.
Art. 45 - Pubblicità
svolta all'estero
Gli utenti che vogliono tutelare la pubblicità da loro svolta in
altri Paesi contro possibili imitazioni in Italia, possono depositare
gli esemplari di tale pubblicità presso la Segreteria dell'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Il deposito conferisce un diritto di priorità valido per un periodo
di cinque anni dalla data del deposito stesso.
TITOLO VI - PUBBLICITA'
SOCIALE
Art. 46 - Appelli
al pubblico
È soggetto alle norme del presente Codice qualunque messaggio volto
a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici,
o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto
di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di
obiettivi di carattere sociale.
Tali messaggi devono riportare l'identità dell'autore e del beneficiario
della richiesta, nonché l'obiettivo sociale che si intende raggiungere.
I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie
opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi
di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati.
Per contro i messaggi non devono:
sfruttare indebitamente
la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né
ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente
allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento;
colpevolizzare o addossare
responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello;
presentare in modo
esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello
viene rivolto;
sovrastimare lo specifico
o potenziale valore del contributo all'iniziativa;
sollecitare i minori
a offerte di denaro.
Le presenti disposizioni
si applicano anche alla pubblicità commerciale che contenga riferimenti
a cause sociali.
Testo ufficiale al
link indicato, qui riportato a scopo di studio.
Fonte:Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
(http://www.iap.it/it/codice.htm)
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