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SCHEMA DEGLI USI IN MATERIA PUBBLICITARIA

Art. 1 - Nozione ed ambito di applicazione (1)
Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione anche istituzionale diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi di diffusione ovvero destinata a sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi di interesse generale e sociale.

(1) Sono principali forme e mezzi di pubblicità, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) pubblicità classica sui mass media;
b) promozioni ed incentivazioni;
c) sponsorizzazioni;
d) pubblicità diretta;
e) pubbliche relazioni;
f) fiere e manifestazioni;
g) presentazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o servizio;
h) new media (con particolare riferimento a Internet).

Art. 2 - Soggetti. Sono soggetti della pubblicità:
a) i committenti della pubblicità (utenti);
b) le agenzie di pubblicità e/o comunicazione (2);
c) i professionisti pubblicitari e i centri media;
d) le concessionarie di pubblicità;
e) gli editori (3);
f) i fornitori (case di produzione, fotografi, stampatori e quanti altri svolgono una attività direttamente complementare alla realizzazione del messaggio).

(2) Nell'area pubblicitaria per agenzia di pubblicità e/o comunicazione si intende l'impresa (art.2082 c.c.) che offre sul mercato, la consulenza, la ideazione, la realizzazione creativa, strategica e/o tecnica, la gestione di iniziative di comunicazione come indicato nell'art.1

(3) stampa, radio, televisione, internet, telefonia.

Art. 3 - Autodisciplina.
Nell'elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole del Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi autodisciplinari (4).

(4) Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (I A P), costituito il 27 gennaio 1977.

Capo II

Contratto di Agenzia di pubblicità

Art. 4 - Nozione.
E' il contratto con il quale l'agenzia pubblicitaria assume l'incarico di progettare, pianificare e realizzare la pubblicità per uno e/o più prodotti e servizi dell'utente, a fronte di un corrispettivo.

Art. 5 - Prestazioni dell'agenzia di pubblicità.
Sono prestazioni dell'agenzia di pubblicità:
- analisi preliminare del mercato e del prodotto;
- ideazione e progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi);
- pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi;
- trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità);
- trattative con i mezzi (per l'acquisto degli "spazi" pubblicitari);
- rapporti con i mezzi per la realizzazione dei materiali atti alla diffusione (c.d. traffico);
- controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori.

Art. 6 - Preventiva approvazione dell'utente.
Le fasi dell'ideazione, della progettazione, della pianificazione e della realizzazione della pubblicità sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'utente.

Art. 7 - Poteri dell'agenzia.
L'agenzia conduce le trattative con i mezzi e fornitori anche quando l'utente non le abbia conferito il potere di rappresentanza per la stipulazione dei contratti.

Art. 8 - Compenso all'agenzia.
Il compenso corrisposto dall'utente all'agenzia assume una delle forme seguenti:
a) a corrispettivo fisso (a fee), corrisposto in soluzione unica o rateizzata,
b) a percentuale su quanto fatturato da mezzi e fornitori all'utente, per la realizzazione pubblicitaria al netto di IVA. Tale percentuale è generalmente pari al 15% allorchè l'agenzia fornisce le prestazioni di cui all'art. 5 e viene fatturata dall'agenzia all'utente via via che pervengono le relative fatture dei mezzi e dei fornitori.

Art. 9 - Prestazioni tecniche e specialistiche.
I compensi di cui all'art.8 non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (composizioni, riproduzioni, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato espressamente concordate con l'utente, tests sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto vendita e simili) che l'utente remunera a parte. Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.

Art. 10 - Ristorno.
L'agenzia già retribuita dall'utente a norma dell'art. 8, alla quale i fornitori riconoscono una commissione sui corrispettivi pagati dall'utente, ristorna cioè accredita all'utente stesso, le commissioni che abbia ricevuto.

Art. 11 - Esclusiva reciproca.
In costanza di rapporto, l'agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente incarichi analoghi in favore di prodotti e servizi di concorrenza diretta. A sua volta, l'utente non si avvale contemporaneamente di altra agenzia per la pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del contratto.

Art. 12 - Riservatezza.
L'agenzia pubblicitaria mantiene la massima riservatezza sulle informazioni notizie e dati dell'utente che abbia acquisito in occasione del rapporto.

Art. 13 - Durata.
Il contratto suole avere solitamente una durata non inferiore a dodici mesi con rinnovo tacito per uguale periodo in mancanza di disdetta, con preavviso non inferiore a tre mesi.

Capo III

Contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie (1)


Art. 14 - Nozione.
Con il contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie il committente incarica il "creativo", artista, fotografo o redattore di testi, di realizzare, dietro compenso, un'opera da utilizzare per la pubblicità.

Art. 15 - Prestazioni tecniche strumentali.
Le spese per prestazioni tecniche strumentali (esecutivi, fotocomposizioni, ritocchi, dischetti etc) o per l'impegno di modelli sono a carico del committente. Sono altresì a carico del committente le spese vive e di viaggio, autorizzate.

(1) La materia è già disciplinata sul piano generale dalle norme degli artt. 2222 e segg. c.c. e, ricorrendone gli estremi, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni apportate dalla L. 18 agosto 2000 n. 248 ("nuove norme di tutela del diritto d'autore" G.U. 206 del 4/9/2000).

CAPO IV

Contratto per la produzione di filmati pubblicitari

Art. 16 - Nozione.
Con il contratto per la produzione di filmati pubblicitari la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un filmato pubblicitario, verso corrispettivo.

Art. 17 - Prestazioni della casa di produzione.
Sono prestazioni principali della casa di produzione:
- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione dei filmati pubblicitari;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione dei filmati;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti televisive).

Art. 18 - Organizzazione della produzione.
L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, etc) l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti. Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti alla casa di produzione dall'agenzia di pubblicità del committente.

Art. 19 - Prestazione del committente.
Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei filmati. Generalmente i contratti prevedono le utilizzazioni per le quali i filmati vengono prodotti e per il caso di successive o diverse utilizzazioni un compenso ulteriore in favore della casa di produzione.

Art. 20 - Conservazione del materiale.
La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) dei filmati per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

CAPO V

Contratto per le prestazioni dei modelli o degli interpreti

Art. 21 - Nozione.
Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione.

Art. 22 - Durata e limiti.
Generalmente il contratto prevede un termine di durata ed una limitazione di mezzi. In difetto di pattuizione circa modalità e termini di impiego, l'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria prevedibile.

Art. 23 - Esclusiva merceologica.
Generalmente il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

Art. 24 - Risoluzione del contratto.
Il committente può risolvere il contratto ove, per qualsiasi motivo anche non dipendente da fatto o colpa del modello o interprete, l'immagine di questi venga a compromettersi nel confronti del pubblico.

Capo VI

Contratti di diffusione pubblicitaria

Art. 25 - Nozione.
Con il contratto di diffusione pubblicitaria l'editore o il gestore o la concessionaria di pubblicità si impegna, verso corrispettivo, a diffondere gli avvisi pubblicitari del committente sul mezzo gestito (quotidiani, periodici, radio, televisione, cinema, sito web, affissioni ecc.).

Art. 26 - Usi comuni. (1)
Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:
a) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
c) la necessità di espressa pattuizione per "posizioni" particolari;
d) l'accettazione delle regole del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e delle decisioni del Giurì e del Comitato di controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

(1) Nell'ambito dei vari contratti di diffusione pubblicitaria si possono riscontrare pratiche negoziali particolari.

Testo ufficiale al link indicato, qui riportato a scopo di studio. A cura del Servizio di Regolazione del Mercato e Usi Revisione degli usi in materia di pubblicità, riunione del 14 maggio 2001
Fonte: Camera di commercio di Milano

(http://www.mi.camcom.it/regolazione.mercato/pubblicita.html)

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