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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 1999, n.318
Regolamento
recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per
il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
(Pubblicato
sulla GU n. 216 del 14-9-1999)
Art. 1.Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate
nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata
legge.
Ai medesimi fini si intendono per:
a) "misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente
regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto
in relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge;
b) "strumenti": i mezzi elettronici o comunque automatizzati
con cui si effettua il trattamento;
c) "amministratori di sistema": i soggetti cui è conferito
il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore
o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione.
Art. 2. Individuazione
degli incaricati
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali
è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della
legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali,
devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti
misure:
a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati
del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche
dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione
ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato
del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti
alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono
le medesime.
Art. 3. Classificazione
1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete
impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non
disponibili al pubblico;
b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili
al pubblico.
Art. 4. Codici identificativi
e protezione degli elaboratori
1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo
3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere adottate le seguenti
misure:
a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito
un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore;
uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente
ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale
funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a
persone diverse;
b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti
in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della
qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo
dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione
ad opera di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale,
mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati
con cadenza almeno semestrale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano
ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.
Art. 5 Accesso ai
dati particolari
1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni
di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate,
singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento
o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti
che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili
al pubblico.
2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli
elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare
operazioni di trattamento.
3. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare
e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una
volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per
la loro conservazione.
4. L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui
conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle
operazioni di trattamento o di manutenzione.
5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è
verificata prima di consentire l'accesso stesso.
6. Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo
personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da
diverse stazioni di lavoro.
7.Le disposizioni di cui ai commi da l a 6 non si applicano al trattamento
dei dati personali di cui è consentita la diffusione.
Art. 6. Documento
programmatico sulla sicurezza
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma
l, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale,
un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla
base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle
responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento
dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei
locali interessati dalle misure di sicurezza nonchè le procedure
per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati,
ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati
del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.
2. L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1
deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno
annuale.
Art. 7.Reimpiego dei
supporti di memorizzazione
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già
utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni
precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili,
altrimenti devono essere distrutti.
Art. 8.Parola chiave
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente
personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato
con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è
soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema
mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati
in banche di dati.
Art. 9.Trattamento
di dati personali
1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli
dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da quelli
previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità :
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire
le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il
titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati
abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente
necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in
archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento,
devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle
operazioni affidate.
2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le
seguenti modalità :
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti
contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori
muniti di serratura;
b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati
e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura
degli archivi stessi.
Art. 10.Conservazione
della documentazione relativa al trattamento
1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni
relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24
della legge devono essere conservati e custoditi con le modalità
di cui all'articolo 9. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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