LEGGE 3 NOVEMBRE 2000, N. 325
Disposizioni
inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento
dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996
n. 675
(Pubblicata
sulla G.U. n. 262 del 9.11.2000)
Art. 1. (Disposizioni
inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento
dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675)
1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono
essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino
per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono
necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto
dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.
2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa
e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie,
da cui risultino:
a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che
caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi
in cui esso è eventualmente ripartito;
b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime
di sicurezza, la cui osservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo
36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più
ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della
medesima legge n. 675 del 1996.
3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di
sé a cura del soggetto interessato.
4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta
l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.
Art. 2.Entrata in
vigore
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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