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LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SOFTWARE La
tutela dell'autore e i diritti dell'utente a
cura di avv. Francesco Iperti -
Software di autore straniero -
Diritto esclusivo di riproduzione -
Diritto esclusivo di traduzione e modificazione -
Diritto esclusivo di distribuzione al
pubblico -
Software ceduto gratuitamente -
Modifica e manutenzione del
programma -
Back - up (Copia di riserva) INTRODUZIONE
La centralità dell'autore
L'approvazione della legge 248/2000, che ha modificato
la Legge sul diritto d'autore, ha scatenato notevoli polemiche circa l'opportunità
di sanzionare o meno la duplicazione abusiva
di software effettuata in ambito aziendale. In particolare, su Internet (vds. www.interlex.it; www.alcei.it;)
sono apparse numerose opinioni contrarie a detta legge, addirittura sul
"Sole 24ore" l'avv. Laura Turrini ha sostenuto che la giurisprudenza
dominante non era stata tenuta in considerazione. In realtà, le modifiche apportate alla legge sul diritto
d'autore (e quindi alle norme che tutelano software e banche dati) rappresentano
una decisa svolta "repressiva", tesa a riaffermare la centralità
e la tutela dell'autore (di opere letterarie come di software e banche
dati) anche a costo di prevedere sanzioni penali ed amministrative decisamente
pesanti e probabilmente sproporzionate rispetto all'intero ambito normativo
italiano. Volendo citare una affermazione del commissario straordinario
della Siae (Società italiana degli autori ed editori), Mauro Masi, "la
nuova legge farà da presidio efficace ed innovativo a tutela degli autori,
degli editori e, più in generale della creatività". L'interpretazione che verrà data alla legge sul diritto
d'autore nel corso delle giornate di studio dedicate alla "regolamentazione
di software e banche dati", seguirà la "piega" presa dal
nostro legislatore, ponendo come elementi centrali gli interessi dell'autore
e mettendo in secondo piano eventuali interpretazioni più vicine alle
esigenze ed agli interessi degli utilizzatori di software. Il
viaggio commerciale del software
Prima di affrontare analiticamente la normativa posta a
tutela dei programmi per elaboratore appare opportuno un breve inquadramento
generale dei principi che regolano la materia unitamente alla descrizione
dell'itinerario commerciale del software. Alla partenza del “viaggio” il programma è nuovo, originale
e creativo, appena realizzato da una software-house, la quale subito acquisisce
sullo stesso ogni diritto di sfruttamento economico ossia, ha i diritti
esclusivi di effettuare o autorizzare: 1. la riproduzione del programma; 2. la modificazione del programma; 3. la distribuzione al pubblico del programma mediante
vendita, noleggio ecc.. Tali diritti appartengono esclusivamente all'autore del
programma fino a quando quest'ultimo non li trasferisca ad un terzo. In
altre parole, nessuno ha il diritto di duplicare, commercializzare o modificare
il programma della software-house produttrice, senza l'autorizzazione
espressa di quest'ultima o fino a quando non gli sia stato trasmesso il
diritto esclusivo. L'illecito si compie quando la catena viene interrotta,
ossia quando taluno, duplica o commercializza un programma senza aver
acquisito il diritto o ottenuto il permesso dal titolare del diritto;
quando avviene una commercializzazione od una duplicazione abusiva del
programma si commette un illecito civile (il titolare dei diritti esclusivi
può chiedere il risarcimento dei danni) ed un illecito penale (si rischiano
fino a quattro anni di reclusione). Dalla software house al rivenditore La commercializzazione dei programmi può avvenire direttamente
(ossia la software house si incarica direttamente di avvicinare il cliente
e commercializzare il proprio prodotto) oppure attraverso distributori
e rivenditori. Ogni rivenditore, per commercializzare un programma, deve
avere acquisito il relativo diritto od aver ottenuto il permesso dal titolare
dei diritti esclusivi, senza di ciò compie un illecito. Lo stesso concetto deve ripetersi per la duplicazione;
infatti il rivenditore, pur avendo acquisito legittimamente un programma
od avendo il diritto di commercializzarlo, non può duplicarlo senza espressa
autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi; con riferimento alle
dimostrazioni alla clientela, si precisa che la Legge richiede l'espressa
autorizzazione del titolare dei diritti quando operazioni quali il caricamento,
la visualizzazione, l'esecuzione o la memorizzazione del programma richiedano
una riproduzione. E' inoltre da specificare che se il rivenditore o il distributore
hanno ottenuto il permesso di commercializzare un programma solo mediante
vendita non potranno noleggiarlo, allo stesso modo se un programma è destinato
alla vendita unitamente ad un nuovo pc non potrà essere venduto singolarmente.
Ogni commercializzazione differente da quella pattuita con il titolare
dei diritti esclusivi è da considerarsi un illecito. Al principio generale suindicato che prevede la necessità
di acquisire analiticamente (ed esplicitamente) ogni singolo diritto di
sfruttamento economico dal titolare dei diritti esclusivi, fa eccezione
la vendita dei programmi, attività di commercializzazione predominante
per i pacchetti standard. Infatti, quando si acquista per compravendita
un programma originale (dalla software-house, da un distributore od anche
da un utente che lo aveva acquisito regolarmente), lo stesso può essere
rivenduto senza la necessità di alcuna autorizzazione del titolare dei
diritti esclusivi. E' chiaro che il programma acquistato per compravendita
potrà essere solo rivenduto mai noleggiato o duplicato; o meglio, per
noleggiarlo duplicarlo o modificarlo si dovrà ottenere l'autorizzazione
od acquisire il diritto esclusivo relativo. Si precisa che i programmi consegnati gratuitamente dal
titolare dei diritti esclusivi (a fini promozionali o di insegnamento),
non possono essere ridistribuiti al pubblico senza espressa autorizzazione
(v. art. 17, 2° comma della legge sul diritto d'autore). Dal rivenditore all'utilizzatore Giungiamo infine all'ultimo passo della distribuzione del
software: l'utente finale. Questi ha molteplici alternative contrattuali
per acquisire il diritto di usare un programma; può infatti acquisire
detto diritto attraverso una compravendita, a seguito di un contratto
di licenza d'uso, mediante noleggio ecc.. In alcuni casi è manifesta la
volontà del titolare dei diritti di permettere l'uso (= licenza d'uso),
in altri casi tale volontà deriva implicitamente dall'autorizzazione ad
un certo tipo di distribuzione (= vendita). Anche il cliente non potrà duplicare i programmi se non
autorizzato e potrà rivendere solo il programma che ha acquistato per
compravendita, od il programma regalatogli da chi l'aveva precedentemente
acquistato per compravendita. L'utilizzatore del programma ha inoltre alcuni diritti
concessigli dalla legge e per i quali non v'è quindi necessità di autorizzazione;
tali diritti sono descritti dagli artt. 64-ter e 64-quater della legge
sul diritto d'autore e possono riassumersi in: - diritto di effettuare una copia di riserva; - diritto di studiare il programma durante il suo funzionamento; - diritto di decompilare le parti del programma utili per
renderlo compatibile con un altro; -
qualora non vi siano patti contrari, diritto di modificare e duplicare
il programma per correggerne gli errori e per utilizzarlo conformemente
alla sua destinazione. FONTI
NORMATIVE
La tutela del software è affidata agli articoli 2575 e
seguenti del codice civile ed alla
L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), come modificata
da: - Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 (Attuazione
della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore), entrato in vigore il 15.1.93; - Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione
della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto
di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
proprietà intellettuale), entrato in vigore il 1.1.95. - Decreto Legislativo 15 marzo 1996, n. 204 (Modificazioni
ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia
di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore),
entrato in vigore il 9 maggio 1996. - Decreto Legislativo 15 marzo 1996, n. 205 (Modificazioni
al decreto egislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica
dei programmi per elaboratore), entrato in vigore il 9 maggio 1996. - Art. 17 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - legge comunitaria 1994). - Legge 18 agosto 2000, n. 248 (nuove norme di tutela del
diritto d'autore) entrata in vigore il 19 settembre 2000 Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore
è disciplinato dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 3/1/94, n.
244 (Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore). DIRITTI
DELL'AUTORE
I
- Tutela dell'autore
Premessa
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 29.12.92, n.
518 (avvenuta il 15/1/93), che ha modificato la legge sul diritto d'autore
(l.d.a.), il software è tutelato quale opera dell'ingegno, allo stesso
modo delle opere letterarie, filmiche, ecc.. Prima di tale data la giurisprudenza
aveva comunque già ampiamente applicato la l.d.a. per la tutela del software;
in particolare la Corte di Cassazione, con sentenza del 24.11.86 (vds.
testo integrale in documentazione), aveva assimilato il software alle
altre opere dell'ingegno e, quindi, suscettibile di protezione ai sensi
della l.d.a.. Il programma per essere tutelato deve essere originale,
ossia frutto della creazione intellettuale dell'autore (art. 1, l.d.a.).
La legge tutela tutti i programmi (operativi, applicativi, videogame,
applet, ecc.) ed il materiale preparatorio (art. 2, comma 8, l.d.a.) con
esclusione delle idee e dei principi che stanno alla base dello stesso.
Viene tutelato il programma solo nella sua forma espressiva; nessuna tutela
è accordata alle idee sottostanti (ossia a ciò che viene definito come
algoritmo - vds anche sentenze in documentazione), ne' agli elementi necessitati,
standardizzati od in pubblico dominio. Non sono tutelati i programmi frutto di copiatura o pedissequa
imitazione di un programma già realizzato. Accade spesso che gli autori dei software realizzino programmi
molto simili fra loro nelle funzionalità e nella soluzione di problematiche
(basti pensare ad es. ai programmi gestionali). La legge non proibisce
la creazione di programmi molto simili fra loro nella soluzione; il nostro
ordinamento sanziona solo i concorrenti che si appropriano illecitamente
di parti di programmi altrui; ogni produttore di software - nello svolgimento
della propria attività- deve osservare il principio giuridico in base
al quale l'opera originale
altrui può essere sfruttata solo dall'autore o da chi sia stato autorizzato
a farlo, ma non deve preoccuparsi del fatto che il suo lavoro originale
e creativo produce programmi molto simili a quelli di altri produttori
di software. Nel caso in cui nasca un contenzioso circa eventuali plagi,
per spegnere sul nascere ogni eventuale contestazione, dovrebbe essere
sufficiente mostrare al giudice i lavori preparatori, gli studi, i diagrammi
di flusso ed ogni altro mezzo di rappresentazione formale del programma
che dimostri che non vi è stato alcun plagio. Altra questione è relativa al plagio parziale di programmi
altrui in quanto contenenti elementi standardizzati. E' infatti noto che
in ambito informatico esistono diverse procedure standard di programmazione
che taluni definiscono come elementi funzionalmente necessitati (ad es.
le dimensioni di un record per i files di archivio, oppure determinate
"catene di comandi", ecc). Molti si sono chiesti se tale parziale
appropriazione di programmi altrui possa considerarsi una violazione della
legge sul diritto d'autore. La questione è stata sovente affrontata dalla
giurisprudenza americana la quale ha distinto gli elementi standardizzati
dal nucleo del programma (core of protectable expression), stabilendo
che solo su quest'ultimo si deve verificare il grado di diversificazione
dei programmi, al fine di accertare se vi è stato plagio. Anche la giurisprudenza
italiana si è occupata della questione e -pur con un numero limitatissimo
di sentenze- sembra esser giunta alle stesse conclusioni.
Il Tribunale di Milano (con sentenza del 13 marzo 1987) ed il Pretore
di Roma (con sentenza datata 8 febbraio 1992), hanno infatti considerato
lecita "la vendita di un programma per elaboratore che costituisca
una evoluzione non indifferente di un altro programma, ancorchè rispetto
a quest'ultimo presenti alcune somiglianze, peraltro dovute a standard
richiesti dall'ambiente di sviluppo". I programmi collettivi (art. 3, l.d.a. - ove più autori,
con lavori ben distinti, realizzano un programma unitario) hanno una "doppia
tutela": sull'opera intera (autore è considerato chi organizza e
dirige la creazione dell'opera - art. 7 l.d.a.), e sui singoli lavori
(dei quali i singoli autori conservano i relativi diritti). I programmi in comunione (ove l'apporto di ciascun autore
è indistinguibile) sono tutelati solo come opera singola; gli autori sono
tutti titolari del diritto d'autore in parti uguali. Contenuto
della tutela
In base all'art. 64 - bis della l.d.a., l'autore, per il
solo fatto di aver realizzato un programma originale e creativo, ha il
diritto esclusivo di: - effettuare o autorizzare la riproduzione (anche parziale)
del programma; - effettuare o autorizzare la traduzione, l'adattamento,
la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore; - effettuare o autorizzare qualsiasi forma di distribuzione
al pubblico, compresa la locazione, del software originale o di copie
dello stesso. L'autore può cedere a terzi tali diritti di sfruttamento
economico in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (art. 107 l.d.a.).
In tema di cessione dei diritti di utilizzazione economica di un programma
per elaboratore, l'art. 110 l.d.a. dispone che la medesima deve essere
provata per iscritto; peraltro, la norma si riferisce all'ipotesi in cui
il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si
vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto e non alla diversa ipotesi
in cui il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione
nei confronti del terzo che abbia violato detto diritto; in tal caso il
contratto con cui è stato attuato il trasferimento non viene invocato
come fonte di diritti e doveri tra le parti ma allegato come mero fatto
storico e in quanto tale può essere provato con ogni mezzo (Cass. 13-12-1999,
n . 13937). La tutela del software non è subordinata ad alcuna registrazione
presso la Siae; tale registrazione appare tuttavia necessaria per una
più efficace tutela del software (v. paragrafo successivo). Registro
Siae
La Siae (Società italiana degli autori ed editori) da'
l'opportunità ad autori o produttori di software di godere di specifici
vantaggi probatori a condizione che il software realizzato venga depositato
come inedito (qualora non ancora commercializzato) ovvero venga registrato
presso il Registro Pubblico istituito nel 1994. Fin dal 1985, infatti, la Siae offre la possibilità del
deposito di programmi per elaboratore inediti (ossia non ancora commercializzati).
Detto deposito permette una maggior tutela del programma che debba essere
visionato da eventuali distributori o ulteriori produttori che intendano
modificarlo. Grazie al deposito si precostituisce una prova dell'esistenza
e della paternità del programma. A decorrere dal 1994 è stato istituito il Registro Pubblico
speciale per il software (D.pc.m. 3.1.94, n. 244), presso il quale possono
essere registrati tutti i programmi per elaboratore per i quali sono già
stati esercitati i diritti esclusivi. La differenza sostanziale che sussiste fra il deposito
di inedito e la registrazione presso il Registro Pubblico, risiede nel
fatto che quest'ultimo è consultabile da chiunque e la Siae è obbligata
a rilasciare estratti o copie autentiche degli atti detenuti; con il deposito
di inedito, invece, la Siae garantisce la riservatezza dell'operazione
e si obbliga a non fornire a terzi notizie circa l'esistenza del deposito,
la data di effettuazione, il numero di repertorio assegnato. Gli autori indicati nel Registro Pubblico speciale sono
reputati, fino a prova contraria, autori
del programma a loro attribuito, così viene stabilito dall'art.
103 della l.d.a.; in altre parole, la registrazione del software presso
la Siae costituisce una prova della paternità e della legittimità di sfruttamento
economico del programma e permette di risolvere preventivamente un eventuale
conflitto tra più "autori"
che pretendono di sfruttare lo stesso programma. Nel Registro possono essere registrati anche gli atti che
trasferiscono fra vivi i diritti esclusivi sui programmi. Il deposito e la registrazione del software
può essere eseguito solo presso la S.I.A.E. - Direzione generale
- Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore - 00144 Roma
- Viale della Letteratura, 30; tel. 06/5990351. L'Art. 2, 2°comma, del Dpcm n.. 244 del 3/1/94 dispone
che l'esemplare del programma presentato alla SIAE per la registrazione
debba essere costituito da una riproduzione del programma su supporto
ottico (Cd - rom). La registrazione attraverso il servizio postale è permessa
dall'Art. 6 del Dpcm n. 244 del 3/1/94, che stabilisce anche regole particolari
in caso di utilizzo del servizio di corriere espresso. Nel caso si utilizzi
il servizio postale, il pagamento dei diritti alla Siae deve avvenire
sul c/c postale n. 76808005 e l'"attestazione" di versamento
deve essere allegata alla documentazione inviata. II
- Software creato dal dipendente
L'art. 12-bis della l.d.a. stabilisce che, salvo patto
contrario, il datore di lavoro (ossia la software-house) è titolare dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato da un
suo dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni. Il dipendente può esercitare solo i c.d. diritti morali
(v. Artt. 20 e 142 l.d.a.): 1. diritto di essere sempre riconosciuto autore dell'opera
e di vedere stampato il proprio nome sul software; 2. diritto di opporsi alla messa in commercio o di ritirare
l'opera già in commercio quando concorrono gravi ragioni morali, salvo
l'obbligo di indennizzare il datore di lavoro; 3. diritto a che il software non venga deformato, modificato
o mutilato in modo da arrecargli pregiudizio all'onore od alla reputazione. L'autore ha sempre il diritto morale di rivendicare la
paternità dell'opera. L'art. 20 della legge sul diritto d'autore stabilisce
infatti che i diritti morali, anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione
economica, vengono sempre conservati dall'autore. Il dipendente-autore
avrà quindi sempre il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e
di veder stampato il proprio nome sul software, anche se l'Art. 12-bis
dispone che il datore di lavoro è titolare dei diritti di sfruttamento
economico del programma creato dal dipendente. Qualora un dipendente realizzi un programma al di fuori
delle proprie mansioni, il datore di lavoro acquisirà i diritti di utilizzazione
economica solo a seguito di espressa trasmissione degli stessi da parte
del dipendente. Peraltro, il Tribunale di Palermo, in una sentenza del
29 maggio 1997, ha stabilito che se un dipendente realizza un programma
al di fuori delle proprie mansioni e delle istruzioni del datore di lavoro,
la cessione in uso del medesimo software - a titolo gratuito - al proprio
datore di lavoro, si configura come una licenza d'uso a titolo gratuito
e non come una donazione che può essere revocata per indegnità. Pertanto,
in tale ipotesi, il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare il software
senza limiti di durata. III
- Software di autore straniero
La legge sul diritto d'autore si applica al software di
autori stranieri (domiciliati in Italia)
che sia stato commercializzato (o comunque sfruttato econonomicamente)
per la prima volta in Italia. Per ogni altro programma di autore straniero, l'applicazione
della legge italiana è regolamentata dalle convenzioni internazionali
(artt. 185 e 186 l.d.a.). La più rilevante di queste è sicuramente quella
di Berna (vds. documentazione), sottoscritta da 95 paesi dei cinque continenti
(tutta l'area europea, gli Stati Uniti d'America e molti altri), prevede
all'art. 5 che "l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso
assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati
esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è
richiesta". Gli autori stranieri godono quindi degli stessi diritti
degli autori italiani, qualora richiedano la protezione della propria
opera in Italia. Risulta quindi chiaro che la duplicazione abusiva di opere
straniere può essere sanzionata penalmente dalla legislazione italiana. IV
- Lavori preparatori
La tutelabilità dei lavori preparatori, ossia ad es. dei
diagrammi di flusso, delle descrizioni di sequenza, delle specifiche funzionali,
ecc., è stabilita dall'art. 2, p. 8, della l.d.a.. Numerosi sono tuttavia
i dubbi circa l'ampiezza di tale tutela, in particolare, assai controverso
è se a detti lavori preparatori possa essere concessa anche una tutela
penale. In giurisprudenza si rinviene un solo precedente del Pretore
di Modena (sent. 25 aprile 1999 pubblicata in Informazione Informatica
e diritto n. 4/99). Il giudice era stato chiamato a giudicare su una presunta
sussistenza del reato di plagio di un programma per la gestione dei buoni
pasto. Si ricorda che la duplicazione abusiva di programmi, a fini di
lucro, è sanzionata penalmente dalla Legge sul diritto d'autore (art.
171-bis). Il perito nominato dal Pretore ed il consulente della parte
civile avevano preliminarmente escluso che si fosse in presenza di una
duplicazione diretta degli eseguibili; i programmi in esame erano infatti
formalmente diversi, anche perchè scritti con linguaggi diversi. Era stata altresì categoricamente esclusa la sussistenza
di un secondo livello di copiatura che i periti avevano definito "a
fotocopia"; ossia, che si fosse in presenza di una duplicazione
dei sorgenti che, grazie ad un ambiente di sviluppo compatibile, potesse
dar vita ad eseguibili parzialmente modificati - rispetto agli eseguibili
originali - con alcuni interventi definiti di natura "cosmetica".
L'attenzione dei periti si era invece a lungo soffermata
su un terzo livello di plagio, "costituito dalla identità delle specifiche
funzionali". Il consulente di parte civile aveva infatti statisticamente
provato che gli analisti ed i programmatori del programma "incriminato"
avevano avuto la possibilità di conoscere le specifiche tecniche del programma "originale",
probabilmente mediante reverse engineering, stante l'esiguità delle istruzioni
del programma originale (costituito da circa 200 istruzioni). A seguito
di tale conoscenza avevano poi realizzato un programma "nuovo"
che, tuttavia, era basato sul lavoro preparatorio predisposto per il programma
originale. A questo punto il giudice penale doveva verificare se tale
tipologia di plagio potesse condurre ad una sanzione ovvero se bisognasse
assolvere l'imputato. In primo luogo si doveva stabilire se il materiale
preparatorio necessario per la realizzazione di un programma fosse oggetto
di tutela, di seguito era necessario verificare se l'eventuale violazione
della tutela potesse condurre a sanzioni penali ovvero solo a conseguenze
di tipo civilistico. Ebbene, il Pretore di Modena individuava esattamente nella
Legge sul diritto d'autore (art. 2, punto n. 8) la norma che concede tutela
anche al materiale preparatorio. Occorre inoltre precisare che, una ulteriore
norma della Legge sul diritto d'autore, autorizza esplicitamente l'attività
di studio e di prova di un programma al fine di determinare le idee ed
i principi su cui è basato ogni elemento del programma (ossia l'attività
che viene comunemente definita reverse engineering) solo se compiuta dal
legittimo utilizzatore ed è invece implicitamente vietata per ogni altra
terza parte (vds in seguito il capitolo dedicato ai diritti dell'utilizzatore). Da ciò, il Pretore di Modena, deduceva l'illiceità del
plagio delle "specifiche funzionali e financo dell'osservazione,
studio, analisi, prova di un programma da altri realizzato". Detta
illiceità doveva però rimanere di natura civilistica, stante il fatto
che la previsione della sanzione penale per la duplicazione abusiva dei
programmi non si "allarga" anche al plagio dei lavori preparatori.
In altri termini, nel concetto di programma non rientrerebbe
il "lavoro preparatorio" in quanto non espressamente previsto
dalla norma penale; quest'ultima infatti punisce solo chi, abusivamente,
realizza una copia identica a quella del software originale, mentre non
viene punito chi realizza un programma completamente diverso, pur usufruendo
del lavoro preparatorio altrui. Il Pretore, pertanto, concludeva la sentenza assolvendo
il titolare della società che aveva realizzato il programma informatico
"incriminato", lasciando al realizzatore del programma "originale"
la sola possibilità di rivolgersi al giudice civile per trovare la piena
tutela dei propri diritti. La previsione della sanzione penale, infatti
(secondo il pretore di Modena), mirerebbe a scoraggiare "il diffuso
fenomeno della riproduzione a scopo di lucro del software di largo consumo",
mentre ogni altra violazione dei diritti, derivanti dalla realizzazione
del software, dovrebbe essere sanzionata in sede civile. La sentenza appena illustrata, ci permette di meglio esporre
la differenza sussistente fra la tutela delle idee e dei principi che
stanno alla base di un programma e la tutela del materiale preparatorio
per la realizzazione del programma. Circa le "idee ed i principi" la legge ne esclude
la tutela, mentre per il "lavoro preparatorio" vi è tutela,
pur con i limiti suindicati (art. 2, punto 8, l.d.a.). Per comprendere appieno cosa il legislatore intenda, bisogna
ricordare che il progetto di direttiva europea sulla tutela del software
- alla quale l'Italia si è adeguata nel 1993 - escludeva la tutela per
"idee, principi, logica, algoritmi o linguaggi di programmazione
sui cui è basato il programma". Peraltro, qualora tali idee e principi
trovino la possibilità di una estrinsecazione formale, (di una "traduzione
tecnica") nel lavoro preparatorio o nel programma vero e proprio,
ecco che potranno essere tutelati, seppur in via indiretta. In sostanza,
la scelta fatta da tutti i legislatori europei è quella di concedere piena
tutela alla "espressione formale" del software, mentre il contenuto
(ossia le idee, i principi, gli algoritmi) sul quale si fonda il software
non può essere tutelato, qualora non si estrinsechi formalmente. Il principio
giuridico è stato piu' volte ribadito anche dai nostri giudici ancor prima
che la legge sulla tutela del software fosse emanata. Fin dal dicembre
1984, infatti, il Tribunale
di Monza sostenne che "la tutela apprestata dal diritto d'autore
implica la scindibilità della forma interna -intendendosi per tale la
particolare organizzazione data dall'autore all'idea- dal contenuto ideologico". Infine, in merito al "lavoro preparatorio", si
osserva che la protezione è assicurata solo qualora sia di natura tale
da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una
fase successiva. Non potranno quindi essere suscettibili di tutela una
serie di indicazioni o una traccia di lavoro, mentre è tutelabile una
attività più completa che, se comunicata, permetta al programmatore di
realizzare il software. Da ciò consegue che fra gli elementi tutelabili
si fanno comunemente rientrare il "diagramma di flusso" ed il
"diagramma a blocchi", ossia l'attività svolta dall'analista
che rappresenta in forma schematica lo sviluppo dell'algoritmo pensato
(alcuni la definiscono l'architettura del programma), nonchè la serie
di istruzioni analitiche - predisposte dal programmatore - che permettono
di raggiungere il risultato voluto predisposte dal programmatore. Non
si ritiene che possano rientrare nel concetto di "lavoro preparatorio"
elementi più parziali rispetto ai due descritti in precedenza, ossia le
fasi di analisi e descrizione del problema, nonchè la fase di scomposizione
del problema in sottoproblemi particolari (metodo top-down). V
- Diritto esclusivo di riproduzione
L'art. 64 - bis della l.d.a. precisa analiticamente i diritti
esclusivi conferiti all'autore di software nel momento in cui crea un
nuovo programma originale e creativo. L'art. 64 - bis, lett a), della l.d.a., conferisce all'autore
o al produttore di software il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare
la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma
per elaboratore, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura
in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione,
la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano
una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti esclusivi; La norma regola il diritto esclusivo di riprodurre il programma;
in altre parole, senza autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi,
nessuno può copiare un programma altrui. La norma ha rilevanti conseguenze penali e civili. Per le conseguenze penali si rinvia all'esame degli artt.
171 e seguenti della l.d.a.. In merito alle conseguenze civili si osserva che, senza
autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione, non
solo non si possono riprodurre i programmi pur leggittimamente acquistati,
ma non possono nemmeno essere provati o visionati da terzi, qualora la
visualizzazione del programma richieda una riproduzione. Il semplice "caricamento"
e visualizzazione del programma tramite un pc, creerebbe infatti una copia
dello stesso (installata o anche solo memorizzata sul pc) non autorizzata.
Affinchè non sorgano controversie è quindi necessario regolamentare analiticamente
ogni cessione di programma fra produttore e rivenditore, specificando
il numero di copie destinate alla commercializzazione e quelle destinate
alle dimostrazioni. Anche l'utente finale non può riprodurre programmi senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione,
in particolare non è legittima la c.d. pirateria aziendale, ossia la duplicazione
abusiva del software effettuato per risparmiare sui costi aziendali e
non a fini commerciali (ad es. acquisto una sola copia del sistema operativo
Windows 98 e poi la duplico per installare il programma su tutti i pc
della mia azienda). Il divieto di riproduzione è però mitigato dagli Artt.
64-ter e 64-quater l.d.a. che si esamineranno in seguito. VI
- Diritto esclusivo di traduzione e modificazione
La disciplina delle modificazioni, trasformazioi o elaborazioni
del software è regolata dall'Art. 64-bis, lett. b, della l.d.a., il quale
prevede che solo l'autore abbia il diritto di effettuare o autorizzare
la modificazione del prorio programma, nonchè la riproduzione dell'opera
che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma. Detto articolo va
applicato alle tre fattispecie tipiche relative alle elaborazioni: 1. elaborazioni non aventi carattere creativo; tali elaborazioni devono essere preventivamente autorizzate
dall'autore del programma originario, così come deve essere autorizzata
ogni riproduzione e diffusione dell'opera che risulti a seguito di tali
modifiche non creative; qualora si riproduca senza autorizzazione un opera
"elaborata" si rischiano le pene stabilite dall'art. 171, lett.
c, della legge sul diritto d'autore (multa fino a L. 4.000.000). L'autore
delle elaborazioni non creative ha solo il diritto ad un equo compenso. 2. elaborazioni parziali aventi carattere creativo ma non
tali da produrre un'opera autonoma; anche in tale situazione le elaborazioni devono essere
preventimente autorizzate dall'autore del programma originario; l'autore
delle elaborazioni ha diritto ad un equo compenso e ha diritto ad essere
riconosciuto autore delle elaborazioni. Il diritto di riproduzione dell'opera
che risulti a seguito delle elaborazioni creative appartiene all'autore
del programma originario; 3. elaborazioni aventi carattere creativo e tali da produrre
un'opera autonoma, il cui nucleo originale precedente è riconoscibile
solo quale traccia o spunto ispiratore; in quest'ultimo caso l'autore delle elaborazioni (e della
conseguente nuova opera) non abbisogna di alcun consenso da parte dell'autore
dell'opera precedente e potrà sfruttare direttamente tale opera "nuova
e creativa". In merito alla possibilità per il legittimo acquirente
del programma di modificare il programma per correggerne gli errori (previsto
dall'art. 64 - ter della l.d.a.) si rinvia al pragrafo dedicato ai "diritti
del cliente". VII
- Diritto esclusivo di distribuzione al pubblico
In base all'art. 64 - bis, lett. c, della l.d.a., ogni
forma di distribuzione al pubblico di software (commercio attraverso punti
vendita, inserimento di programmi in un sito internet per farne commercio
elettronico, utilizzo di videogames in una sala giochi) deve essere espressamente
autorizzata dal titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica.
Come già indicato nella premessa, ogni singolo diritto di commercializzazione
dovrà essere espressamente trasmesso o autorizzato, pertanto chi abbia
avuto autorizzazione alla vendita, non potrà noleggiare e viceversa, chi
abbia avuto autorizzazione alla vendita unitamente ad un pc, non potrà
vendere il software distinto dalla vendita di un pc. La norma in esame, regola anche il c.d. principio dell'esaurimento
del diritto di distribuzione: "la prima vendita di una copia del
programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti,
o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta
copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso". In sostanza: quando una copia del programma viene venduta,
i successivi trasferimenti di quella copia (dal compratore a terzi) non
potranno più essere controllati dal titolare dei diritti esclusivi. L'esaurimento
non si estende però al diritto esclusivo di locazione, che dovrà essere
sempre espressamente autorizzata. E' altresì chiaro che la vendita di
una copia del programma non consente all'acquirente di riprodurla o modificarla
salvo quanto stabilito dall'Art. 64-ter, 1° comma. VIII
Software ceduto gratuitamente
(shareware,
copie beta, freeware) L'art. 17, secondo comma, della l.d.a.1, prevede che le
opere tutelate dal diritto d'autore, anche se regalate dal titolare dei
diritti esclusivi, non possano essere distribuite al pubblico senza autorizzazione.
Per le opere regalate o diffuse a fini promozionali, il titolare dei diritti
esclusivi conserva infatti il diritto di contrallarne l'ulteriore distribuzione.
La norma riveste notevole importanza in riferimento alla
regolamentazione dei programmi shareware, copie beta, freeware, ecc. I
programmi freeware vengono rilasciati gratuitamente dagli autori (solitamente
attraverso internet), i quali confidano nell'ampia diffusione del programma
per successivamente proporre agli acquirenti aggiornamenti degli stessi,
a pagamento. Per software shareware si intendono i programmi -distribuiti
mediante riviste, CD-Rom, Bbs od Internet- il cui utilizzo iniziale viene
concesso gratuitamente, al fine di permettere al cliente la verifica delle
potenzialità; successivamente, qualora l'utente intenda proseguire nell'utilizzo
e voglia ricevere la versione completa ovvero aggiornata
del programma che sta utilizzando, dovrà corrispondere all'autore
una somma corrispondente al prezzo del programma. La formula assomiglia molto alla c.d. vendita con riserva
di gradimento, pur con rilevanti deroghe e molteplici diversificazioni.
Non pochi sono infatti coloro che invece di vendere il programma, lo concedono
in licenza d'uso per un certo periodo, ovvero cedono gratuitamente il
software shareware solo per far conoscere al pubblico le proprie capacità,
sperando che qualcuno gli commissioni un programma ad hoc, eccetera, eccetera I programmi beta sono, solitamente, nuove versioni di programmi
già presenti sul mercato, che la software house rilascia -gratuitamente-
senza alcuna garanzia di funzionamento, affinchè la clientela più affezionata
le possa provare e possa verificare l'esistenza di eventuali bug o malfunzionamenti.
Detti programmi, presenti su internet o in CD acclusi a
riviste del settore, vengono rilasciati dagli autori a scopo promozionale,
permettendo esplicitamente il solo utilizzo del programma. Non raramente,
tuttavia, gestori di siti internet o distributori commerciali di software
duplicano e commercializzano tali programmi, senza chiedere autorizzazione
alcuna agli autori. Tale comportamento viene posto in essere in violazione
della norma suindicata e della normativa che tutela con sanzioni penali
la commercializzazione e la duplicazione abusiva di software (artt. 171
e seguenti della l.d.a.) In applicazione della disposizione in oggetto, deve quindi
concludersi che i programmi diffusi gratuitamente, o comunque a scopi
promozionali, non possono essere ridistribuiti dal ricevente senza autorizzazione
espressa del titolare dei diritti esclusivi. DIRITTI
DEL CLIENTE
Modifica
e manutenzione del programma
L'art. 64 - ter, 1° comma, della l.d.a. permette, al legittimo
acquirente, di riprodurre, modificare, adattare il programma quando ciò
sia necessario per permetterne il normale utilizzo o per correggerne gli
errori; in sostanza si permette all'utilizzatore di manutenere il software
senza chiedere l'autorizzazione al titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica. La giurisprudenza (trib. Milano sent. 25.10.93) ha interpretato
la norma affermando che la facoltà dell'utente di modificare il programma
è sempre ammessa quando si tratti di assicurarne l'interoperabilità con
altri programmi. Tale libera attività del legittimo acquirente può tuttavia
essere impedita per contratto. L'art. 64-ter della legge sul diritto d'autore sembra concedere
al solo legittimo acquirente del programma la facoltà di duplicare e modificare
il programma per correggerne gli errori. Tale facoltà non sembra possa
essere trasmessa a terzi stante la mancata previsione legislativa (che
è invece presente nell'Art. 64-quater ove si ammette la decompilazione
operata da terzi che la eseguano per conto dell'utilizzatore). Back
- up (Copia di riserva)
L'Art. 64-ter, 1° comma della l.d.a. permette all'utente
di predisporre (gratuitamente e senza preventiva autorizzazione) una copia
di riserva del programma che sta usando. La legge non impone alcun obbligo circa il deposito della
copia di back-up. E' comunque opportuno stipulare un apposito contratto
dal quale risulti il luogo esatto ove è depositata la copia di sicurezza. La copia di riserva può essere utilizzata quando è necessario
ripristinare la funzionalità del programma. L'Art. 64-ter, 2° comma, permette
infatti all'utente di utilizzare
una copia di riserva del programma quando non è possibile (ad es. per
sopravvenuti danneggiamenti) utilizzare il programma "originale". L'art. 64-ter, 2° comma, della legge sul diritto d'autore
stabilisce che non può essere impedito per contratto, al legittimo utilizzatore,
di effettuare una copia di riserva del programma. Il titolare dei diritti
esclusivi sul software può evitare che l'utilizzatore faccia copie di
riserva del programma solo fornendo a quest'ultimo supporti di riserva. Studio
del programma
l'Art. 64-ter, 3° comma della l.d.a., permette al legittimo
utilizzatore di studiare il programma (sono nulli i patti contrari); tale
diritto può essere però esercitato solo durante le operazioni di caricamento,
visualizzazione, esecuzione, trasmissione
o memorizzazione del programma. La legge ammette unicamente quell'attività
di studio definita "black box analysis": l'analisi del programma
deve arrestarsi alle deduzioni che è possibile trarre a seguito dell'osservazione
dall'esterno del modo in cui il programma funziona. Rimangono segreti
(salvo espressa autorizzazione e salvo le informazioni relative alle interfacce
acquisite ex art. 64-quater l.d.a.) gli elementi del software che non
sono prontamente accessibili sulla base dello studio dall'esterno. Argomentando in base a tale autorizzazione "legale"
allo studio, una parte della dottrina afferma esser legittima la duplicazione
del programma per studiarne il funzionamento. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto
appena detto sono nulle.
Non sono invece nulli i patti con i quali si limita lo sfruttamento o
la comunicazione a terzi di quanto appreso attraverso la sperimentazione
del software. Tali patti tuttavia, potrebbero essere considerati nulli
ove limitino la concorrenza o violino la disciplina antitrust: negli Stati
Uniti la giurisprudenza dichiara, ad es., nulla la clausola che vieta
la realizzazione di un programma avente lo stesso scopo pratico di quello
licenziato. E' tuttavia da ricordare che per legge rimangono segreti
(salvo espressa autorizzazione e salvo le informazioni relative alle interfacce
acquisite ex art. 64-quater) gli elementi del software che non sono prontamente
accessibili sulla base dello studio dall'esterno. Reverse
engineering (decompilazione)
L'Art.64-quater della l.d.a. prevede che l'attività di
decompilazione (ossia la riproduzione e la traduzione del codice del programma
da programma eseguibile a programma compilato) possa essere effettuata
dal legittimo utilizzatore (o da terzi autorizzati dall'utilizzatore)
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi, a condizione
che le informazioni per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente
accessibili senza decompilazione Ogni clausola contrattuale pattuita in
violazione di detto principio è nulla. L'attività di decompilazione deve però limitarsi alle parti
del programma necessarie per conseguire l'interoperabilità e le informazioni
ottenute non possono essere utilizzate per produrre un programma simile
a quello decompilato o per arrecare indebitamente pregiudizio agli interessi
del titolare dei diritti esclusivi. La possibilità di decompilare un programma è concessa dalla
legge per favorire un mercato informatico concorrenziale e per permettere
ai produttori indipendenti di realizzare programmi compatibili. La decompilazione non è ammessa per nessun altro scopo, neanche ai fini di manutenzione (il diritto esclusivo di elaborazione appartiene al titolare dei diritti esclusivi). La norma è, comunque, gia oggetto di notevole dispute, si ricorda infatti che il tribunale di Milano (v. sopra a proposito del diritto di manutenzione concesso al cliente) ha permesso la modificazione del programma al fine di renderlo interoperabile con altri creati autonomamente.
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