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DELIBERA
19/01/CIR
Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori
di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)
G.U. del 25/8/2001,
n. 197
L'Autorità
Garante per le telecomunicazioni DELIBERA
Art. 1 (definizione)
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a. Operatore Assegnatario (indicato nel provvedimento come Operatore "Donor"):
l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene
il numero portato;
b. Operatore Cedente (indicato come Operatore "Donating"): l'operatore
che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore Donor
e Donating coincidono;
c. Operatore Ricevente (indicato come Operatore "Recipient"):
l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità;
d. Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i
servizi di comunicazioni mobili e personali (numero Mobile Station International
ISDN Number - MSISDN) acquisito dall'Operatore Recipient;
e. Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce le
relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura
della prestazione di Mobile Number Portability (MNP);
f. Accordi tra operatori: accordi bilaterali tra gli operatori che sulla
base di quanto previsto nei contratti di interconnessione e dalla normativa
vigente disciplinano le procedure amministrative, le modalità,
i tempi e le condizioni per la realizzazione della prestazione di MNP;
g. Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione
di MNP da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione;
h. Periodo di realizzazione: periodo che inizia con la ricezione da parte
dell'operatore Donating della richiesta di portabilità e termina
con l'attivazione della prestazione;
i. Data di attivazione (indicata come data di "cut over"): data
in cui avviene l'attivazione della numerazione portata sulla rete dell'operatore
Recipient e la contestuale disattivazione dalla rete dell'operatore Donating;
l. Operatore: un organismo di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera e) del d.P.R. 318/97 con licenza per servizi di comunicazioni
mobili e personali (operatore mobile) o con licenza per servizi di telefonia
vocale (operatore di rete fissa).
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del
d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 dell'allegato A alla delibera
n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999.
Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente provvedimento definisce le condizioni applicabili all'offerta
della prestazione di Portabilità del Numero tra le reti degli operatori
dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di seguito indicata come
Mobile Number Portability (MNP), così come definita nella delibera
dell'Autorità n. 12/01/CIR.
Art. 3 (Disposizioni
generali)
1. La Mobile Number Portability non modifica la titolarità dell'operatore
assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto di portabilità.
Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte
dell'operatore Recipient, il numero ritorna a disposizione del Donor,
salvo nei casi di portabilità successive.
2. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri
portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate
verso numeri non portati. I clienti con numero portato non sono discriminati
in termini di qualità del servizio.
3. Gli operatori mobili, in quanto Donating, adeguano la capacità
di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base
delle richieste di mercato. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma
2 della delibera n. 12/01/CIR, gli operatori rendono noto e comunicano
all'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera
n. 12/01/CIR, entro il 31 dicembre 2001, il numero minimo giornaliero
di evasione ordini.
4. L'Autorità si riserva di riconsiderare la congruità della
capacità di evasione di cui al comma precedente alla luce dell'evoluzione
della domanda e delle condizioni di mercato.
5. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità
successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione
della prima portabilità.
6. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano
sulle proprie reti e in relazione alle proprie responsabilità;
pertanto, nel caso di Mobile Number Portability la responsabilità
degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete di loro
competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al
fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi eventualmente
offerti attraverso l'utilizzo delle infrastrutture della rete Donor e
di quella Recipient.
7. Qualora per comprovate ragioni tecniche occorra effettuare dei cambi
di numero su numeri portati, l'operatore Recipient aggiorna tempestivamente
la propria banca dati.
8. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento
(Routing Number), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero
delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento
in rete delle chiamate verso numeri portati.
Art. 4 (Obblighi a
carico dell'operatore Donating)
1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme delineate
nel modello di interazione di cui al successivo art. 9, l'operatore Donating
procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura
della Mobile Number Portability solo se in possesso di tutti i dati necessari
ai controlli di cui al successivo art. 9, comma 6, inviati a cura dell'operatore
Recipient.
2. Il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera cinque
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore
Donating fino alla data di cut-over, indipendentemente dal termine di
preavviso per il recesso dal contratto.
3. L'Autorità si riserva di modificare la durata del periodo di
realizzazione, di cui al comma precedente, sulla base delle verifiche
che saranno espletate dall'Unità per il Monitoraggio, istituita
ai sensi della delibera n. 12/01/CIR.
4. In ogni caso l'operatore Donating garantisce al cliente, fino alla
data di cut-over, la fruibilità del servizio.
5. Le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione
della fornitura della Mobile Number Portability sono riportate nell'accordo
quadro.
6. Al momento del passaggio del numero all'operatore Recipient, l'operatore
Donating è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza
per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione
della prestazione di MNP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione
da parte dell'operatore Recipient delle prove stesse.
7. L'operatore Donating comunica all'operatore Recipient le causali relative
alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di MNP, compreso
il riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali
nelle richieste pervenute.
8. L'operatore Donating segnala con adeguato anticipo all'Autorità
ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello
operativo relativi all'espletamento di richieste di MNP, fornendo contestualmente
indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. L'Unità per
il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera dell'Autorità
n. 12/01/CIR, vigila sulla corretta prestazione del servizio di MNP.
9. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione
di MNP sono trattati dall'operatore Donating con la massima riservatezza
ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.
Art. 5 (Obblighi a
carico dell'operatore Recipient)
1. L'operatore Recipient richiede al cliente i dati e la documentazione
necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.
2. L'operatore Recipient comunica l'acquisizione e la data di cut-over
relativa al numero oggetto di portabilità agli altri operatori
mobili o, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata, prima
della data di cut-over, fermo restando quanto previsto al successivo art.
10.
3. L'operatore Recipient invia mensilmente all'Unità per il Monitoraggio,
istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR adeguata documentazione
che evidenzi dati statistici sui tempi di completamento della procedura
di attivazione della prestazione di MNP, il numero di richieste di attivazione
avanzate dai clienti, il numero di richieste di attivazione portate a
buon fine.
4. L'operatore Recipient comunica all'operatore Donor e, se del caso,
al gestore della banca dati centralizzata il recesso dal contratto da
parte del cliente titolare di numero portato o la scadenza del contratto,
entro 24 ore dalla data di disattivazione del servizio indicata nella
comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini
relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore Recipient,
il numero non può essere riassegnato dall'operatore Recipient e
ritorna a disposizione del Donor per successive assegnazioni. L'invio
delle informazioni di cui al presente comma può avvenire anche
mediante formato elettronico.
Art. 6 (Obblighi a
carico dell'operatore Donor)
1. L'operatore Donor è tenuto ad espletare le configurazioni dovute
a portabilità successive nel termine di attivazione del numero
oggetto di portabilità comunicato dall'operatore Recipient, a seguito
di accordo con l'operatore Donating.
2. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate
ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica
anche a questi ultimi; l'operatore Donor avverte l'operatore Recipient
con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni
previste nell'accordo quadro. L'operatore Donor e l'operatore Recipient
dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti
i cambi numero.
Art. 7 (Soluzioni
tecniche di rete)
1. La Mobile Number Portability è realizzata attraverso le soluzioni
tecniche di rete previste dalla delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR.
2. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione
avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica
Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.
Art. 8 (Caratteristiche
generali della prestazione)
1. La prestazione di Mobile Number Portability si applica ai numeri MSISDN
associati alle carte Subscriber Identification Module (SIM) e ai terminali
della rete Total Access Communication System (TACS) e rende disponibile,
agli utenti portati sulla rete dell'operatore Recipient, i servizi di
base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione
non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica
763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.
2. Un numero MSISDN può essere portato più volte e può
anche essere nuovamente attivato sulla rete Donor. Non è consentita
la portabilità di un numero MSISDN da rete GSM/UMTS a rete TACS.
3. L'operatore Recipient assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato
e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un
MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione
della rete Recipient.
4. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato
non sono modificate dalla prestazione di MNP.
5. Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione
di MNP, l'identità del chiamante (Calling Line Identity - CLI)
trasferita dalla rete Recipient è quella del numero portato.
6. L'operatore Recipient offre l'accesso e il trasferimento al servizio
di Segreteria Telefonica Centralizzata ai propri clienti con numero portato
con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati
e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore Donor.
7. I dati relativi al profilo di servizio dell'utente con numero portato
non sono trasferiti tra operatori.
8. L'operatore Recipient assicura al richiedente della prestazione di
MNP, all'atto della sottoscrizione del contratto, un'adeguata informativa
su quanto previsto negli accordi tra operatori in materia di trasferibilità
del credito residuo.
9. Le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura
della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo
alla richiesta della stessa.
Art. 9 (Modelli di
interazione)
1. L'accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento generale per gli
standard di servizio della prestazione di Mobile Number Portability (MNP).
Tale accordo, da definirsi entro il 31 ottobre 2001, riguarda almeno i
seguenti aspetti:
a. modalità generali di comunicazione delle richieste;
b. condizioni standard di attivazione della prestazione;
c. standard applicabili agli accordi di Service Level Agreement (SLA),
che includono, tra l'altro, la gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti
che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa e
il trasferimento dei dati necessari ai fini dell'attivazione della prestazione;
d. procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità
Giudiziaria;
e. modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri
portati gestite da ciascun operatore di rete mobile.
2. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera
n. 12/01/CIR, avvia ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione
dell'accordo quadro.
3. Gli accordi tra operatori, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f),
necessari alla fornitura della prestazione, contemplano le modalità
operative e le condizioni economiche inerenti la MNP. Tali accordi prevedono
le modalità con le quali regolare almeno i seguenti aspetti, in
conformità alle disposizioni delle carte dei servizi degli altri
operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:
a. modalità di comunicazione delle richieste;
b. modalità e tempi di attivazione della prestazione;
c. responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione
della prestazione al cliente;
d. modalità di comunicazione delle causali di rifiuto, annullamento
o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione;
e. responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi
o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione
stessa;
f. trasferimento dei dati personali del cliente ai fini dell'attivazione
della prestazione;
g. procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità
Giudiziaria.
4. La manifestazione di volontà inequivoca del cliente di cessare
il rapporto contrattuale in essere con l'operatore Donating e di instaurare,
usufruendo della MNP, un rapporto contrattuale con l'operatore Recipient
è rappresentata dalla richiesta inoltrata dal cliente medesimo
all'operatore Recipient, nella quale è indicata la data preferita
per l'attivazione stessa. Tale data tiene conto del periodo di realizzazione
della prestazione. L'operatore Recipient verifica l'identità del
richiedente secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
5. Nel caso di contratti di tipo pre-pagato, il possessore della carta
SIM può richiedere l'attivazione della prestazione di MNP, certificando
all'operatore Recipient, secondo le modalità previste dalla normativa
in vigore, il legittimo possesso della carta SIM.
6. L'operatore Recipient trasmette all'operatore Donating un ordine di
lavorazione, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso
secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico. L'utilizzo delle
modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti
di sicurezza nelle comunicazioni. L'ordine trasmesso deve riportare almeno
i seguenti dati:
a. Numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare
la prestazione di MNP;
b. Codice Fiscale del cliente o, in mancanza di questo, Partita IVA;
c. Data e ora previste per l'attivazione della prestazione di MNP al cliente;
d. Numero seriale della carta SIM (o del terminale mobile TACS);
e. Tipo di servizio usufruito nella rete dell'operatore Donating: pre-pagato
oppure post-pagato;
f. Tecnologia di servizio usufruita nella rete dell'operatore Donating:
tecnica digitale oppure tecnica analogica.
7. L'operatore Recipient, quale responsabile del rapporto col cliente,
conserva l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del
contratto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di
MNP e della relativa documentazione.
8. L'operatore Donating, al momento della ricezione dell'ordine, verificati
i dati trasmessi dall'operatore Recipient, attiva la prestazione al cliente
nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.
9. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della
prestazione di MNP relativamente a più numeri MSISDN, è
consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri
o archi di numeri.
10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere rifiutata,
annullata o sospesa dall'operatore Donating nei seguenti casi:
a. richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente
comma 6, limitatamente al rifiuto;
b. non corrispondenza tra Codice Fiscale o Partita IVA e numero MSISDN,
nel caso di servizio post-pagato, limitatamente al rifiuto;
c. non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero MSISDN,
nel caso di servizio pre-pagato in tecnica digitale, limitatamente al
rifiuto;
d. non corrispondenza tra numero seriale del terminale mobile TACS e numero
MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica analogica, limitatamente
al rifiuto;
e. disservizio tecnico, limitatamente alla sospensione;
f. disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero
MSISDN, limitatamente al rifiuto;
g. non appartenenza del numero MSISDN all'operatore Donating, limitatamente
al rifiuto;
h. ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione
di MNP per lo stesso MSISDN, limitatamente all'annullamento.
11. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza
o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore
Donor/Donating e altre eventuali cause che non rientrino tra quelle contemplate
nell'accordo quadro costituiscono condizione ostativa alla fornitura della
prestazione della Mobile Number Portability.
12. In caso di contestazioni, l'operatore Donating può richiedere
all'operatore Recipient copia del contratto stipulato con il cliente completo
della relativa documentazione. Tale richiesta non è vincolante
ai fini dell'attivazione della prestazione
13. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle
richieste, nonché le procedure concordate tra l'operatore Donating
e l'operatore Recipient per l'attivazione della prestazione, sono improntate
alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione
del servizio al cliente finale.
14. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attività
da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della MNP.
Art. 10 (Rete di banche
dati)
1. Il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato
e rete Recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni
per la tutela dei dati personali, da apposite banche dati gestite da ciascun
operatore mobile.
2. Ciascun operatore mobile ha l'obbligo di mantenere aggiornate la propria
banca dati e di comunicare ai restanti operatori l'acquisizione dei numeri
oggetto di portabilità. In particolare, l'operatore Recipient comunica
tempestivamente e comunque entro la data di cut over l'acquisizione del
numero oggetto di portabilità
3. Le banche dati includono almeno l'associazione tra il numero del cliente
portato e l'operatore Recipient. Tale associazione è resa disponibile
alla Autorità Giudiziaria.
4. Le banche dati sono, a partire dal 30 aprile 2003, collegate ad una
banca dati centralizzata, che è realizzata secondo le modalità
stabilite dall'Autorità con successiva deliberazione.
Art. 11 (Condizioni
relative alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette
a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate
originate al di fuori del territorio nazionale)
1. La soluzione tecnica di "Onward Routing" si applica alle
chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni
delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate
al di fuori del territorio nazionale.
2. La prestazione di MNP non modifica i principi di determinazione dei
prezzi delle comunicazioni fisso-mobile di cui alla delibera dell'Autorità
n. 338/99 e successive modificazioni.
3. L'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati,
riconosce all'operatore Donor la stessa tariffa di terminazione delle
chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore Donor.
4. Entro il 30 aprile 2003, si applica la soluzione tecnica di "Direct
Routing" alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette
a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.
5. A partire dal 30 aprile 2003 l'operatore di rete fissa, nel caso di
chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore Recipient la
stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati
della rete dell'operatore Recipient.
6. L'Unità
per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, verifica
i piani di introduzione delle funzionalità di rete intelligente
per l'instradamento delle chiamate originate dalle reti fisse nazionali
e dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali e
le condizioni atte ad assicurare la trasparenza tariffaria agli utenti
delle reti fisse nazionali da cui originano chiamate dirette a numeri
portati nelle reti per i servizi mobili nazionali.
Art. 12(Criteri di
ripartizione dei costi)
1. I costi per singolo numero portato, intesi come i costi di gestione
relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla
base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo
conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea, che
ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono
addebitati dall'operatore Donating all'operatore Recipient.
2. Gli eventuali costi di trasporto aggiuntivo, intesi come i costi sostenuti
dall'operatore Donor al fine del reinstradamento al punto di interconnessione
con l'operatore Recipient della chiamata diretta ad un numero portato,
possono essere addebitati dall'operatore Donor all'operatore Recipient
solo nella misura corrispondente ad una soluzione tecnica efficiente basata
su moderne tecnologie di rete, che consenta la minimizzazione dei costi
di instradamento.
3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi di progettazione,
implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati
saranno stabiliti dall'Autorità con successiva deliberazione.
4. In nessun caso l'operatore Donor/Donating può addebitare, in
tutto o in parte, direttamente all'utente i costi per l'attivazione del
singolo numero portato.
Art. 13 (Disposizioni
finali)
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 della delibera n. 12/01/CIR,
ciascun operatore di rete mobile fornisce, entro il 31 dicembre 2001,
il proprio piano esecutivo di implementazione delle procedure tecniche
ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP, in conformità
con quanto previsto dalla delibera n. 12/01/CIR e dal presente provvedimento.
2. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera
12/01/CIR, verifica l'attuazione dei piani esecutivi di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE,
H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
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