DECRETO
LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269
Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita'. G.U. n. 156 del 7-7-2001
Capo I - Disposizioni
generali
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura
radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;
b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è
un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale,
destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente,
ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioe' di reti di
telecomunicazione utilizzate,
interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili
al pubblico;
c) "apparecchiatura radio": è un prodotto, o un suo componente
essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la ricezione
di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni
di terra e spaziali;
d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa
tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guidaartificiale;
e) "interfaccia":
1) un punto terminale di rete che costituisce un punto di connessione
fisica, tramite il quale l'utente puo' avere accesso alle reti pubbliche
di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di tali connessioni;
2) un'interfaccia radio che definisce la connessione radioelettrica tra
le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche tecniche di tali
connessioni;
f) "categoria di apparecchiature": è la categoria che
individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi del presente decreto,
sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio
è destinato ad essere collegato; l'apparecchio puo' appartenere
a piu' di una categoria di apparecchiature;
g) "fascicolo tecnico di fabbricazione": è la documentazione
che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e chiarimenti sulle
modalita' con le quali sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;
h) "specifica tecnica": è la specificazione che figura
in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali i livelli di qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni,
comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda
la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio,
la marcatura e l'etichettatura;
i) "norma armonizzata": è la specifica tecnica adottata
da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato
della Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE
e 98/48/CE allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al
quale non è obbligatorio conformarsi ma il cui rispetto fa presumere
la conformita' ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3;
j) "regola tecnica comune": è la specifica tecnica per
le apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche internazionali
o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea e la cui osservanza
è obbligatoria solo per le apparecchiature della rete fisica;
k) "interferenze dannose": sono le interferenze che pregiudicano
il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi
di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
comunitarie a nazionali applicabili;
l) "immissione sul mercato": il passaggio dalla fase di produzione
a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini della distribuzione,
a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso nel mercato interno.
Art. 2 - Ambito di
applicazione e scopo
1. Il presente decreto detta le disposizioni per l'immissione nel mercato,
la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio
e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del presente decreto, contiene, come parte integrante o accessoria,
un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
1998, n. 95, o un dispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo
1 del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio è soggetto alla disciplina
del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative
armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste
per i dispositivi di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), sia un componente o un'entita' tecnica distinta di un veicolo ai sensi
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni radioelettriche
(compatibilita' elettromagnetica) dei veicoli ovvero sia un componente
o un'entita' tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99
del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due
o a tre ruote, l'apparecchio è soggetto alla disciplina del presente
decreto, fatta salva l'applicazione delle pertinenti normative
armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, previste
per i componenti o le entita' tecniche distinte di cui al presente comma.
4. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato
I annesso al medesimo.
5. Il presente decreto non si applica agli apparecchi usati esclusivamente
nelle attività concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa,
i procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui
i suddetti apparecchi debbano essere collegati alle reti pubbliche di
telecomunicazioni, l'amministrazione interessata è tenuta a garantire
il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
Art. 3 - Requisiti
essenziali
1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti:
a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi
altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti
di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificata
dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza applicazione
di limiti di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
615.
2. Le apparecchiature radio, in osservanza del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace
lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra e spaziali e le
risorse orbitali, evitando interferenze dannose.
3. Sono, altresi', requisiti essenziali quelli stabiliti dalla Commissione
europea che prevedono, per gli apparecchi all'interno di determinate categorie
o di determinati tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo da:
a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati
ad interfacce di tipo appropriato;
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne' fare cattivo uso
delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile
del servizio;
c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati
personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;
f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di
utenti disabili.
4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere noto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione
europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma
3 e la relativa data di efficacia.
Art. 4 - Notifica
e pubblicazione delle specifiche di interfaccia
1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea
le interfacce che esso ha regolamentato; qualora non siano state notificate
ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE
e 98/48/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione europea in
ordine all'equivalenza tra le interfacce notificate ed all'assegnazione
di un identificatore di categoria delle apparecchiature, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea
i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche
di telecomunicazione. Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto
del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' con le quali
gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche
le specifiche
tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i
servizi forniti mediante dette interfacce nonchè i relativi aggiornamenti.
3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni
e di pubblicazione delle interfacce:
a) i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio
pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono
essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica a attraverso
una interfaccia radio;
c) i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di
rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che
non offrono una interfaccia diretta di rete;
d) i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che forniscono
servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi
alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete.
4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in
particolare le specifiche:
a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali
utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni,
aggiunte o modifiche sono state adottate;
b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli
apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche
di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere
e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti
di cui all'articolo 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui
servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti
dalla rete,
necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali;
devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalita'
di verifica della conformita' dei terminali ai requisiti di cui all'articolo
3;
c) sono disponibili anche in formato elettronico.
Art. 5 - Norme armonizzate
1. Gli apparecchi conformi alle norme armonizzate, o a parte di esse,
i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, si presumono conformi ai requisiti essenziali
elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle
dette norme armonizzate o in parte di esse.
2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni reputi che la conformita'
ad una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, il Ministero stesso informa il comitato TCAM (telecommunications
conformity assessment and market surveillance committee), istituito dalla
commissione europea per la valutazione della conformita' e per la sorveglianza
del mercato nel settore delle telecomunicazioni.
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione
europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate.
Art. 6 - Immissione
sul mercato
1. Il fabbricante o il suo mandatario sono tenuti ad immettere sul mercato
gli apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti essenziali
di cui all'articolo 3 nonche' le altre disposizioni pertinenti del presente
decreto.
2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data di cui all'articolo
3, comma 4, possono continuare ad essere distribuiti per il periodo di
tempo fissato dal Ministero delle comunicazioni, conformemente alle decisioni
della Commissione europea.
3. Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchio è tenuto a fornire all'utente le informazioni
sull'uso a cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione
di conformita' ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature
radio, tali informazioni devono essere apposte sull'imballaggio o essere
riportate nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati
membri dell'Unione europea o la zona
geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione
è destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente, attraverso
le marcature sull'apparato, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni
necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri.
Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni
devono essere sufficienti ad individuare le interfacce delle reti pubbliche
di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi.
Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera
visibile.
4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza
la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea, il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro
settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura
sul mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito
dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le caratteristiche
radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenze,
alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF
emessa e riporta il numero d'identificazione dell'organismo notificato
interessato di cui all'articolo 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica
al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla
persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni
motivati e ne informa la Commissione europea.
Art. 7- Messa in servizio
e diritto di collegamento
1. E' consentita la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui
sono destinati se essi sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3 ed alle altre disposizioni pertinenti del presente decreto.
2. Fatti salvi il comma 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione
per la fornitura del servizio in questione in conformita' alla normativa
comunitaria ed a quella nazionale di recepimento, il Ministero delle comunicazioni
puo' limitare la messa in servizio di apparecchiature radio soltanto per
motivi connessi all'uso efficace dello spettro delle radiofrequenze, per
evitare interferenze dannose o per questioni di sanita' pubblica.
3. Fatto salvo il comma 4, gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione
non devono rifiutare di collegare apparecchiature terminali di telecomunicazione
ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature
siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3.
4. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un apparecchio
dichiarato conforme al presente decreto provochi seri danni ad una rete
o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo funzionamento,
l'operatore della rete stessa puo' essere autorizzato dal Ministero a
rifiutare o ad interrompere il collegamento a a ritirare dal servizio
tale apparecchio. Il Ministero delle comunicazioni notifica dette autorizzazioni
alla Commissione
europea, che esprime un parere in materia. A seguito delle indicazioni
della Commissiorie europea, il Ministero delle comunicazioni puo' adottare
altre misure.
5. In caso di emergenza l'operatore puo' disconnettere gli apparecchi
qualora lo richieda la protezione della rete o qualora possa essere offerta
subito all'utente una soluzione alternativa, senza costi a carico di quest'ultimo.
L'operatore informa immediatamente il Ministero delle comunicazioni.
Art. 8 - Libera circolazione
degli apparecchi
1. Non è vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato
e la messa in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica
la conformita' alle disposizioni del presente decreto. Cio' non pregiudica
l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo
9, comma 8.
2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e manifestazioni
analoghe è ammessa l'esposizione di un apparecchio che non rispetti
le disposizioni del presente decreto, purche' un'indicazione visibile
segnali chiaramente tale circostanza ed indichi che l'apparecchio non
puo' essere commercializzato o messo in servizio finche' non sia reso
conforme alle predette disposizioni.
3. Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da
quelli del presente decreto da altre direttive comunitarie e norme nazionali
di recepimento, concernenti l'apposizione della marcatura CE, cio' fa
presumere che l'apparecchio soddisfi anche alle disposizione di tali altre
direttive e norme nazionali. Nel caso in cui una o piu' delle suddette
direttive e norme nazionali lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere
il regime da applicare durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica che l'apparecchio soddisfa
esclusivamente le disposizioni delle direttive e norme nazionali applicate
dal fabbricante. In questo caso i riferimenti alle direttive e alle norme
nazionali applicate devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni
che accompagnano tali prodotti.
Art. 9 - Sorveglianza
del mercato - laboratori di prova
1.Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di
Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, provvede ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul
mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente
decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori,
gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche'
presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono
effettuati secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare
con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli
apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate
di cui all'articolo 5, alle norme nazionali di cui all'articolo 4 ed alle
altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso
i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se
non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate
sotto la
responsabilita' di un organismo notificato.
3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita
laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata
dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante
per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova
accreditati effettuano le prove di conformita' degli apparati alle norme
per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare
con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la
procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza
e del rinnovo
dell'accreditamento stesso.
4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente
dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni
ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere
liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto
attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte
le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria
relativa
all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza
verso terzi.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla competente direzione generale
del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui
al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza
da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è
revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei
tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del
rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano
le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai
sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non
è conforme ai requisiti indicati nel presente decreto, esso adotta
i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o
dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio
o limitarne la libera circolazione.
8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti
di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea
indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti
siano da collegare:
a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo
5, comma 1;
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1;
c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3,laddove l'apparecchio
non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministero delle
comunicazioni puo', a norma del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni
e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati
allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di
esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi
di apparecchiature
radio che hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino
interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o
programmati sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di misure di
cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea specificandone
le ragioni.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico
del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione
sul mercato degli apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni
adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate
dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate
dalla stessa.
Art. 10- S a n z i
o n i
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio,
distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi non conformi
ai requisiti essenziali di cui all'art. 3 è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 8 milioni a lire 48
milioni e del pagamento di una somma da lire 40 mila a lire 240 mila per
ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque
apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che
comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. In ogni caso la
sanzione amministrativa non
puo' superare la somma complessiva di lire 200 milioni.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio,
distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai
requisiti essenziali di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE, compreso
l'identificatore di categoria ove previsto, e del numero dell'organismo
notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione
tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V annessi al presente decreto
nei rispettivi casi di applicabilita', ne viene trovato totalmente o parzialmente
sprovvisto è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni e del pagamento di una somma
da lire 20 mila a lire 120 mila per ciascun apparecchio. In ogni caso
la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire
200 milioni.
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero
ne limitano la visibilita' e la leggibilita', è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a
lire 12 milioni.
4. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non rispettano le
prescrizioni del presente decreto è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30
milioni.
5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi al presente decreto, non correttamente
installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero non li utilizza
per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche
agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata
conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila
a lire 3 milioni.
6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della immissione
sul mercato di un prodotto di cui all'articolo 6, comma 4, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni
a lire 60 milioni.
7. L'accertamento
delle violazioni delle disposizioni recate dal presente decreto è
svolto dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni
e dai competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative compete agli uffici periferici del Ministero.
8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'articolo 2,
comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria
ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto;
c) non corredati dalla dichiarazione di conformita';
d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE
ovvero che possano limitarne la visibilita' o la leggibilita'.
9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla
esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione
delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli
apparecchi medesimi.
Capo II - Valutazione
della conformita'
Art. 11 - Procedure di valutazione della conformita'
1. Le procedure di valutazione della conformita' indicate nel presente
articolo devono essere applicate per dimostrare la conformita' dell'apparecchio
ai requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.
2. A scelta del fabbricante, la conformita' dell'apparecchio ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), puo' essere
dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nella legge
18 ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 626, e nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, qualora
l'apparato rientri nell'ambito di applicazione di tali provvedimenti ovvero
in alternativa secondo le procedure indicate nel presente articolo.
3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano
lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali nonche'
le componenti di ricezione delle apparecchiature radio, sono sottoposte
alle procedure di valutazione della conformita' descritte negli allegati
II, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui
all'art. 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3
sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV
o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.
5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in
parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature
radio non previste nel comma 3 sono sottoposte alle procedure descritte
nell'allegato IV o nell'allegato V annessi al presente decreto, a scelta
del fabbricante.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione
della conformita' di cui ai commi da 2 a 5 sono redatti in lingua italiana
o, se del caso, in una lingua ammessa dall'organismo notificato coinvolto.
Art. 12 - Organismi
notificati
1. Il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi che rispettano
i criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto per l'esecuzione
delle procedure di valutazione della conformita' previste dall'articolo
11.
2 Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma
1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni, fornendo
ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri
di cui all'allegato VI annesso al presente decreto. Il Ministero delle
comunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni.
3. Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno
ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organismi
ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui all'allegato VI annesso
al presente decreto.
4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico
dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156.
5. Il Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in
merito agli organismi notificati di cui al comma 1.
6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni
offerte e li rendono pubblici.
7. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo
notificato non soddisfi piu' i criteri indicati nell'allegato VI annesso
al presente decreto ovvero non espleti correttamente i propri compiti,
adotta un provvedimento motivato di sospensione e successivamente di revoca
se il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni.
8. I provvedimenti di cui al comma 7 sono notificati alla Commissione
europea.
9. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi notificati
e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione
loro attribuito dalla stessa Commissione.
Capo III - Marcatura
CE di conformita' e iscrizioni
Art. 13 - Marcatura CE
1. L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo
3 è contraddistinto dalla marcatura CE di conformita' prevista
nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilita'
del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea
o della persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio.
Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V annessi
al presente decreto, la marcatura è accompagnata dal numero di
identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 12, comma
1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore
della categoria rispettiva, ove ne sia stato assegnato uno. E' consentito
apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purche' non riducano la
visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita'.
2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali
pertinenti, di cui all'art. 3, puo' recare marchi idonei a trarre in inganno
i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato
VII annesso al presente decreto.
3. Il Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti indicati nell'articolo
9 nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai commi
1 e 2 del presente articolo. Se non è possibile identificare la
persona che ha apposto la marcatura, il provvedimento puo' essere adottato
nei riguardi di chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è
stata riscontrata la non conformita'.
4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante
l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del nome del
fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.
Capo IV - Commissione
consultiva
Art. 14 - Composizione
1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale,
istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire
pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri
delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dell'interno.
Capo V - Disposizioni
finali e transitorie
Art. 15 - Paesi terzi
1. Il Ministero delle comunicazioni puo' informare la Commissione europea
delle difficolta' di ordine generale, giuridiche o pratiche, incontrate
da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di Paesi
terzi di apparecchiature terminali di telecomunicazioni e di apparecchiature
radio.
Art. 16 - Disposizioni
transitorie e finali
1. Le norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1997, n. 791,
come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o dal
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispettivamente,
delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui riferimenti siano stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono costituire
la base per la
presunzione di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto. Le regole tecniche
comuni previste nella direttiva 98\13\CE, i cui riferimenti siano stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono costituire
la base per la presunzione di conformita' agli altri requisiti essenziali
pertinenti di cui
all'articolo 3 del presente decreto.
2. Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di
apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98\13\CE
o alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8 aprile 2000, immessi
per la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni
dalla medesima data.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 17 - Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ed il
decreto ministeriale del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
17 aprile 1997, n. 160.
2. Agli apparecchi, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto, non si applicano gli articoli 398 e 399 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 1, lettere f), g),
h), l) e l'articolo 8 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,
ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
9 dicembre 1998, n. 507.
3. Agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto non si applicano le disposizioni della legge 18 ottobre 1977,
n. 791, come modificata dal decreto legislativo 29 novembre 1996, n. 626,
tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo
2 ed all'allegato I, nonche' la procedura di valutazione della conformita'
di cui agli allegati II, lettera B, e III, annessi alla medesima legge
n. 791 del
1977, e successive modificazioni.
4. In relazione alle specifiche tecniche delle interfacce, per gli apparecchi
soggetti al presente decreto sono fatte salve le prescrizioni tecniche,
contenute nella vigente normativa nazionale, riguardanti la gestione delle
frequenze.
Art. 18 - Modifiche
1. All'adeguamento degli allegati da I a VII annessi al presente decreto,
necessari per l'allineamento degli stessi alla successiva normativa comunitaria,
si provvede con regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 19 - Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001
Allegato I (v. art. 2, comma 4)
1. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori per il servizio
di radioamatore e per il servizio di radioamatore via satellite, definiti,
rispettivamente, ai numeri S1.56 e S1.57 del regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), ad eccezione
delle apparecchiature che si trovano in commercio; gli insiemi di componenti
(kit) destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature
in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono
considerati apparecchiature che si trovano in commercio;
b) alle apparecchiature rientranti nell'ambito del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, sull'equipaggiamento marittimo;
c) al cablaggio;
d) alle apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente
per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;
e) ai prodotti, alle attrezzature ed agli elementi previsti dall'art.
2 del regolamento (CEE) n. 3922\91 del Consiglio del 16 dicembre 1991,
concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative
nel settore dell'aviazione civile;
f) alle apparecchiature ed ai sistemi per la gestione del traffico aereo
contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.481.
Allegato II (v. art. 11, comma 3)PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
(CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO).
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nell'Unione europea si accerta e dichiara che
i prodotti in questione soddisfano i requisiti ad essi applicabili. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura
CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al punto
4 il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea tiene
tale documentazione a disposizione delle autorita' nazionali competenti
di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla
data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto.
3. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti
nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.
4. La documentazione tecnica, di cui ai punti 2 e 3, deve consentire di
valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto;
deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione
ed al funzionamento del prodotto, e in particolare:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti,
sottounita', circuiti, eccetera;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni
e gli schemi di cui alla lettera b) ed il funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 5 del presente decreto, applicate
interamente o in parte, nonche' la descrizione e la spiegazione delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'art.
3 qualora le norme di cui all'art. 5 non siano state applicate o non esistano;
e) i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva la dichiarazione di conformita'
e la relativa documentazione tecnica.
6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo
di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione
tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essi
si applicano.
Allegato III (v. art.
11, comma 4)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (CONTROLLO DI FABBRICAZIONE
INTERNO, COMPRENDENTE PROVE SPECIFICHE DELL'APPARATO).
Il presente allegato
corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari:
1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante
o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali.
L'individuazione delle prove considerate essenziali è fatta sotto
la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante,
salvo che le prove siano definite dalle norme armonizzate;
2) l'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni
precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati;
3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o
la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio
dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa
i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone
il numero di identificazione dell'organismo notificato se esso è
stato coinvolto nella procedura.
Allegato IV (v. art.
11, comma 5)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (FASCICOLO TECNICO DI FABBRICAZIONE).
Il presente allegato corrisponde all'allegato III; completato dai seguenti
requisiti supplementari:
1) la documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la
dichiarazione di conformita' alle prove radio essenziali di cui all'allegato
III costituiscono un fascicolo tecnico di fabbricazione;
2) il fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la
persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone
il fascicolo a uno o piu' organismi
notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato
degli altri organismi che hanno ricevuto il fascicolo;
3) l'organismo notificato esamina il fascicolo e, se ritiene che non sia
stato adeguatamente dimostrato che i requisiti del presente decreto siano
stati soddisfatti, puo' dare un parere al fabbricante, al suo rappresentante
o alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio
e ne informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il fascicolo;
tale parere è emesso entro quattro settimane dalla ricezione del
fascicolo da parte dell'organismo notificato; l'apparecchio puo' essere
immesso sul mercato dalla data della ricezione del parere o trascorso
un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto dall'art.
6, comma 4, e dall'art. 9, comma 9, del presente decreto;
4) il fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la
persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene
il fascicolo a disposizione delle autorita'
nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per
almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima sede di apparecchi.
Allegato V (v. art.
11)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (GARANZIA DELLA QUALITA' TOTALE).
1. La garanzia della qualita' totale è la procedura con cui il
fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara
che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto
ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura di cui all'art.
13, comma 1, del presente decreto su ciascun prodotto e redige una dichiarazione
di conformita'.
2. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la progettazione,
la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo
quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza come
indicato al punto 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di certificazione del suo sistema
di garanzia della qualita' totale ad un organismo notificato.
Le modalita' di ottenimento e di mantenimento della certificazione sono
stabilite dall'organismo notificato scelto.
La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti
prevista;
b) la documentazione relativa al sistema qualita'.
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti ai
requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa
al sistema qualita' deve permettere una interpretazione uniforme delle
misure e delle procedure nonche' dei programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualita'.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita'
di gestione in materia di pregettazione e di qualita' dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche
armonizzate nonche' l'indicazione delle prove che si intende applicare
e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, dei mezzi che sono utilizzati affinche'
i requisiti essenziali del decreto che si applicano ai prodotti siano
rispettati;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei
processi e degli interventi sistematici che sono applicati alla progettazione
dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
d) delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della
qualita' e di garanzia qualita', dei processi e degli interventi sistematici
che sono effettuati;
e) degli esami e delle prove che sono effettuati prima, durante e dopo
la fabbricazione con l'indicazione della frequenza con cui si intende
effettuarli nonche', ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate
prima della produzione;
f) dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami
sono conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie;
g) della documentazione in materia di qualita', costituita dai rapporti
ispettivi e dai dati sulle prove, dalle tarature, dalle qualifiche del
personale, eccetera;
h) dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita'richiesta in
materia di progettazione e di prodotto nonche' dell'efficacia di funzionamento
del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare
se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita'
a tali requisiti dei sistemi qualita'che soddisfano la corrispondente
norma armonizzata. L'organismo notificato valuta in particolare se il
sistema
controllo qualita' garantisce la conformita' dei prodotti ai requisiti
del presente decreto alla luce della pertinente documentazione fornita
a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del
caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante. Nel gruppo incaricato
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia
produttiva oggetto della valutazione. La
procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del
fabbricante.
La decisone viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal
sistema qualita' approvato ed a fare in modo che essorimanga adeguato
ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica
del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide
se il sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di
cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo
notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita' dell'organismonotificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e deposito, fornendo tutte le necessarie
informazioni ed in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';
la documentazione in materia di qualita' prevista dalla sezione "progettazione"
del sistema qualita', cioe' i risultati di analisi, calcoli, prove, eccetera;
la documentazione in materia di qualita' prevista dalla sezione "fabbricazione"
del sistema qualita', cioe' i rapporti ispettivi e i dati sulle prove,
le tarature, le qualifiche del personale, eccetera.
4.3. L'organismo notificato svolge ad intervalli regolari verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita'
e fornisce al fabbricante un rapporto
sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato puo' anche effettuare visite senza preavviso
presso il fabbricante, procedendo o facendo prodedere in tale occasione,
se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del
sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita
e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione
dell'ultima serie del prodotto, tiene a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) le modifiche di cui al punto 3.4;
c) le decisioni ed i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto
3.4 ed ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi
notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi
qualita' rilasciate o ritirate, compresi i
riferimenti ai prodotti in questione.
Allegato VI (v. art.
12, comma 1)
REQUISITI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
1. Il direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti
propri dell'organismo non devono operare nell'ambito della progettazione,
fabbricazione, fornitura ed installazione di
apparecchiature radio o di apparecchiature terminali di telecomunicazione
ne' della gestione di reti o di fornitura di servizi ne' essere mandatari
di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere indipendenti e non
devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione,
alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature radio
o delle apparecchiature
terminali di telecomunicazione ne' rappresentare le parti che svolgono
tali attivita'. Cio' non esclude la possibilita' di scambi di informazioni
tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. Il personale deve svolgere i propri compiti con la massima serieta'
professionale e competenza tecnica e non deve subire alcuna pressione
ne' avere incentivi, soprattutto di carattere finanziario, che possano
influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni.
3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture
necessari per poter svolgere adeguatamente le proprie attivita' amministrative
e tecniche.
4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:
a) competenza tecnica e formazione professionale adeguate;
b) soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle
ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;
c) capacita' di redigere certificati, note e rapporti per certificare
l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.
5. Deve essere garantita l'imparzialita' del personale che effettua le
ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero
di prove o di ispezioni effettuate ne' dai risultati delle stesse.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilita'
civile, salvo nel caso in cui tale responsabilita' sia assunta dallo Stato
conformemente alla legislazione nazionale oppure qualora lo Stato membro
stesso ne sia direttamente responsabile.
7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare
il segreto professionale (tranne nei confronti delle autorita' amministrative
competenti dello Stato in cui svolge le proprie attivita) su tutte le
informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi del presente
decreto.
Allegato VII - (v.
articolo 13, comma 2)
MARCATURA DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE
1. La marcatura CE di conformita' è costituita dalle iniziali "CE"
secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando cio'
non sia possibile in relazione alle caratteristiche
dell'apparecchio.
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione.
La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se del caso,
e sulla documentazione che accompagna
il prodotto.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.
5. L'identificatore di categoria dell'apparecchio assume la forma decisa
dalla Commissione europea. Se del caso, l'identificatore include un elemento
inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande
di frequenza radio il cui impiego non è armonizzato nell'Unione
europea. Esso ha la stessa altezza delle iniziali "CE".
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