COMUNICAZIONE CONSOB n. DME/1000796 del 4-1-2001
Utilizzo
di siti Internet per la diffusione di informazioni da parte di società
emittenti strumenti finanziari quotati
Negli ultimi tempi
si è registrata una rapida crescita del numero di emittenti strumenti
finanziari quotati che utilizzano la rete di comunicazione Internet, come
mezzo di diffusione di informazioni agli azionisti. All'interno dei propri
siti web molte delle predette società, oltre a fornire informazioni
sulla propria storia e sulle diverse aree aziendali, hanno sviluppato
una o più sezioni dedicate alla comunicazione finanziaria.
Pur riconoscendo che l'utilizzo di Internet contribuisce a migliorare
l'omogeneità di diffusione delle informazioni tra il pubblico,
è da ritenere, per altro verso, che la circolazione in tale ambito
di notizie non aggiornate, incomplete o imprecise è potenzialmente
in grado di trarre in inganno gli investitori, risultando idonea ad alterare
il regolare funzionamento del mercato.
Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori si raccomanda,
pertanto, agli emittenti che utilizzano Internet di osservare le seguenti
indicazioni:
1. riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri
redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza
la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare,
di perseguire finalità promozionali;
2. indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento
dei dati;
3. assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella
italiana per la pubblicazione di talune notizie, che il contenuto sia
il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali
differenze;
4. diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica
in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti
nell'informazione pubblicata sul sito;
5. citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione
di dati e notizie elaborati da terzi;
6. dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile,
della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti, inerenti agli
eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a
disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
7. indicare, in relazione ai documenti pubblicati sul sito, se si tratti
della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando
comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato
originale;
8. effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di
correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente
di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
9. consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso
in cui la gestione delle pagine è effettuata da terzi, di condizionarne
l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli
investitori.
Nell'evidenziare che le informazioni inerenti agli emittenti possono essere
divulgate mediante Internet solo a condizione che siano preventivamente
rispettati gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa,
si raccomanda, infine, alle società che utilizzino siti web di:
a) mettere a disposizione del pubblico tramite Internet i documenti preferibilmente
in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi
fedelmente il quadro informativo del documento originale;
b) pubblicare, attraverso gli stessi siti, la documentazione relativa
al bilancio di esercizio, alla relazione sull'andamento della gestione
del primo semestre e alla relazione trimestrale.
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