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COMUNICAZIONE CONSOB n. DME/1000796 del 4-1-2001

Utilizzo di siti Internet per la diffusione di informazioni da parte di società emittenti strumenti finanziari quotati

Negli ultimi tempi si è registrata una rapida crescita del numero di emittenti strumenti finanziari quotati che utilizzano la rete di comunicazione Internet, come mezzo di diffusione di informazioni agli azionisti. All'interno dei propri siti web molte delle predette società, oltre a fornire informazioni sulla propria storia e sulle diverse aree aziendali, hanno sviluppato una o più sezioni dedicate alla comunicazione finanziaria.
Pur riconoscendo che l'utilizzo di Internet contribuisce a migliorare l'omogeneità di diffusione delle informazioni tra il pubblico, è da ritenere, per altro verso, che la circolazione in tale ambito di notizie non aggiornate, incomplete o imprecise è potenzialmente in grado di trarre in inganno gli investitori, risultando idonea ad alterare il regolare funzionamento del mercato.
Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori si raccomanda, pertanto, agli emittenti che utilizzano Internet di osservare le seguenti indicazioni:
1. riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
2. indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
3. assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana per la pubblicazione di talune notizie, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
4. diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
5. citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
6. dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti, inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
7. indicare, in relazione ai documenti pubblicati sul sito, se si tratti della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
8. effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
9. consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine è effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori.
Nell'evidenziare che le informazioni inerenti agli emittenti possono essere divulgate mediante Internet solo a condizione che siano preventivamente rispettati gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa, si raccomanda, infine, alle società che utilizzino siti web di:
a) mettere a disposizione del pubblico tramite Internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
b) pubblicare, attraverso gli stessi siti, la documentazione relativa al bilancio di esercizio, alla relazione sull'andamento della gestione del primo semestre e alla relazione trimestrale.

 

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