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L'ASSEGNAZIONE IN USO DEI DOMAIN NAME

PREMESSA
Per domain name, o nome a dominio, si intende l'identificazione (l'indirizzo, ad es. www.garanteprivacy.it) del sito, il quale diviene riconoscibile e raggiungibile grazie appunto al nome a dominio. L'accesso alle informazioni (ed il loro scambio) sulla rete internet è reso possibile grazie all'attribuzione, ad ogni "partizione" di computer connesso alla rete, di un indirizzo telematico (codice IP) composto da una sequenza di numeri divisi da punti. L'adozione di un tale indirizzo "numerico" avrebbe tuttavia comportato diversi problemi agli utenti in ordine alla corretta redazione ed alla memorizzazione degli indirizzi dei siti. Così, accanto al codice IP è stato istituito il domain name alfabetico composto da nomi, marchi, segni di pura fantasia, ecc. ecc.. Per facilitare i collegamenti, ciascuno degli indirizzi numerici é affiancato da un DNS (Domain Name System).
L'indirizzo DNS, digitato dall'operatore, é immediatamente commutato da un apposito software (il più diffuso programma che effettua la traduzione dal nome dell'indirizzo alle terne di numeri del protocollo IP è il Bind - Berkeley internet name domain)nell'indirizzo IP corrispondente che resta l'unico in grado di essere riconosciuto dagli elaboratori.
Il nome è costituito da una serie di lettere seguite (definita SLD Secon level domain) da un punto e da un suffisso (ad esempio ".it", ".fr", ".com", ".org", eccetera) che individua il dominio di primo livello (TLD top level domain). I domini di primo livello sono rappresentati dai Top level domain distinti per categorie di attività detti anche generici 4 (".gov", ".int", ".mil", ".net", ".net", ".org", ".com", ".edu"), dai Country code Top level domain (domini di primo livello nazionali: ".it", ".fr" eccetera) e da sette nuovi generici Top level domain (".firm", ".shop", ".web", ".arts", ".rec", ".nom", ".info").
Il Second Level Domain (SLD) si trova, invece, sulla sinistra del gTLD o ccTLD. Rappresenta l'elemento individualizzante della risorsa logico informatica posta su un determinato elaboratore- cd.sito web - ed è un'espressione liberamente scelta dall'utente. Vi è però un limite tecnico rappresentato da un numero di caratteri, che non deve essere superiore a 21.

LE AUTORITA' ADIBITE ALL'ASSEGNAZIONE
L'ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - www.icann.org) costituita nel 1998, è l'organizzazione no-profit che si occupa di coordinare l'assegnazione dei Generic Top Level Domain, degli indirizzi numerici IP, dei parametri di protocollo e del coordinamento della stabilità root server system.
Nel 1993 l'ISO ha richiesto agli organismi nazionali dei paesi membri l'attuazione della norma ISO 6523, con la creazione delle rispettive N.A. (naming authority) e R.A.(registration authority) nazionali.
La R.A. italiana, costituita nel 1994, é responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio per livelli "it." ed ha il compito di gestire i registri operativi del TLD.it.
I servizi forniti dalla R.A. sono riservati ai provider/mainteiner, cioè ad organizzazioni che intendono registrare domini per conto terzi, ovvero, a persone fisiche o giuridiche che intendono gestire direttamente le proprie reti.
La R.A. è inoltre responsabile delle attività relative all'assegnazione di nomi definiti da altri standard.
Le attività della R.A. sono svolte dall'Istituto per le Applicazioni Telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR). Dal 2004 la N.A., che predisponeva le regole di assegnazione dei nomi a dominio CCtld “.it” è stata sostituita dalla “Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del ccTLD "it”. Detta commissione è un organismo tecnico-consultivo del Registro del ccTLD "it", ed è formata da componenti eletti dalle varie associazioni dei provider italiani nonché da organi istituzionali e tecnici (due componenti designati dai Provider/Maintainer, un componente designato dall’associazione Società Internet, sezione italiana della Internet Society (ISOC), un componente designato dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), un componente designato dall’Associazione Provider indipendenti (Assoprovider), un componente designato dal gruppo ITA-PE, un componente designato dal GARR, un componente designato dallo IIT).

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE
Per registrare un nome a dominio, si può scegliere di avvalersi di una società che fornisce questi servizi (può essere la stessa che ospita il sito) oppure agire autonomamente. In entrambi i casi, se si è scelto un dominio .it, è necessario:
1.inviare un modulo di richiesta via e.mail alla registration Authority Italiana, tramite il proprio provider/maintener (ossai tramite un soggetto che ha stipulato con l'authority un contratto per la registrazione di nomi a dominio, per conto proprio o di terzi)
2. successivamente, bisogna inviare alla Registration Authority Italiana una lettera raccomandata contenente, oltre tutti i dati necessari, una dichiarazione di Assunzione di Responsabilità (LAR).
Compiute dette operazioni, l'Autorità italiana verifica che il dominio in registrazione non sia già presente nel Registro dei nomi assegnati (RNA) e non sia uguale a domini in fase di registrazione. Dopo tali verifiche l'autorità di registrazione provvede all'attivazione del dominio.
La società fornitrice di servizi, successivamente, informa circa l'avvenuta registrazione del dominio e provvede per vostro conto ai pagamenti delle quote per la registrazione ed il mantenimento del dominio.
In caso di registrazione di un dominio .com la richiesta va inoltrata, mediante la società che fornisce il servizio o personalmente, all'autorità internazionale così come i pagamenti. In quest'ultimo caso è possibile concludere tutta la procedura online, nel giro di pochi minuti, provvedendo al pagamento con la carta di credito.
Nel momento in cui l'Autorità registra un dominio lo rende unico ed utilizzabile solo da chi l'ha registrato.
L'assegnatario di un nome a dominio può rinunciare allo stesso sussistendo in tal caso, per la R.A., l'obbligo di assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi.
E' altresì prevista la revoca d'ufficio nel caso in cui siano venuti meno gli elementi soggettivi ed oggettivi decisivi per l'assegnazione del nome a dominio, ovvero, non siano stati presentati i documenti richiesti dalla R.A. ovvero gli "oggetti" appartenenti al nome a dominio non siano raggiungibili o visibili per più di tre mesi.
L'assegnatario può inoltre decidere di trasferire il nome a dominio mediante un accordo, o, per successione a titolo particolare od universale, ovvero a seguito di una procedura di riassegnazione.
Nel trasferimento del nome a dominio per accordo delle parti, l'assegnatario (cedente), ed il cessionario devono produrre una dichiarazione congiunta di cessione con l'indicazione della qualità di rappresentanti legali tra i sottoscrittori nel caso in cui una delle parti sia un'associazione o una società.
Nella successione mortis causa, a titolo universale o particolare, l'avente causa deve far pervenire all'Authority i propri dati identificativi, il certificato di morte del precedente assegnatario e la dichiarazione di essere erede universale o copia della disposizione testamentaria.
Nel caso di trasferimento d'azienda, o, di ramo d'azienda, il cedente ed il cessionario, nelle qualità di rappresentanti legali, devono inviare all'Autorità una dichiarazione congiunta, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario, gli estremi dell'atto di trasferimento e della sua registrazione ove prevista dalla legge.