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L'ASSEGNAZIONE
IN USO DEI DOMAIN NAME
PREMESSA
Per
domain name, o nome a dominio, si intende l'identificazione
(l'indirizzo, ad es. www.garanteprivacy.it) del sito,
il quale diviene riconoscibile e raggiungibile grazie
appunto al nome a dominio. L'accesso alle informazioni
(ed il loro scambio) sulla rete internet è
reso possibile grazie all'attribuzione, ad ogni "partizione"
di computer connesso alla rete, di un indirizzo telematico
(codice IP) composto da una sequenza di numeri divisi
da punti. L'adozione di un tale indirizzo "numerico"
avrebbe tuttavia comportato diversi problemi agli
utenti in ordine alla corretta redazione ed alla memorizzazione
degli indirizzi dei siti. Così, accanto al
codice IP è stato istituito il domain name
alfabetico composto da nomi, marchi, segni di pura
fantasia, ecc. ecc.. Per facilitare i collegamenti,
ciascuno degli indirizzi numerici é affiancato
da un DNS (Domain Name System).
L'indirizzo DNS, digitato dall'operatore, é
immediatamente commutato da un apposito software (il
più diffuso programma che effettua la traduzione
dal nome dell'indirizzo alle terne di numeri del protocollo
IP è il Bind - Berkeley internet name domain)nell'indirizzo
IP corrispondente che resta l'unico in grado di essere
riconosciuto dagli elaboratori.
Il nome è costituito da una serie di lettere
seguite (definita SLD Secon level domain) da un punto
e da un suffisso (ad esempio ".it", ".fr",
".com", ".org", eccetera) che
individua il dominio di primo livello (TLD top level
domain). I domini di primo livello sono rappresentati
dai Top level domain distinti per categorie di attività
detti anche generici 4 (".gov", ".int",
".mil", ".net", ".net",
".org", ".com", ".edu"),
dai Country code Top level domain (domini di primo
livello nazionali: ".it", ".fr"
eccetera) e da sette nuovi generici Top level domain
(".firm", ".shop", ".web",
".arts", ".rec", ".nom",
".info").
Il Second Level Domain (SLD) si trova, invece, sulla
sinistra del gTLD o ccTLD. Rappresenta l'elemento
individualizzante della risorsa logico informatica
posta su un determinato elaboratore- cd.sito web -
ed è un'espressione liberamente scelta dall'utente.
Vi è però un limite tecnico rappresentato
da un numero di caratteri, che non deve essere superiore
a 21.
LE
AUTORITA' ADIBITE ALL'ASSEGNAZIONE
L'ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers - www.icann.org) costituita nel 1998,
è l'organizzazione no-profit che si occupa
di coordinare l'assegnazione dei Generic Top Level
Domain, degli indirizzi numerici IP, dei parametri
di protocollo e del coordinamento della stabilità
root server system.
Nel 1993 l'ISO ha richiesto agli organismi nazionali
dei paesi membri l'attuazione della norma ISO 6523,
con la creazione delle rispettive N.A. (naming authority)
e R.A.(registration authority) nazionali.
La R.A. italiana, costituita nel 1994, é responsabile
dell'assegnazione dei nomi a dominio per livelli "it."
ed ha il compito di gestire i registri operativi del
TLD.it.
I servizi forniti dalla R.A. sono riservati ai provider/mainteiner,
cioè ad organizzazioni che intendono registrare
domini per conto terzi, ovvero, a persone fisiche
o giuridiche che intendono gestire direttamente le
proprie reti.
La R.A. è inoltre responsabile delle attività
relative all'assegnazione di nomi definiti da altri
standard.
Le attività della R.A. sono svolte dall'Istituto
per le Applicazioni Telematiche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IIT-CNR). Dal 2004 la N.A., che predisponeva
le regole di assegnazione dei nomi a dominio CCtld
“.it” è stata sostituita dalla
“Commissione per le regole e le procedure tecniche
del Registro del ccTLD "it”. Detta commissione
è un organismo tecnico-consultivo del Registro
del ccTLD "it", ed è formata da componenti
eletti dalle varie associazioni dei provider italiani
nonché da organi istituzionali e tecnici (due
componenti designati dai Provider/Maintainer, un componente
designato dall’associazione Società Internet,
sezione italiana della Internet Society (ISOC), un
componente designato dall’Associazione Italiana
Internet Provider (AIIP), un componente designato
dall’Associazione Provider indipendenti (Assoprovider),
un componente designato dal gruppo ITA-PE, un componente
designato dal GARR, un componente designato dallo
IIT).
MODALITA'
PER L'ASSEGNAZIONE
Per registrare un nome a dominio, si può scegliere
di avvalersi di una società che fornisce questi
servizi (può essere la stessa che ospita il
sito) oppure agire autonomamente. In entrambi i casi,
se si è scelto un dominio .it, è necessario:
1.inviare un modulo di richiesta via e.mail alla registration
Authority Italiana, tramite il proprio provider/maintener
(ossai tramite un soggetto che ha stipulato con l'authority
un contratto per la registrazione di nomi a dominio,
per conto proprio o di terzi)
2. successivamente, bisogna inviare alla Registration
Authority Italiana una lettera raccomandata contenente,
oltre tutti i dati necessari, una dichiarazione di
Assunzione di Responsabilità (LAR).
Compiute dette operazioni, l'Autorità italiana
verifica che il dominio in registrazione non sia già
presente nel Registro dei nomi assegnati (RNA) e non
sia uguale a domini in fase di registrazione. Dopo
tali verifiche l'autorità di registrazione
provvede all'attivazione del dominio.
La società fornitrice di servizi, successivamente,
informa circa l'avvenuta registrazione del dominio
e provvede per vostro conto ai pagamenti delle quote
per la registrazione ed il mantenimento del dominio.
In caso di registrazione di un dominio .com la richiesta
va inoltrata, mediante la società che fornisce
il servizio o personalmente, all'autorità internazionale
così come i pagamenti. In quest'ultimo caso
è possibile concludere tutta la procedura online,
nel giro di pochi minuti, provvedendo al pagamento
con la carta di credito.
Nel momento in cui l'Autorità registra un dominio
lo rende unico ed utilizzabile solo da chi l'ha registrato.
L'assegnatario di un nome a dominio può rinunciare
allo stesso sussistendo in tal caso, per la R.A.,
l'obbligo di assicurare il mantenimento del vecchio
nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi.
E' altresì prevista la revoca d'ufficio nel
caso in cui siano venuti meno gli elementi soggettivi
ed oggettivi decisivi per l'assegnazione del nome
a dominio, ovvero, non siano stati presentati i documenti
richiesti dalla R.A. ovvero gli "oggetti"
appartenenti al nome a dominio non siano raggiungibili
o visibili per più di tre mesi.
L'assegnatario può inoltre decidere di trasferire
il nome a dominio mediante un accordo, o, per successione
a titolo particolare od universale, ovvero a seguito
di una procedura di riassegnazione.
Nel trasferimento del nome a dominio per accordo delle
parti, l'assegnatario (cedente), ed il cessionario
devono produrre una dichiarazione congiunta di cessione
con l'indicazione della qualità di rappresentanti
legali tra i sottoscrittori nel caso in cui una delle
parti sia un'associazione o una società.
Nella successione mortis causa, a titolo universale
o particolare, l'avente causa deve far pervenire all'Authority
i propri dati identificativi, il certificato di morte
del precedente assegnatario e la dichiarazione di
essere erede universale o copia della disposizione
testamentaria.
Nel caso di trasferimento d'azienda, o, di ramo d'azienda,
il cedente ed il cessionario, nelle qualità
di rappresentanti legali, devono inviare all'Autorità
una dichiarazione congiunta, con l'indicazione dei
dati identificativi del cessionario, gli estremi dell'atto
di trasferimento e della sua registrazione ove prevista
dalla legge.
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