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LA PROCEDURA PER LA CONTESTAZIONE DEI NOMI A DOMINIO

Premessa
Le dispute sui nomi a dominio sono ormai pane quotidiano per diverse imprese ed avvocati; la giurisprudenza italiana dominante segue i principi dettati dalla legge sui marchi e dal codice civile in materia di concorrenza, salvo rare eccezioni. Agli stessi principi si rifanno le Regole di Naming versione 3.4.,1 (www.nic/NA/regole-naming-v341.html) emanate dalla Naming Authority Italiana alla fine del dicembre 2000. All'art. 10 delle regole di naming si legge infatti "è vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio", in altri articoli (16.6 e 16.7 ) è inoltre chiaro il riferimento alla legge sui marchi, al diritto al nome sancito dal codice civile ed all'utilizzo dei nomi a dominio in buona fede.
Prima di verificare il comportamento della nostra giurisprudenza occorre soffermarci brevemente sui metodi alternativi di risoluzione delle dispute inerenti i nomi a dominio. In altre parole, le vie alternative rispetto ai giudizi ordinari dei Tribunali italiani, i quali possono adottare in tempi brevi decisioni a cognizione sommaria, ma che, per emettere la decisione definitiva sulla questione, fanno attendere tempi non tollerabili per aziende che intendono sviluppare business su internet.
Le vie alternative sono rappresentate dall'Arbitrato e dalla "Procedura di riassegnazione" entrambe regolamentate dalle "Regole di naming" (www.nic/NA/regole-naming-v341.html).

Attivazione della procedura di contestazione
Chi vuol sostenere di aver subito un pregiudizio a causa di un dominio assegnato in uso ad un terzo, deve preliminarmente inviare una lettera raccomandata alla Registration Authority, nella quale dovrà esporre i motivi della contestazione, il pregiudizio subito o il proprio diritto che assume leso. A seguito della ricezione della contestazione la Registration Authority comunica, via posta elettronica, all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale descritta nelle "Regole di naming".
Inoltre, la Registration Authority, aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel "Registro dei Nomi Assegnati", indicando anche la data di inizio della contestazione.

Arbitrato
Chi chiede la registrazione di un nome a dominio può impegnarsi a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale. Nell'ambito del database gestito dalla Registration Authority (RA), per ogni nome a dominio, viene indicato se l'assegnatario ha chiesto che le controversie sul nome a dominio possono essere devolute ad un comitato di arbitrazione gestito dalla Naming Authority (NA).
Chi intenda contestare un nome a dominio già assegnato potrà pertanto chiedere che la questione venga risolta dal comitato di arbitrazione solo se, nell'ambito del database della NA, accanto al nome a dominio viene indicato che l'assegnatario del dominio vuole devolvere ogni questione al comitato di arbitrazione della NA. Qualora la verifica sia positiva, per dare inizio alla procedura, bisogna procedere alla nomina del proprio arbitro fra coloro che fanno parte del comitato di arbitrazione della NA. Successivamente, la controparte deve scegliere il proprio arbitro. I due arbitri, nominati dalla parti, scelgono il terzo che funge da presidente del collegio arbitrale. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio può condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa.

Procedura di riassegnazione
Le contestazioni sui nomi a dominio possono anche essere devolute a "Enti conduttori". Questi sono persone giuridiche o studi professionali abilitati dal Presidente della Naming Authority a condurre le "Procedure di Riassegnazione" introdotte nell'agosto del 2000 dalle nuove regole di naming emanate dalla NA. Ciascun ente conduttore è costituito da almeno 15 "saggi" (avvocati, consulenti legali o comunque esperti della materia) ai quali viene devoluta la decisione della controversia.
Le "Procedure di Riassegnazione" hanno come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio. Nel caso in cui i "saggi" decidano la riassegnazione al ricorrente del nome a dominio contestato, tale decisione verrà eseguita dalla Registration Authority salvo che il resistente non inizi un procedimento giudiziario ordinario o un arbitrato.
La procedura non ha natura giurisdizionale e pertanto non preclude alla parti il ricorso alla magistratura ordinaria o all'arbitrato; si precisa inoltre che la procedura di riassegnazione non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale.
La differenza sostanziale fra l'Arbitrato e la Procedura di riassegnazione risiede nel fatto che quest'ultima può essere attivata unilateralmente ed indipendentemente da eventuali scelte dell'assegnatario del dominio sui metodi di risoluzione delle controversie, mentre per dar corso all'Arbitrato occorre che l'assegnatario del dominio abbia sottoscritto la clausola arbitrale indicata in precedenza.
Ulteriore differenza sta nel fatto che le spese per la Procedura di riassegnazione sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio. La scelta dell'ente conduttore (fra quelli abilitati dalla Naming Authority e presenti sul sito della NA) cui far svolgere la procedura, spetta a chi contesta un nome a dominio. La procedura ha inizio con un ricorso che il ricorrente trasmette all'ente conduttore chiedendo che la questione venga decisa da un saggio ovvero da un collegio di tre saggi fra quelli che costituiscono l'ente conduttore a cui viene inviato il ricorso.
Possono essere sottoposti alla procedura i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:
* il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
* l'assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato
* il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Le prove da fornire
Le regole di naming stabiliscono le prove che resistente e ricorrente devono fornire per aver diritto o titolo al nome a dominio contestato.
In particolare, la regola 16.7 stabilisce che il resistente (ossia l'assegnatario del dominio contestato) sarà ritenuto avere diritto al nome a dominio qualora provi che:
a) prima di aver avuto notizia della contestazione ha usato, o si è preparato oggettivamente ad usare, il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;
b) è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
c) del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Il ricorrente, per poter dimostrare la mala fede dell'assegnatario del dominio deve dimostrare che:
1. il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
2. il dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
3. il nome a dominio sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.
L'elencazione suindicata è peraltro meramente esemplificativa e gli elementi di mala fede in capo all'assegnatario del nome a dominio possono essere dimostrati provando anche altre circostanze.

Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sara' eseguita dalla Registration Authority, a meno che essa non riceva, entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere suffragata entro 10 giorni dalla produzione di fotocopia della copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio. Se quanto sopra non viene prodotto entro 10 giorni dalla comunicazione, o se risulta che il giudizio e' stato iniziato in data successiva al termine di cui al primo comma, la RA procede alla riassegnazione del nome a dominio.
Nel caso in cui il procedimento giudiziario o l'arbitrato promosso dal resistente si estinguano, su istanza del ricorrente la Registration Authority da esecuzione alla decisione del collegio.
Le procedure per gli altri TLD
Ciò che è stato riferito riguarda solo i nomi a dominio assegnati all'interno del ccTLD "it", ossia solo i nomi a dominio registrati ed assegnati dalla Registration Authority Italiana. In merito ai conflitti per generic TLD (.com .net eccetera) si segnala che bisogna seguire l'"Uniform domain name dispute resolution policy2" e le "Rules for uniform domain name dispute resolution policy3" che sono obbligatorie per tutti gli enti di registrazione accreditati dall'ICANN e che vengono imposte ai loro clienti nel "registration agreement" (ossia nella richiesta di registrazione). Le autorità competenti per la risoluzione dei conflitti autorizzate da ICANN, a cui si deve presentare il ricorso sono elencate alla pagina www.icann.org/udrp/approved-providers.htm. Fra dette autorità si segnala il Wipo arbitration and mediation center4 la prima ad essere autorizzata da ICAN