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VIETATE
LE ASTE ONLINE?
a
cura di Mariapaola Berlingieri
Partite
nel mese di settembre le verifiche della polizia postale
sui siti di aste on line.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, infatti,
sancisce il divieto di tenere aste tramite sistemi
di comunicazione a distanza, oltre che per mezzo della
televisione.
In questa definizione rientra, senza alcun margine
di dubbio (è stato chiarito dalla stessa Autorità
Garante per la concorrenza ed il mercato) anche Internet.
Nonostante ciò, da sempre, in Italia ed all'estero,
i siti che offrono questo tipo di servizio proliferano,
senza che, a memoria di chi scrive, alcuna violazione
sia mai stata loro contestata.
Tutto ciò, naturalmente grazie ai vantaggiosi
prezzi che gli utenti talvolta riescono ad ottenere
per l'acquisto del bene desiderato. Ma la previsione
legislativa è volta proprio a tutelare gli
utenti, che potrebbero facilmente essere tratti in
inganno sulle reali qualità dell'oggetto dei
propri desideri.
E' opportuno chiarire alcuni aspetti.
Le aste on line sono davvero tutte fuorilegge?
E' vietato aprire un nuovo sito, che venda beni di
ogni genere usando questo strumento?
Si incorrerà nei divieti previsti dall'art.15
del decreto legislativo testé menzionato?
In realtà, occorre fare alcune distinzioni.
E' possibile che, sotto il nome di "asta",
si celino diverse attività.
In particolare, il soggetto gestore del sito potrebbe
vendere, tramite asta, beni di sua proprietà,
o altrui; oppure potrebbe comportarsi come intermediario
tra un soggetto che vende ed uno che compra.
Proprio questa è una differenza di capitale
importanza.
Mentre, infatti, nel primo caso si rientra nettamente
nell'ipotesi vietata dal legislatore, nel secondo
se ne potrebbe rimanere al di fuori.
La seconda ipotesi, infatti, si configura giuridicamente
come una mediazione, contratto tipizzato dal codice
civile: è mediatore colui che mette in relazione
due o più parti per la conclusione di un affare,
senza essere legata ad alcuna di esse da rapporti
di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
In sostanza, l'attività del gestore del sito
consisterebbe soltanto nel fare incontrare le volontà
di due soggetti (uno che compra, l'altro che vende),
tramite l'inserzione di offerte di vendita, cui il
probabile venditore risponde con l'offerta di un prezzo
ritenuto adeguato. I contratti sono poi stipulati
direttamente dalle parti, senza alcun intervento del
gestore del sito, il quale si limita a comunicare
al venditore le offerte pervenute.
A queste condizioni (che sono quelle generalmente
praticate dai più noti siti di aste on line
italiani), il divieto di cui all'art.15 del d.lgs.
114/98 non risulta violato.
In caso contrario, il gestore del sito potrebbe essere
sanzionato con il pagamento di una multa da 5.000.000
a 30.000.000 di lire e, in caso di particolare gravità
o di recidiva, il sindaco potrà disporre la
sospensione delle attività di vendita per un
periodo non superiore a venti giorni.
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