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VIETATE LE ASTE ONLINE?
a cura di Mariapaola Berlingieri

Partite nel mese di settembre le verifiche della polizia postale sui siti di aste on line.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, infatti, sancisce il divieto di tenere aste tramite sistemi di comunicazione a distanza, oltre che per mezzo della televisione.
In questa definizione rientra, senza alcun margine di dubbio (è stato chiarito dalla stessa Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) anche Internet.
Nonostante ciò, da sempre, in Italia ed all'estero, i siti che offrono questo tipo di servizio proliferano, senza che, a memoria di chi scrive, alcuna violazione sia mai stata loro contestata.

Tutto ciò, naturalmente grazie ai vantaggiosi prezzi che gli utenti talvolta riescono ad ottenere per l'acquisto del bene desiderato. Ma la previsione legislativa è volta proprio a tutelare gli utenti, che potrebbero facilmente essere tratti in inganno sulle reali qualità dell'oggetto dei propri desideri.
E' opportuno chiarire alcuni aspetti.
Le aste on line sono davvero tutte fuorilegge?
E' vietato aprire un nuovo sito, che venda beni di ogni genere usando questo strumento?
Si incorrerà nei divieti previsti dall'art.15 del decreto legislativo testé menzionato?
In realtà, occorre fare alcune distinzioni.
E' possibile che, sotto il nome di "asta", si celino diverse attività.
In particolare, il soggetto gestore del sito potrebbe vendere, tramite asta, beni di sua proprietà, o altrui; oppure potrebbe comportarsi come intermediario tra un soggetto che vende ed uno che compra.
Proprio questa è una differenza di capitale importanza.
Mentre, infatti, nel primo caso si rientra nettamente nell'ipotesi vietata dal legislatore, nel secondo se ne potrebbe rimanere al di fuori.
La seconda ipotesi, infatti, si configura giuridicamente come una mediazione, contratto tipizzato dal codice civile: è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legata ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
In sostanza, l'attività del gestore del sito consisterebbe soltanto nel fare incontrare le volontà di due soggetti (uno che compra, l'altro che vende), tramite l'inserzione di offerte di vendita, cui il probabile venditore risponde con l'offerta di un prezzo ritenuto adeguato. I contratti sono poi stipulati direttamente dalle parti, senza alcun intervento del gestore del sito, il quale si limita a comunicare al venditore le offerte pervenute.
A queste condizioni (che sono quelle generalmente praticate dai più noti siti di aste on line italiani), il divieto di cui all'art.15 del d.lgs. 114/98 non risulta violato.
In caso contrario, il gestore del sito potrebbe essere sanzionato con il pagamento di una multa da 5.000.000 a 30.000.000 di lire e, in caso di particolare gravità o di recidiva, il sindaco potrà disporre la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.