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La
garanzia legale si allunga fino a 24 mesi
Con il Decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n°24
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2002),
si è data attuazione alla Direttiva 44/1999
che ha rivoluzionato la disciplina delle garanzie
per tutti i contratti di vendita, appalto, permuta,
somministrazione e per gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni di consumo.
Per beni di consumo si intende qualsiasi bene mobile,
anche da assemblare. La normativa si applica unicamente
ai rapporti fra fornitore e consumatore, ossia nelle
forniture a persone fisiche che agiscono per scopi
diversi dall'attività professionale o commerciale
eventualmente svolta. Sono pertanto esclusi dalla
nuova disciplina le forniture a persone giuridiche
(società di capitali) e le forniture a persone
fisiche, società di persone o ditte individuali
che acquisiscono i beni per scopi inerenti all'attività
imprenditoriale o professionale svolta. La disciplina
in esame riveste notevole importanza nell'ambito della
fornitura di hardware e software oltre che nell'ambito
dell'e-commerce B2C.
Si sottolinea come il decreto sia entrato in vigore
fin dal 23 marzo 2002, tuttavia, non è applicabile
ai beni consegnati al consumatore prima di detta data.
In base al nuovo articolo 1519-ter del codice civile,
il fornitore finale ha l'obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi a quanto previsto dal contratto
di vendita.
Il legislatore precisa che i beni devono essere conformi
alla descrizione fatta e possedere le qualità
del bene eventualmente presentato come campione o
modello.
I beni, in ogni caso, devono presentare le qualità
e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle
dichiarazioni fatte da produttore o fornitore in pubblicità
o sulle etichette. Qualora il consumatore scelga il
bene per soddisfare un uso "particolare"
e porti a conoscenza del fornitore tale volontà
di utilizzo, il bene dovrà soddisfare detto
uso "particolare" salvo che il fornitore
non dimostri di non aver mai accettato la destinazione
d'uso "particolare" richiesta dal consumatore.
Qualora il bene abbia un difetto di conformità,
il consumatore ha diritto al ripristino del bene senza
spese, scegliendo fra riparazione o sostituzione.
Il consumatore non può scegliere il rimedio
che sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all'altro. Le riparazioni o le sostituzioni
devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti
al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato
il bene.
In luogo della riparazione o sostituzione, il consumatore
può chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione
del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra
una delle seguenti situazioni:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili
o eccessivamente onerose;
- il fornitore non ha provveduto alla riparazione
o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
- la sostituzione o la riparazione effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
Un difetto di conformità di lieve entità
per il quale non è stato possibile o è
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione
o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione
del contratto.
Il venditore è responsabile del difetto di
conformità quando quest'ultimo si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti suindicati quando
non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha
scoperto il difetto. Comunque, l'azione giudiziaria
tesa a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive nel termine di 26 mesi
dalla consegna del bene.
Le
nuove disposizioni (in particolare l'art. 1519-octies
del codice civile) dispongono la nullità di
ogni patto volto a escludere o limitare le garanzie
e i diritti indicati in precedenza. La nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore
e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Quanto detto non comporta la nullità delle
c.d. garanzie convenzionali, ossia delle garanzie
inserite nei contratti che dovrebbero garantire il
consumatore in misura maggiore rispetto alle garanzie
apprestate dal codice civile. Dette garanzie devono,
tuttavia, almeno indicare:
- la specificazione che il consumatore è titolare
dei diritti indicati in precedenza e che la garanzia
inserita nel contratto lascia impregiudicati tali
diritti;
- in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia
e gli elementi essenziali necessari per farla valere,
compresi la durata e l'estensione territoriale della
garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio
o la sede di chi la offre;
- la garanzia deve essere redatta in lingua italiana
e in caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali
altre lingue.
Tuttavia, anche qualora non vengano soddisfatti detti
requisiti, la garanzia rimane valida e il consumatore
può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Il legislatore si è anche preoccupato di circoscrivere
le responsabilità del venditore finale, nel
caso il difetto di conformità sia imputabile
al produttore o a un precedente venditore o altro
intermediario.
In tali circostanze, qualora il venditore finale sia
costretto a riparare o sostituire il bene o, peggio,
a subire una diminuzione del prezzo o la risoluzione
del contratto, può chiedere il risarcimento
dei danni (ossia agire in regresso) nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili del difetto
di conformità.
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