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La garanzia legale si allunga fino a 24 mesi

Con il Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n°24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2002), si è data attuazione alla Direttiva 44/1999 che ha rivoluzionato la disciplina delle garanzie per tutti i contratti di vendita, appalto, permuta, somministrazione e per gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo.
Per beni di consumo si intende qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. La normativa si applica unicamente ai rapporti fra fornitore e consumatore, ossia nelle forniture a persone fisiche che agiscono per scopi diversi dall'attività professionale o commerciale eventualmente svolta. Sono pertanto esclusi dalla nuova disciplina le forniture a persone giuridiche (società di capitali) e le forniture a persone fisiche, società di persone o ditte individuali che acquisiscono i beni per scopi inerenti all'attività imprenditoriale o professionale svolta. La disciplina in esame riveste notevole importanza nell'ambito della fornitura di hardware e software oltre che nell'ambito dell'e-commerce B2C.
Si sottolinea come il decreto sia entrato in vigore fin dal 23 marzo 2002, tuttavia, non è applicabile ai beni consegnati al consumatore prima di detta data.

In base al nuovo articolo 1519-ter del codice civile, il fornitore finale ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto previsto dal contratto di vendita.
Il legislatore precisa che i beni devono essere conformi alla descrizione fatta e possedere le qualità del bene eventualmente presentato come campione o modello.
I beni, in ogni caso, devono presentare le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni fatte da produttore o fornitore in pubblicità o sulle etichette. Qualora il consumatore scelga il bene per soddisfare un uso "particolare" e porti a conoscenza del fornitore tale volontà di utilizzo, il bene dovrà soddisfare detto uso "particolare" salvo che il fornitore non dimostri di non aver mai accettato la destinazione d'uso "particolare" richiesta dal consumatore.

Qualora il bene abbia un difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino del bene senza spese, scegliendo fra riparazione o sostituzione. Il consumatore non può scegliere il rimedio che sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
In luogo della riparazione o sostituzione, il consumatore può chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
- la sostituzione o la riparazione effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Il venditore è responsabile del difetto di conformità quando quest'ultimo si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti suindicati quando non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Comunque, l'azione giudiziaria tesa a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

Le nuove disposizioni (in particolare l'art. 1519-octies del codice civile) dispongono la nullità di ogni patto volto a escludere o limitare le garanzie e i diritti indicati in precedenza. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Quanto detto non comporta la nullità delle c.d. garanzie convenzionali, ossia delle garanzie inserite nei contratti che dovrebbero garantire il consumatore in misura maggiore rispetto alle garanzie apprestate dal codice civile. Dette garanzie devono, tuttavia, almeno indicare:
- la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti indicati in precedenza e che la garanzia inserita nel contratto lascia impregiudicati tali diritti;
- in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre;
- la garanzia deve essere redatta in lingua italiana e in caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Tuttavia, anche qualora non vengano soddisfatti detti requisiti, la garanzia rimane valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Il legislatore si è anche preoccupato di circoscrivere le responsabilità del venditore finale, nel caso il difetto di conformità sia imputabile al produttore o a un precedente venditore o altro intermediario.
In tali circostanze, qualora il venditore finale sia costretto a riparare o sostituire il bene o, peggio, a subire una diminuzione del prezzo o la risoluzione del contratto, può chiedere il risarcimento dei danni (ossia agire in regresso) nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili del difetto di conformità.