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Illegittimo l'uso del marchio dell'azienda concorrente come meta tag

a cura di Mariapaola Berlingieri

Il Tribunale di Milano, con un'ordinanza che risale all'8 febbraio scorso (Technoform e altro contro Alfa solare s.a.), si è pronunciato sull'uso del marchio di una società concorrente come meta-tag nei motori di ricerca. 
Il meta-tag è, con definizione del tutto atecnica, una sorta di parola chiave che consente l'individuazione di un determinato sito da parte dei motori di ricerca. Tale parola chiave non risulta visibile all'utente comune, ma permette di accedere al sito Internet in questione. 
L'aspetto interessante dell'ordinanza consiste nel fatto che il Giudice abbia negato che lo stesso utilizzo del marchio possa considerarsi come illegittimo, alla luce della disciplina a tutela dei segni distintivi. La censura del Tribunale, infatti, non riguarda l'uso illegittimo del marchio, in quanto il termine in questione - in effetti corrispondente al marchio della società concorrente - non era in questo caso apposto ad alcun bene o usato per distinguere alcun servizio. Non sussiste, in altri termini, il pericolo di confusione per l'utente - che neppure si accorge dell'uso del marchio - e dunque non c'è, a parere del Tribunale, uso illegittimo del marchio. 
Neppure sussiste in questo caso, a parere del tribunale, un'ipotesi di pubblicità scorretta o occulta, sebbene "non possa dubitarsi che il sito web di un'azienda possa ritenersi quale messaggio pubblicitario rivolto al pubblico".
La censura riguarda, invece, la configurabilità di tale comportamento come illecito concorrenziale, ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c.: compie atto di concorrenza sleale chiunque si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. 
In pratica, l'uso del marchio dell'azienda concorrente come meta-tag consentirebbe di apparire nell'elenco di siti individuati dal motore di ricerca ogniqualvolta venga digitato il marchio in questione. Con un comportamento evidentemente scorretto e dannoso per la società vittima di tale operazione. 
In base a queste motivazioni, il Tribunale ha emesso un'ordinanza cautelare di inibizione dell'uso di quella parola, corrispondente al marchio regolarmente registrato dell'azienda concorrente, come meta-tag; contemporaneamente, però, ha negato che potesse essere ordinato all'azienda che gestisce il motore di ricerca, rimasta estranea al procedimento, di provvedere essa stessa all'eliminazione del meta-tag in questione. 


Roma, giugno 2002