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LA
"AUTORIZZAZIONE" PER GLI OPERATORI DI INTERNET
a cura di Francesco Iperti
FONTI
NORMATIVE
Legge
24 aprile 1998, n. 128 - art. 25 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1995-1997)
Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni)
Delibera n. 467/00/CONS (GU 8 agosto 2000) dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (Disposizioni
in materia di autorizzazioni generali)
LE AUTORIZZAZIONI GENERALI
L'art. 6 del dpr 318/97 dispone che l'offerta al pubblico
di servizi di telecomunicazioni1 come quello di accesso
ad internet, è subordinata ad una autorizzazione generale
sulla base di condizioni e criteri che esamineremo
in seguito. Tali condizioni devono essere oggettivamente
giustificate in relazione allo specifico servizio
oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema
meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze
fondamentali.
L'Autorità può modificare le condizioni relative ad
un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente
giustificati e in modo proporzionato. In tali casi
le parti interessate, opportunamente informate, hanno
facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle
modifiche proposte.
PROCEDURA
Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene
di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione
generale, deve comunicare all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni la propria dichiarazione2 in tal
senso annettendo tutte le informazioni relative al
servizio, necessarie a verificare la conformità alle
condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non
comunichi all'interessato un provvedimento negativo
entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione,
l'autorizzazione si intende rilasciata sulla base
dell'istituto del silenzio -assenso. La dichiarazione
predetta costituisce denuncia di inizio attività.
Qualora non risultino rispettate, le condizioni poste
dall'autorizzazione generale, l'Autorità comunica
all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione
generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni
specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni.
L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese
a decorrere dall'intervento dell'Autorità, potendo,
al contempo, rendere noto il proprio punto di vista
sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana
tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro
due mesi dall'intervento iniziale, adotta le conseguenti
determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l'Autorità,
entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma
il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni.
Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una
settimana dall'adozione.
Il contributo richiesto alle imprese per la procedura
relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente
i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al
controllo della gestione del servizio e del mantenimento
delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa.
Il contributo è fissato in un milione di lire per
l'istruttoria, più un milione di lire l'anno per ogni
sede nella quale sono installate "le apparecchiature
di commutazione proprie di ciascun servizio offerto
(decreto ministeriale 5 febbraio 1998)
LE CONDIZIONI
I soggetti che offrono al pubblico i servizi di accesso
ad internet devono soddisfare i seguenti obblighi:
* il rispetto delle esigenze fondamentali, riguardanti
la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento
dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei
servizi nonché la protezione dei dati;
* il rispetto della vigente normativa in materia di
tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
* la fornitura delle informazioni necessarie per verificare
l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini
statistici;
* l'uso effettivo della capacità di numerazione;
* l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature
terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni
vigenti in materia di omologazione, di approvazione,
di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
* il pagamento dei contributi;
* la fornitura di fatture dettagliate e documentate;
* la pubblicizzazione delle condizioni di offerta
del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni
economiche, alla qualità ed alla disponibilità del
servizio nonché le relative variazioni delle condizioni
stesse;
* l'istituzione di una procedura per la trattazione
dei reclami;
* la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;
* la collaborazione tempestiva alle competenti Autorità
giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle
comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte
di richieste di documentazione e di intercettazioni
legali, anche mediante sistemi informatici e telematici,
secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione
legale delle comunicazioni citata in premessa, dal
regolamento, dall'articolo 266 bis c.p.p..
I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni
al pubblico in luoghi presidiati, mediante apparecchiature
terminali3, compresi elaboratori dotati di modem o
altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare
gli obblighi precedenti sono tenuti a:
* consentire l'identificazione certa degli utenti
che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta
elettronica;
* indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi
ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità
dell'apparecchiatura terminale;
* curare la pulizia e la manutenzione ed indicare
l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura
terminale;
* rispettare le disposizioni speciali per le persone
disabili.
LE SANZIONI
L'art. 25 della Legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge
comunitaria 1995-1997) stabilisce che la prestazione
di servizi di telecomunicazione senza la prescritta
autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trenta milioni
a lire centottanta milioni.
Inoltre, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
può provvedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo
ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli
apparati di rete.
L'effettuazione dei servizi di telecomunicazioni in
difformità da quanto sancito nell'autorizzazione generale
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni.
In caso di effettuazione dei servizi di telecomunicazioni
in difformità rispetto all'autorizzazione e nelle
ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti
dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto
altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può
sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio
per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un
massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa
ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca
dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità
rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei
riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo
nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.
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