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Gli
ISP alter ego degli OLO: art.22 VS Testo Unificato
a cura di Alessandra Toma
E'
da qualche tempo, ormai, che non si sente parlare
d'altro che della tanto sospirata equiparazione degli
Internet Service Provider ("ISP") agli operatori licenziatari
di telefonia vocale o Other
Licensed Operator ("OLO").
Dai
quotidiani e dalle riviste specializzate nel settore
dell'Information & Communication Technology, nonché
dai siti web interessati all'evoluzione normo-operativa
di Internet, sembra che la panacea di tutti i mali
sia l'art.22 del Disegno di Legge ("DDL") collegato
alla manovra di finanza pubblica 2002.
Quello stesso disegno che aveva spinto la IX Commissione
("Trasporti, poste e telecomunicazioni") ad interrompere
nel mese di novembre 2001 i propri lavori nella convinzione
che il Governo prendesse in mano le redini della situazione
e portasse avanti il progetto all'esame della Camera
con una grossa sterzata (vedi approfondimenti nel
precedente articolo "Equiparazione
economica degli ISP agli OLO sul listino di interconnessione").
Si,
ma cos'è veramente questo art.22? E in cosa differisce,
se differisce, dal Testo Unificato sulla "Disciplina
relativa alla fornitura di accesso ad Internet"? E'
quanto ci siamo domandati e per trovare una risposta
abbiamo deciso di metterli a confronto, ma prima consentiteci
di fare qualche premessa .
L'art.22 è contenuto nel DDL n.2031 presentato alla
Camera dei Deputati il 28 novembre 2001 dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, e dal
Ministro delle attività produttive, A.Marzano, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
Giulio Tremonti, e da quest'ultima assegnato alla
X Commissione ("Attività produttive"), previo parere
favorevole
della V Commissione ("Bilancio, tesoro e programmazione")
datato 19 dicembre 2001.
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Art.22
(Servizi Internet)
1. I fornitori di servizi INTERNET (INTERNET Service
Provider), autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.103, e del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1995, n.420, nonché ai sensi delle
successive delibere dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire
delle condizioni economiche applicate agli organismi
di telecomunicazioni titolari di licenze individuali,
sulla base di listino di interconnessione pubblicato
da un organismo di telecomunicazioni notificato
quale avente significativo potere di mercato
(SPM).
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori
di servizi INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati
in conformità con le disposizioni del decreto
del Ministro delle comunicazioni in data 23 aprile
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.133
del 10 giugno 1998. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nel caso in cui i fornitori di servizi INTERNET
decidano di applicare le tariffe a canone per
connessione temporale illimitata anziché quelle
a tempo di connessione, e comunque per ogni altro
tipo di tariffa. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
riconoscendo le eventuali condizioni di miglior
favore rispetto a quelle contenute negli accordi
in atto tra associazioni di fornitori di servizi
INTERNET e gestori di reti di telecomunicazioni,
per il periodo di tre anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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Testo
unificato
1.
Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione
dati e accesso ad Internet (Internet service
provider) ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.103, e del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1995, n.420, nonché ai sensi della
delibera dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n.467/00/CONS del 19 luglio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8
agosto 2000 e delle successive delibere, hanno
diritto a fruire, per l terminazione di chiamate
provenienti dalla rete pubblica e dirette ad
Internet e per la fornitura delle infrastrutture
e dei servizi di telecomunicazioni necessari
per lo svolgimento delle attività alle quali
sono abilitati, delle condizioni economiche
applicate agli organismi di telecomunicazioni
titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta
di interconnessione di riferimento pubblicata
da un organismo di telecomunicazioni notificato
quale avente significativo potere di mercato
(SPM), secondo criteri definiti dalla medesima
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2.
Gli accordi di accesso, di co-locazione, di interconnessione
e di fornitura di circuiti diretti, anche parziali
e semicircuiti, tra gli operatori autorizzati
ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet
e un organismo SPM sono stipulati in conformità
alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori
autorizzati ai servizi di trasmissione dati e
accesso ad Internet. 4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
per il periodo di tre anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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L'impegno
del Governo prende origine dal Documento di Programmazione
Economico-Finanziaria ("DPEF") 2002-2006 che gli assegna
il compito di provvedere al recupero di competitività del "sistema Italia" (vedi relazione
al progetto di legge n.2031). E proprio per favorire
il nascere e lo svilupparsi delle piccole e medie
imprese (PMI) il Capo VI dell'Atto C2031 (artt.22-25)
è stato dedicato alle "Misure di adeguamento a disposizioni
comunitarie in tema di concorrenza". Nel suo ambito,
l'art. 22 è volto ad agevolare la concorrenza tra
ISP e OLO e la diffusione dell'accesso free in Internet,
basandosi sull'assunto che gli operatori licenziatari,
a differenza dei Service Provider, hanno tutti gli
interessi a garantire
l'accesso gratuito alla rete INTERNET potendo
beneficiare dei ricavi da traffico telefonico.
Al contrario gli ISP - a fronte di costi certi - hanno
come unica fonte di guadagno, per un accesso free
in Internet, la c.d. Revenue Sharing, che è solo una
percentuale sui minuti di connessione telefonica ai
POP dichiarati dal singolo Service Provider.
La norma
- si legge nella relazione - si
propone di eliminare questa disparità . mediante l'estensione
agli ISP della disciplina di interconnessione utilizzata
dagli operatori con licenza individuale.
Dal canto suo, la IX Commissione, dopo l'iniziale
sospensione dei lavori nel novembre 2001, il 13 dicembre
2001 ha ripreso l'esame del TESTO UNIFICATO che si
riproponeva, nell'ottica comune dei suoi ideatori,
la tutela degli ISP ai fini di una diffusione della
cultura informatica fra gli italiani, in particolare
nelle zone disagiate del Paese (quindi dell'accesso
free), della nascita di nuove imprese e della creazione
di nuovi posti di lavoro.
Dal confronto delle due proposte emerge molto chiaramente
che le Commissioni si stanno muovendo nella stessa
direzione, a maggior ragione se si tiene conto del
fatto che gli emendamenti presentati dal Governo alla
IX Commissione, nel corso della seduta del 18 dicembre
2001, porterebbero ad allineare il Testo unificato
all'art. 22 non solo sostanzialmente, ma anche formalmente
(non bisogna dimenticare, infatti, che nel normale
iter legis è prevista la partecipazione del Governo
all'istruttoria e all'elaborazione delle proposte
di legge).
Sia in un senso che nell'altro lo spirito della norma
è il seguente:
a) il comma 1 fissa l'equiparazione ISP-OLO;
b) il comma 2 estende le disposizioni di cui al decreto
del Ministro delle Comunicazioni
23 aprile 1998 agli accordi di interconnessione
ISP-SPM;
c) il comma 3 applica i commi 1 e 2 indipendentemente
dal tipo di tariffa proposta dagli ISP (flat rate;
a consumo ecc.);
d) il comma 4 applica le disposizioni dei commi 1,
2 e 3 per il periodo di tre anni dalla data di entrata
in vigore della legge in esame.
A
questo punto ci domandiamo fino a quando avrà senso
continuare a portare avanti i lavori relativi allo
"stesso" progetto di legge su due tavoli diversi,
come questi ultimi procederanno e quando verranno
approvati gli emendamenti presentati dagli esponenti
dei vari partiti nel corso delle sedute, augurandoci
che in un tempo non troppo lungo si riesca a vedere
la luce!
Roma, 23 gennaio 2001
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