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Le consuetudini o usi nel rapporto Internet Provider-Cliente

a cura di Alessandra Toma

Il Servizio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (C.C.I.A.A.) ha di recente presentato nel capoluogo lombardo la Raccolta Provinciale degli Usi 2000 in materia di Internet Providers.

Rientra infatti tra gli obblighi degli enti camerali quello di esaminare i comportamenti adottati dagli operatori economici in un determinato settore commerciale, "fotografare" i connessi usi e revisionarli con cadenza quinquennale (un lasso di tempo sicuramente troppo lungo per un mondo in sempre più rapida evoluzione come quello di Internet in generale e della New Economy in particolare), ai sensi della L.121/1910 e del successivo R.D. 2011/1934.

I lavori iniziati nel febbraio '99, per i quali si è tenuto conto sia delle clausole contrattuali operanti nel settore in esame che della Direttiva Comunitaria 2000/31, sono terminati in data 19 marzo 2001 con la definizione del "Testo usi Internet Provider" da parte della Commissione Provinciale Usi e del Comitato Tecnico della C.C.I.A.A., di cui sono stata membro, in qualità di esperto del settore, insieme ad altri stimati professionisti, tra i quali la D.ssa Francesca Loddo, l'Avv. Leone e l'Avv. Imperiali.L'approvazione definitiva da parte della Giunta Camerale si è avuta con delibera n. 258 del 23 luglio 2001, successivamente alla quale una copia del testo è stata inviata alla Commissione Europea perché ne venisse data comunicazione agli Stati membri.


La Raccolta costituisce mezzo legale di accertamento dell'esistenza di determinati usi o consuetudini, ma non è prova certa, determina una presunzione semplice circa l'esistenza e quindi l'effettività degli stessi (art.9 disp. prel. cod. civ.).

I 10 articoli che la compongono si preoccupano di riempire il "vuoto" normativo e/o contrattuale in alcuni casi esistente nel rapporto Internet Provider-Cliente, regolamentando specifici aspetti come di seguito riportato: art.1 "Definizione", art.2 "Forma", art.3 "Durata", art.4 "Obblighi del cliente", art.5 "Prestazioni ed obblighi del provider", art.6 "Responsabilità del cliente", art.7 "Responsabilità del provider", art.8 "Utilizzo dell'abbonamento", art.9 "Termini di pagamento", art.10 "Riservatezza". Due articoli, quindi, vengono interamente dedicati ai doveri degli Internet Provider. Mi riferisco agli art.5 e 7, diretti a obbligare i Provider che forniscono l'accesso alla Rete, congiuntamente o meno ad altre prestazioni, ad erogare continuativamente i servizi offerti (fortunatamente e realisticamente non 24h su 24h al giorno), a custodire nella più assoluta riservatezza l'anagrafica cliente ed i log di accesso e navigazione, a collaborare con le Autorità ove richiesto.

Quanto poi al valore vincolante delle disposizioni contenute in questi 10 articoli è sufficiente ricordare che esso è da ricondursi al cosiddetto "uso negoziale" che, come noto, può essere richiamato solo nel caso in cui le parti non abbiano regolato contrattualmente i termini dell'accordo definendo i reciproci rapporti e le rispettive obbligazioni: gli usi, quindi, vanno automaticamente ad integrare il contratto. Ma qualora una delle parti provi che l'uso indicato dalla C.C.I.A.A. non è quello effettivamente adottato in un determinato contesto, ecco che per l'integrazione varrà l'uso di cui si è data prova. In base all'art.1374 c.c. "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità".

Tale regola opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo lacunoso o ambiguo. L'art.1374 c.c. trova applicazione soltanto in sede d'integrazione degli effetti di una già manifestata volontà negoziale cercando di mantenere un equilibrio nel sinallagma del contratto. A questo proposito occorre distinguere tra usi normativi e usi contrattuali/negoziali o interpretativi.

Gli usi normativi sono regole non scritte osservate dalla generalità dei membri di una collettività in modo costante e uniforme per un congruo periodo di tempo nella convinzione di obbedire ad una norma giuridica e possono regolare sia materie non disciplinate da leggi o regolamenti (praeter legem) sia materie già disciplinate da tali fonti qualora queste ultime ne facciano espresso richiamo (secundum legem).

Gli usi normativi sono una fonte sussidiaria di diritto nelle materie non regolate dalla legge e con funzioni integrative del contenuto delle norme scritte (art.1 delle preleggi).

In merito agli usi negoziali occorre, invece, richiamare quanto disposto dall'art.1340 c.c., ovvero che "Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti". Da ciò si evince che gli usi negoziali, a differenza degli usi normativi, sono integrativi della volontà dei contraenti incompletamente o ambiguamente espressa in forza di clausole comunemente adottate nella zona in cui il contratto si è concluso e che possono quindi essere applicate normalmente ai negozi conclusi dai contraenti che appartengano a una determinata categoria di operatori economici.

L'art.1340 c.c. non richiama gli usi normativi (a cui fa riferimento l'art.1374 c.c.) bensì gli usi negoziali, o di fatto, o convenzionali, i quali consistendo in pratiche seguite da una determinata tipologia di contraenti prescindono dai requisiti propri dell'uso normativo (generalità e opinio iuris ac necessitatis) e obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirvisi).

Agli usi contrattuali/negoziali si affiancano gli usi interpretativi utilizzati per l'interpretazione dei contratti. L'art.1368 c.c. recita che "Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa".

L'importanza di una tale Raccolta si evince soffermandosi a considerare Internet come la "terra di tutti e di nessuno", uno strumento di comunicazione decentralizzato e globale, un'assoluta anomalia nel panorama tradizionale delle TLC - priva di una legislazione sovranazionale che la disciplini, considerate le differenze culturali, politiche e legislative dei diversi Stati, e che riesca ad intervenire sulle informazioni con essa veicolate -, la portavoce della c.d. "libertà di informazione, di espressione", principio cardine di una Società democratica, come affermato dal Parlamento europeo già nel 1979 con la Raccomandazione n.854, "soltanto una Società informatizzata può essere una Società democratica".

Roma, 10 novembre 2001

Art. 1 - Definizione.

Il contratto di fornitura di servizi internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

Art. 2 - Forma.

Il contratto viene concluso anche on-line e suole essere confermato per iscritto.

Art. 3 - Durata.

Il contratto suole avere durata di un anno.

Art. 4 - Obblighi del cliente.

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate netiquette. Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al provider. Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto dal provider ai soli fini di gestione del servizio.

Art. 5 - Prestazioni ed obblighi del provider.

Il provider si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso. Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il provider compila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità all'uopo per legge autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.

Art. 6 - Responsabilità del cliente.

Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

Art. 7 - Responsabilità del provider.

Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di: · forza maggiore o caso fortuito; · manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi; · errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente; · mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

Art. 8 - Utilizzo dell'abbonamento.

L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente. L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento. I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso. I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente. Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

Art. 9 - Termini di pagamento.

Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

Art. 10 - Riservatezza.

Il provider tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto. I dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità all'uopo per legge autorizzate.