Le
consuetudini o usi nel rapporto Internet Provider-Cliente
a cura di Alessandra Toma
Il
Servizio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (C.C.I.A.A.)
ha di recente presentato nel capoluogo lombardo la
Raccolta Provinciale degli Usi 2000 in materia di
Internet Providers.
Rientra
infatti tra gli obblighi degli enti camerali quello
di esaminare i comportamenti adottati dagli operatori
economici in un determinato settore commerciale, "fotografare"
i connessi usi e revisionarli con cadenza quinquennale
(un lasso di tempo sicuramente troppo lungo per un
mondo in sempre più rapida evoluzione come
quello di Internet in generale e della New Economy
in particolare), ai sensi della L.121/1910 e del successivo
R.D. 2011/1934.
I
lavori iniziati nel febbraio '99, per i quali si è
tenuto conto sia delle clausole contrattuali operanti
nel settore in esame che della Direttiva Comunitaria
2000/31, sono terminati in data 19 marzo 2001 con
la definizione del "Testo usi Internet Provider"
da parte della Commissione Provinciale Usi e del Comitato
Tecnico della C.C.I.A.A., di cui sono stata membro,
in qualità di esperto del settore, insieme
ad altri stimati professionisti, tra i quali la D.ssa
Francesca Loddo, l'Avv. Leone e l'Avv. Imperiali.L'approvazione
definitiva da parte della Giunta Camerale si è
avuta con delibera n. 258 del 23 luglio 2001, successivamente
alla quale una copia del testo è stata inviata
alla Commissione Europea perché ne venisse
data comunicazione agli Stati membri.
La Raccolta costituisce mezzo legale di accertamento
dell'esistenza di determinati usi o consuetudini,
ma non è prova certa, determina una presunzione
semplice circa l'esistenza e quindi l'effettività
degli stessi (art.9 disp. prel. cod. civ.).
I
10 articoli che la compongono si preoccupano di riempire
il "vuoto" normativo e/o contrattuale in
alcuni casi esistente nel rapporto Internet Provider-Cliente,
regolamentando specifici aspetti come di seguito riportato:
art.1 "Definizione", art.2 "Forma",
art.3 "Durata", art.4 "Obblighi del
cliente", art.5 "Prestazioni ed obblighi
del provider", art.6 "Responsabilità
del cliente", art.7 "Responsabilità
del provider", art.8 "Utilizzo dell'abbonamento",
art.9 "Termini di pagamento", art.10 "Riservatezza".
Due articoli, quindi, vengono interamente dedicati
ai doveri degli Internet Provider. Mi riferisco agli
art.5 e 7, diretti a obbligare i Provider che forniscono
l'accesso alla Rete, congiuntamente o meno ad altre
prestazioni, ad erogare continuativamente i servizi
offerti (fortunatamente e realisticamente non 24h
su 24h al giorno), a custodire nella più assoluta
riservatezza l'anagrafica cliente ed i log di accesso
e navigazione, a collaborare con le Autorità
ove richiesto.
Quanto
poi al valore vincolante delle disposizioni contenute
in questi 10 articoli è sufficiente ricordare
che esso è da ricondursi al cosiddetto "uso
negoziale" che, come noto, può essere
richiamato solo nel caso in cui le parti non abbiano
regolato contrattualmente i termini dell'accordo definendo
i reciproci rapporti e le rispettive obbligazioni:
gli usi, quindi, vanno automaticamente ad integrare
il contratto. Ma qualora una delle parti provi che
l'uso indicato dalla C.C.I.A.A. non è quello
effettivamente adottato in un determinato contesto,
ecco che per l'integrazione varrà l'uso di
cui si è data prova. In base all'art.1374 c.c.
"Il contratto obbliga le parti non solo a quanto
è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e l'equità".
Tale
regola opera esclusivamente in relazione a quegli
effetti del contratto in ordine ai quali le parti
non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano
espressa in modo lacunoso o ambiguo. L'art.1374 c.c.
trova applicazione soltanto in sede d'integrazione
degli effetti di una già manifestata volontà
negoziale cercando di mantenere un equilibrio nel
sinallagma del contratto. A questo proposito occorre
distinguere tra usi normativi e usi contrattuali/negoziali
o interpretativi.
Gli
usi normativi sono regole non scritte osservate dalla
generalità dei membri di una collettività
in modo costante e uniforme per un congruo periodo
di tempo nella convinzione di obbedire ad una norma
giuridica e possono regolare sia materie non disciplinate
da leggi o regolamenti (praeter legem) sia materie
già disciplinate da tali fonti qualora queste
ultime ne facciano espresso richiamo (secundum legem).
Gli
usi normativi sono una fonte sussidiaria di diritto
nelle materie non regolate dalla legge e con funzioni
integrative del contenuto delle norme scritte (art.1
delle preleggi).
In
merito agli usi negoziali occorre, invece, richiamare
quanto disposto dall'art.1340 c.c., ovvero che "Le
clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto,
se non risulta che non sono state volute dalle parti".
Da ciò si evince che gli usi negoziali, a differenza
degli usi normativi, sono integrativi della volontà
dei contraenti incompletamente o ambiguamente espressa
in forza di clausole comunemente adottate nella zona
in cui il contratto si è concluso e che possono
quindi essere applicate normalmente ai negozi conclusi
dai contraenti che appartengano a una determinata
categoria di operatori economici.
L'art.1340
c.c. non richiama gli usi normativi (a cui fa riferimento
l'art.1374 c.c.) bensì gli usi negoziali, o
di fatto, o convenzionali, i quali consistendo in
pratiche seguite da una determinata tipologia di contraenti
prescindono dai requisiti propri dell'uso normativo
(generalità e opinio iuris ac necessitatis)
e obbligano le parti anche se da esse ignorati (in
quanto l'applicazione degli stessi è esclusa
soltanto ove risulti con certezza che i contraenti
non abbiano voluto riferirvisi).
Agli
usi contrattuali/negoziali si affiancano gli usi interpretativi
utilizzati per l'interpretazione dei contratti. L'art.1368
c.c. recita che "Le clausole ambigue s'interpretano
secondo ciò che si pratica generalmente nel
luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è imprenditore,
le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò
che si pratica generalmente nel luogo in cui è
la sede dell'impresa".
L'importanza
di una tale Raccolta si evince soffermandosi a considerare
Internet come la "terra di tutti e di nessuno",
uno strumento di comunicazione decentralizzato e globale,
un'assoluta anomalia nel panorama tradizionale delle
TLC - priva di una legislazione sovranazionale che
la disciplini, considerate le differenze culturali,
politiche e legislative dei diversi Stati, e che riesca
ad intervenire sulle informazioni con essa veicolate
-, la portavoce della c.d. "libertà di
informazione, di espressione", principio cardine
di una Società democratica, come affermato
dal Parlamento europeo già nel 1979 con la
Raccomandazione n.854, "soltanto una Società
informatizzata può essere una Società
democratica".
Roma,
10 novembre 2001
Art.
1 - Definizione.
Il
contratto di fornitura di servizi internet è
il contratto col quale una parte, il provider, concede
ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete internet
e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso
un corrispettivo.
Art.
2 - Forma.
Il
contratto viene concluso anche on-line e suole essere
confermato per iscritto.
Art.
3 - Durata.
Il
contratto suole avere durata di un anno.
Art.
4 - Obblighi del cliente.
Il
cliente si impegna a rispettare le regole di buon
uso dei servizi di rete talora denominate netiquette.
Il cliente, identificato da un codice (username) e
da una parola chiave (password), potendo utilizzare
anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce
la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici
forniti al provider. Il cliente custodisce la parola
chiave (password) nella massima riservatezza e con
la massima diligenza. Il cliente, informato, accetta
l'esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto
dal provider ai soli fini di gestione del servizio.
Art.
5 - Prestazioni ed obblighi del provider.
Il
provider si impegna a fornire al cliente l'accesso
alla rete ed i servizi internet previsti dall'abbonamento,
salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.
Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice
di identificazione e la parola chiave (password) attribuita
al cliente nella massima riservatezza e con la massima
diligenza. Il provider compila e custodisce il registro
dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima
riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni,
da parte delle autorità all'uopo per legge
autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.
Art.
6 - Responsabilità del cliente.
Il
cliente assume ogni responsabilità in ordine
ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché
in ordine al loro contenuto e forma.
Art.
7 - Responsabilità del provider.
Il
provider garantisce la continuità nell'erogazione
dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5,
salvo nei casi di: · forza maggiore o caso
fortuito; · manomissioni su servizi o sulle
apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
· errata utilizzazione dei servizi da parte
del cliente; · mal funzionamento degli apparecchi
di connessione utilizzati dal cliente, anche quando
siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti
in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.
Art.
8 - Utilizzo dell'abbonamento.
L'abbonamento
presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura
dei dati anagrafici del cliente. L'abbonamento consente
un accesso alla volta tramite un singolo collegamento.
I contratti sono soliti indicare se più utenti
possono avvalersi contemporaneamente di un singolo
accesso. I costi relativi al collegamento sono a carico
del cliente. Il collegamento presuppone la corretta
configurazione del proprio computer e l'installazione
del software di collegamento da parte del cliente.
Art.
9 - Termini di pagamento.
Nei
contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente
il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo
tacito, entro la data di rinnovo per i successivi
periodi annuali.
Art.
10 - Riservatezza.
Il
provider tratta i dati del cliente con la finalità
di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi
oggetto del contratto. I dati trattati dal provider,
salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto
su richiesta delle autorità all'uopo per legge
autorizzate.
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