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Il Nuovo codice della privacy: Trattamento dei dati
personali in ambio sanitario.

Di Mario Ponari

(articolo pubblicato il 12.3.2004 aul settimanale “Comunicazione” edito dall’ANCI – Sicilia)

Il nuovo codice della privacy (d. l.g.s. 196/03), entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, nel riorganizzare la materia, ha riservato uno spazio significativo (precisamente il titolo V) al trattamento di dati personali in ambito sanitario, tema controverso sin dalla entrata in vigore della precedente disciplina (L. 675/96).
Le novità introdotte dal d lgs 196/03 sono diverse e riguardano non solo la raccolta dei dati, ma anche le modalità organizzative all'interno delle strutture sanitarie e dello svolgimento delle prestazioni.
L’art.76 del d. l.g.s. 196/03 introduce il principio generale secondo il quale gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati personali con il consenso dell’interessato, anche senza la preventiva autorizzazione del Garante, nella ipotesi in cui “il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato”
Si prescinde dal consenso dell’interessato, ma in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Garante, nel caso in cui le finalità di tutela della salute riguardino un terzo o l’intera collettività.
Al fine di conciliare l’esigenza della tutela della riservatezza con l’esigenza di celerità ed urgenza necessarie in alcuni casi per garantire la salute del paziente, vengono poi previste delle semplificazioni che riguardano sia l’informativa dovuta all’interessato ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice, che la prestazione del consenso.
Beneficiari di questo regime semplificativo, secondo quanto disposto dall’art.77, sono gli “organismi sanitari pubblici”, “altri organismi privati” ed esercenti le professioni sanitarie.
In questa ottica la novità più rilevante introdotta dal d lgs 196/03 riguarda la Informativa del medico di medicina generale o del pediatra di cui all’art.78.
L’informativa fornita da questi soggetti, che normalmente hanno il primo rapporto con il paziente, infatti, può adesso “essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato” e riguarda, se non è diversamente specificato, anche “il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra 2) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; c) può trattare lecitamente i dati nell'àmbito di un'attività professionale prestata in forma associata;d) fornisce farmaci prescritti; e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile”
Consistenti novità riguardano anche la prestazione del consenso al trattamento dei dati sensibili, che può essere manifestato, anche oralmente, con un’unica dichiarazione.
Tuttavia, occorre precisare che, qualora si sia in presenza di una emergenza sanitaria, nel caso di impossibilità fisica, o incapacità di agire dell’interessato, la legge consente che l’informativa e il consenso, possano essere prestate, senza ritardo, dopo lo svolgimento della prestazione medica.
Altra rilevante modifica introdotta dalla nuova normativa, riguarda tutta una serie di misure, definite “misure aggiuntive” che devono essere adottate a tutela delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
Si tratta in particolare di una serie obblighi, che la nuova legge impone a tutti gli esercenti la professione sanitaria, siano essi soggetti pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad esempio ad adottare un sistema di chiamata che prescinda dalla identificazione personale del paziente, a riorganizzare gli spazi in maniera tale che venga assicurato il rispetto di distanze di cortesia in fase si accettazione, ed in genere a rispettare le disposizioni elencate dall’art. 83.
Cambiamenti in vista, infine, anche per le ricette mediche. Qualora infatti le ricette prescrivano medicinali a carico, anche parziale, del Servizio Sanitario Nazionale, queste devono essere redatte in maniera tale da potere risalire alla identità dell’interessato solo in caso di necessità (art.87), diversamente, in ogni caso, le generalità dell’interessato non devono essere apposta sulla ricetta (art.88).
Al fine di non incorrere nel rigido sistema sanzionatorio previsto dal d lgs 196/03, le strutture sanitarie pubbliche e private, dovranno dunque entro breve tempo adeguare le proprie strutture organizzative alle nuove disposizioni, provvedendo se del caso, anche a formare sull’argomento i professionisti operanti all’interno di tali strutture.


Avv. Mario Ponari

(articolo maggio 2004)

 
     
   
 
 
 


Entrato in vigore il nuovo codice della privacy, abrogata la legge 675/96

[ leggi il testo integrale : nuovo codice della privacy]

febbraio 2004

 
 
 
     
 

 

 
 
 
     
 
Barry Silvestein
Business to Business Internet Marketing Apogeo, Milano, 2001
 
 
 
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