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IL GIORNALE TELEMATICO

a cura di Maurizio Mazzi ed Annalisa Milazzo

20 aprile 2002

PREMESSA
Il giornale telematico o rivista telematica rappresenta l'attuale sviluppo dei tradizionali quotidiani e delle riviste cartacee. La pubblicazione di notizie su internet è divenuto un fenomeno diffuso ed apprezzato, tanto da divenire un valido surrogato alla stampa convenzionale. Tale vantaggio si spiega in ragione della maggiore rapidità di circolazione della notizia consentita dalla tecnologia che sfrutta la rete telematica, tesa a soddisfare un bacino di lettori sempre più vasto ed internazionalizzato. La forma ed il contenuto della pubblicazione, nonché la sua periodicità, sono differenziate. In alcuni casi si assiste ad una totale trasposizione del giornale cartaceo su internet, contraddistinto dalla stessa testata, lo stesso contenuto, la stessa impostazione grafica e persino la stessa struttura di impaginazione del corrispondente cartaceo, essendo altresì in molti casi medesimo il soggetto editore (National Geographic, The Economist, Il Sole 24 Ore, La Repubblica, ecc...). La notizia viene così diffusa a mezzo di due distinti ma complementari canali: quello tradizionale e quello telematico. In altri casi il giornale telematico non ha equipollenti a livello cartaceo, nel senso che nasce e si sviluppa esclusivamente ed autonomamente su internet, dacché la notizia assume come unico canale di diffusione la rete. Il giornale telematico è quindi uno strumento con una fisionomia propria in ragione della peculiarità del mezzo di diffusione e di registrazione delle notizie in esso contenute, ed è stato oggetto di dispute interpretative circa l'individuazione della corretta disciplina giuridica applicabile. Il percorso dell'interprete recente ha conosciuto confortanti appoggi nel legislatore nazionale passato e moderno, che ha regolamentato aspetti importanti di questo settore. Da un lato, la legge n. 633/1941 in materia di diritto d'autore detta una definizione elastica sia dell'opera intellettuale, prescindendo dalle modalità e dalle forme di espressione (art. 1), sia dei mezzi di diffusione a distanza (art. 16), rivelando in tal senso un orientamento aperto alle future scoperte della tecnologia, in parte citate (es. la televisione) in parte non immaginate all'epoca. Dall'altro lato, la recente legge n. 62/2001 in materia di editoria propone una definizione allargata di prodotto editoriale (art. 1), non più limitata al modello tradizionale ed in linea con le proposte ed esigenze della nuova società tecnologica. Tuttavia i problemi permangono in relazione alla dimensione mondiale assunta dall'opera editoriale telematica, non più e soltanto disciplinabile dalla normativa italiana ma esigente di una chiara comparazione tra le diverse normative internazionali.

1. LEGGE APPLICABILE
Internet non è e mai è stato soltanto un fenomeno nazionale bensì un fenomeno mondiale. Dati, informazioni ed opere possono essere messi in circolazione on line dal cittadino di uno Stato mediante l'ausilio di un server collegato ad un computer in rete e poi utilizzati o riprodotti dal cittadino di un altro Stato. Come fenomeno mondiale internet si presta teoricamente all'applicazione delle discipline vigenti nei diversi Paesi coinvolti, spesso sostanzialmente divergenti, che tuttavia convergono armonicamente nelle convenzioni internazionali di volta in volta sottoscritte al fine di costruire una normativa unitaria unanimemente condivisa. Possono, infatti, insorgere conflitti di diritto e di giurisdizione tra due o più Paesi che devono essere risolti necessariamente con il richiamo ad una fonte di diritto di rango superiore quale è quello internazionale. La Costituzione italiana rispetta questa esigenza di armonizzazione normativa dettando il principio fondamentale in virtù del quale "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" (art. 10, comma 1). Convenzioni internazionali richiamabili per la regolamentazione del fenomeno internet sono quella di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 giugno 1978, n. 399, e quella di Roma del 19 giugno 1980 sulle obbligazioni contrattuali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18 dicembre 1984, n. 975. Da un lato, sono molte le opere dell'ingegno singole e collettive (immagini, musiche, testi, giornali telematici) che circolano quotidianamente su internet, oltre a dati ed informazioni di vario tipo, ed è opportuno un riferimento alla normativa internazionale in tema di diritto d'autore sulle opere intellettuali laddove sia contestata l'applicazione della normativa italiana. Dall'altro lato sono altresì numerose le contrattazioni on line da cui insorgono obbligazioni per le parti. La convenzione di Berna sul diritto d'autore si esprime affermando che "l'estensione della protezione ed i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta (art. 5, alinea 2). Dal tenore della norma si evince che fonte primaria di diritto in materia di diritto d'autore è la norma del Paese ove viene chiesta tutela, attesa l'inequivocità del senso dell'avverbio "esclusivamente". La materia resterebbe pertanto regolata dalla legge n. 633/1941, stabilendosi una riserva assoluta in favore della legge nazionale.
Parallelamente al principio qui affermato ne vige un altro introdotto dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 che ha riformato il sistema di diritto internazionale privato, secondo cui "i diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione" (art. 54). Per bene immateriale deve intendersi senza dubbio anche l'opera dell'ingegno perché di mera creazione intellettuale e quindi non materializzabile in alcuna forma, salvo quella nella quale sarà successivamente riprodotta o diffusa (es. la carta o un supporto informatico come un CD-Rom). Anzi, può dirsi che creazione intellettuale e materializzazione sono concetti antitetici. Essendo il giornale telematico assimilabile ad un'opera collettiva, oggetto di autonoma tutela per le ragioni che in seguito saranno spiegate, è pacifico considerarlo come bene immateriale disciplinato ai sensi dell'art. 54 ed interessato al conflitto interpretativo tra i due principi or ora enunciati. Il principio espresso dall'art. 54 della legge n. 218/1995 è, infatti, in apparente contrasto con il principio di cui all'art. 5 della convenzione di Berna, attesa la diversità della disciplina applicabile. Nonostante possano esistere casi in cui la legge del Paese in cui la protezione è richiesta (art. 5 della convenzione) sia la medesima di quella dello Stato di utilizzazione (art. 54 della legge n. 218/1995), sono prospettabili ipotesi di divergenza per la scarsa chiarezza del disposto dell'art. 54. Premesso che l'utilizzazione non può che avere ad oggetto il bene immateriale, ovvero l'opera intellettuale, e non il diritto sull'opera, atteso il mancato impiego da parte del legislatore di una diversa e più corretta terminologia (preferibile il termine esercizio anziché utilizzazione del diritto), non è facile comprendere cosa debba intendersi per utilizzazione dell'opera. L'opera dell'ingegno, in quanto bene immateriale giuridicamente apprezzabile, può essere utilizzata da chiunque, ovunque, ed in diverse espressioni: il giornale telematico può essere letto on line da persone residenti in vari Paesi (diritto di utilizzazione) e lo stesso oppure un articolo o una fotografia in esso pubblicati sono facilmente riproducibili e stampabili da un qualsiasi terminale collegato in rete (diritto di riproduzione). In secondo luogo occorre accertare in quale luogo fisico l'utilizzazione dell'opera di fatto avvenga, ovvero se sul server o sul computer di casa o di ufficio.
E' comunque pacifico che, nonostante possano accendersi dispute interpretative, prevarrebbe la soluzione adottata dalla Convenzione di Berna per le seguenti evidenti ragioni:
A - La Convenzione di Berna è fonte di diritto internazionale, di rango superiore al diritto nazionale, ed applicabile per dirimere controversie normative.
B- La Convenzione di Berna pone come esclusiva la riserva di legge del Paese in cui la tutela del diritto d'autore viene richiesta.
C- La legge n. 218/1995, pur determinando l'ambito della giurisdizione italiana e pur ponendo i criteri per l'individuazione del diritto applicabile (art. 1), fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia (art. 2), tra cui figura anche la convenzione di Berna in materia di diritto d'autore così come quella di Roma in materia di obbligazioni contrattuali.

2. LA DISCIPLINA SULL'EDITORIA - LEGGE N. 62/2001
La carta stampata ha una sua propria disciplina sia in campo civilistico che penalistico. Il legislatore italiano, a seguito dell'attenzione pubblica destata dall'impiego notevole di riviste e di giornali telematici su siti nazionali ed alla circolazione di notizie comportanti spesso questioni in materia di violazione della privacy, del diritto d'autore, delle regole della concorrenza, della dignità personale, si è dovuto necessariamente interrogare su quale dovesse essere la corretta disciplina da applicare, ossia se la stessa tipica del giornale cartaceo oppure una nuova creata ad hoc. Naturalmente è stato preliminare comprendere la natura del mezzo di diffusione impiegato verificando le differenze e le affinità con la stampa tradizionale. Sulla scia delle recenti equiparazioni, sotto il profilo del valore giuridico, dei documenti informatici con quelli cartacei e della firma digitale con quella scritta, questo percorso legislativo ha portato a valorizzare di più le affinità tra strumento telematico e cartaceo, tanto da costruire una disciplina comune che facesse richiamo alla vecchia normativa tuttora vigente in materia di editoria, rappresentata dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'equiparazione tra stampa e internet è stata anche un tema portato dinanzi alle aule giudiziarie. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 8 agosto 1997, ha affermato espressamente che "la rete Internet, quale "sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche", e' equiparabile ad un organo di stampa", considerando il valore probatorio delle riproduzioni cartacee delle pagine elettroniche di cui si compone un sito Internet.
La definizione di giornale telematico poggia essenzialmente su due elementi quali la modalità e la periodicità con le quali la notizia viene diffusa al pubblico, riscontrabili nei commi 1 e 3 dell'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, intitolata "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416", che ha recentemente riformato il settore dell'editoria.
Il primo comma introduce un nuovo e più ampio concetto di prodotto editoriale, definito come "il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici." Il riferimento al prodotto editoriale informatico e telematico è evidente ed insito nella stessa definizione. Da un lato, si fa riferimento alla modalità con cui l'informazione viene raccolta, ossia attraverso la memorizzazione di un file di testo in un supporto informatico (hard disk, floppy disk, CD-Rom). Dall'altro lato, si fa riferimento alla modalità con cui la notizia è successivamente diffusa al pubblico, ossia al mezzo elettronico rappresentato dalla rete telematica.
Il terzo comma dell'art. 1 distingue il prodotto editoriale in base alla periodicità della pubblicazione e all'eventuale presenza di una testata che lo contraddistingua, ma detta anche una disciplina minima. Il dettato normativo è il seguente: "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948". La disciplina minima per il prodotto editoriale è quindi quella prevista dall'art. 2 della legge n. 47/1948 sulla stampa, che fissa indicazioni obbligatorie sugli stampati. "Ogni stampato - si legge al comma 1 dell'art. 2 - deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore." Stampato non equivale a giornale o periodico, per il quale vale la disposizione di cui al successivo comma 2, ma rappresenta in senso lato il prodotto editoriale, superando l'ostacolo dell'affermata contraddittorietà dei due concetti. La pubblicazione di uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero integra il reato di stampa clandestina (art. 16, comma 2), punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000..Per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere il comma 2 dell'art. 2 prescrive che essi debbano recare la indicazione:
- del luogo e della data della pubblicazione;
- del nome e del domicilio dello stampatore;
- del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
In caso di omissione o inesattezze nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 diverse da quelle oggetto del reato di stampa clandestina, si configurerà l'illecito amministrativo di cui all'art. 17 (sanzione pecuniaria sino a Lit. 100.000)
Si determinano così diversi livelli di disciplina, giacché l'art. 2 della legge n. 47/1948 deve necessariamente essere letto in armonia con l'art. 1 della legge n. 62/2001, così definiti:
1. Il prodotto editoriale occasionale o diffuso al pubblico con periodicità irregolare e non contraddistinto da alcuna testata (singolo stampato o numero unico) non richiede particolari adempimenti formali salvo quelli minimali dettati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 47/1948, quali l'indicazione del luogo e dell'anno della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
2. Il prodotto editoriale assimilabile ad un giornale, a pubblicazione delle agenzie d'informazioni e a un periodico deve osservare le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 47/1948, relative al luogo ed alla data della pubblicazione, al nome e al domicilio dello stampatore, al nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
3. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, pur osservando i predetti requisiti di natura generale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 47/1948, è soggetto ad una disciplina ulteriore e più restrittiva, rappresentata dagli obblighi di registrazione previsti dall'art. 5 della legge n. 47/1948 (art. 1, comma 3, legge n. 62/2001). L'art. 5 recita "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi." L'obbligo deve quindi essere adempiuto prima della pubblicazione del periodico o giornale, altrimenti si configura il reato di stampa clandestina nella fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 16 ("Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000"). L'indicazione di dati non conformi al vero configura il diverso reato penale di False dichiarazioni nella registrazione di periodici (art. 19), che punisce la condotta con la reclusione fino a due anni (pena prevista dall'art. 483 c.p. a cui si rinvia).
La testata giornalistica on line deve pertanto essere registrata in tribunale e indicare il luogo e la data della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile (Sul punto si legga "La registrazione delle testate on-line è un obbligo"di Franco Abruzzo, pubblicato su "Il sole 24ore" del 1.5.2001, pag. 16). L'individuazione dei detti obblighi di registrazione era stata riconosciuta precedentemente dal Tribunale di Roma con ordinanza del 6 novembre 1997, data la configurazione di un periodico pubblicato on line come un giornale a tutti gli effetti, soggetto agli obblighi previsti dalla legge. In tale caso, il requisito della periodicità regolare deve accompagnarsi necessariamente alla presenza di una testata identificativa. Di conseguenza, poiché il "giornale telematico" periodicamente pubblica attraverso il mezzo elettronico (il collegamento ad internet) le notizie memorizzate su supporti informatici, esso è un prodotto editoriale soggetto agli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 47/1948, nonché a quelli di cui all'art. 5 ove sia contraddistinto anche da una testata. Resistenze ad una visione che equipari il periodico on line a quello tradizionale o cartaceo non sono mancate. Il Tribunale di Napoli (Giud. Capasso), con decreto del 8 marzo 1997, ha affermato che "un periodico realizzato mediante l'impiego delle tecniche telematiche "on line" può essere registrato solo se stampato anche su supporto cartaceo". Secondo questo orientamento, il pericolo di una violazione della legge sull'editoria rappresentato dalla mancata registrazione sarebbe attuale solo nel caso in cui il periodico abbia una diffusione anche cartacea e materiale e quindi sia stampabile attraverso una stampante collegata al computer. In realtà il pericolo diventa attuale già con la diffusione telematica ed indipendentemente dall'ausilio di una stampante che non risulta necessaria. La finalità preventiva di atti di concorrenza sleale soddisfatta dalla registrazione della testata si identifica con la stessa ratio legis, valendo anche per il giornale telematico. Vi è da auspicarsi, semmai, una evoluzione della registrazione per i periodici on line che non passi necessariamente per un luogo fisico come il tribunale ma possa avvenire in un sito web appositamente creato.

3. LA DISCIPLINA SUL DIRITTO D'AUTORE - LEGGE N. 633/1941
Oltre alla definizione dettata dalla normativa sull'editoria, il giornale telematico assume rilevanza anche per la legge n. 633/1941 in tema di diritto d'autore, atteso che l'art. 3 annovera le riviste ed i giornali tra le opere collettive originali degne di protezione, nel caso in cui risultino dalla riunione di opere o di parti di opere aventi carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento per un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico. La concezione della rivista o del giornale telematico come opera dell'ingegno, tutelabile ai sensi della legge n. 633/1941, è stata sostenuta di recente dal Tribunale di Bari con un'ordinanza del 18 giugno 1998 ("Un giornale telematico, destinato a comparire su un proprio sito internet, è da considerare alla stregua di un'opera intellettuale di carattere creativo, tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore"), riprendendo un principio delineato dalla Suprema Corte secondo cui è sufficiente un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di estrinsecazione ad affermare l'esistenza di un'opera intellettuale di carattere creativo (Cass. Civ. 2.12.1993, n. 11953). In tal caso, assume carattere di creatività la stessa scelta del formato elettronico (la rete telematica) per la riproduzione e la pubblicazione delle opere riunite nel giornale (files di testo, grafici, musicali, audiovisivi) non preclusa dalla legge perché in linea con il suo spirito "aperto". Da un lato l'art. 1 lascia salvi il modo e la forma di espressione delle singole opere riunite nel giornale o nella rivista, dall'altro l'art. 16 contempla tra i mezzi idonei per la diffusione a distanza delle opere i cosiddetti mezzi analoghi al telegrafo, al telefono, alla radiodiffusione ed alla televisione, tra cui può farsi rientrare certamente la rete telematica nelle sue diverse applicazioni (internet, intranet, ecc.). Giova riconoscere che la qualificazione del giornale come opera collettiva creativa autonomamente tutelabile risale alla legge n. 633/1941, dal momento che la Convenzione di Berna, seppure non ancora ratificata in Italia, non lo riconosceva espressamente come opera dell'ingegno.
L'applicazione della legge sul diritto d'autore ad un giornale o ad una rivista è subordinata alla sussistenza dei requisiti individuati dall'art. 3, ovvero:
1. alla presenza al suo interno di opere o di parti di opere creative autonome, ossia frutto della creatività dell'autore indipendentemente dal loro inserimento nel giornale o nella rivista ed appartenenti a determinati generi indicati (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia), comprensivi di recente anche delle banche dati (art. 1) NOTA 1.
2. all'attività di scelta e di coordinamento delle opere o delle parti di opere autonome in funzione di uno scopo letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, svolta in genere dal direttore del giornale o della rivista.
La sussistenza dei sopra citati requisiti determina come effetto principale la creazione di un'opera collettiva autonoma, distinta dalle singole opere che la compongono, la cui tutela giuridica è autonoma rispetto alla tutela riconosciuta alle medesime. Detta asserzione si rinviene nel disposto dell'art. 3 ove si legge che "le opere collettive … sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". Autore del giornale telematico diventa il suo creatore, ossia colui che organizza e dirige la creazione dell'opera (art. 7) e che sceglie e coordina le singole opere da inserirvi (articoli, fotografie, musiche) in funzione di uno scopo, ossia il direttore del giornale, Detto diritto è però di mera natura non patrimoniale. Il direttore è una figura richiesta dalla legge sull'editoria (art. 1, comma 1, L. n. 47/1848) per ogni giornale o periodico ed è titolare non solo di situazioni giuridiche attive, quali appunto i diritti in tema di diritto d'autore, ma anche di situazioni passive, quali gli obblighi di responsabilità civile
Il diverso diritto di utilizzazione economica dell'opera collettiva, invece, spetta, salvo patto contrario, all'editore (art. 38), ovvero alla parte che stipula con l'autore dell'opera un contratto, quello appunto di edizione, in virtù del quale viene ceduto il diritto di pubblicare per le stampe per conto ed a spese dell'editore (art. 118) oppure altro diritto esclusivo. Sul punto bisogna osservare che il riferimento alla stampa come mezzo di destinazione della pubblicazione dell'opera desta perplessità se applicato alla rete telematica. La stampa o stampato è definito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 47/1948 come ogni riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione. Già un autorevole autore contestava l'assimilabilità del procedimento di pubblicazione di un dato sulla rete telematica a quello comportante l'impiego di un mezzo meccanico o fisico-chimico, rifiutando l'applicazione della normativa sulla stampa alla rete telematica. sebbene prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'editoria (NOTA 2). Tuttavia, la legge n. 62/2001, introducendo una nuova definizione di prodotto editoriale ed elevando così il mezzo elettronico a strumento idoneo alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico, ha di fatto esteso l'applicazione alla rete telematica delle disposizioni relative al settore dell'editoria, anche laddove siano richiamate da altre normative come quella in tema di diritto d'autore. La controparte contrattuale dell'editore non può che essere il titolare del diritto di utilizzazione economica della singola opera, ossia il suo autore, atteso che il direttore dell'opera collettiva è considerato solo autore morale e non ha pertanto alcun potere dispositivo dei diritti esclusivi di natura economica.
Agli autori delle singole opere, riconosciuti come collaboratori dell'opera collettiva, è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti e, in difetto, della legge (art. 38, 2° comma). Altre disposizioni regolamentano il rapporto di collaborazione sotto il profilo della tutela delle opere. Innanzitutto, può accadere che non esista un esplicito rapporto di collaborazione, ovvero che un terzo estraneo alla redazione del giornale o della rivista, senza precedenti accordi contrattuali, invii un articolo perché venga riprodotto e pubblicato sul sito web ospitante il giornale. L'art. 39, comma 1, asserisce che in tal caso l'autore riprende il diritto di disporre liberamente dell'articolo quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione. L'editore dovrà pertanto attivarsi in due modi:
1. per dare all'autore la notizia dell'accettazione dell'articolo entro un mese dall'invio;
2. per riprodurre l'articolo nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
La norma fa riferimento espresso al diritto di riproduzione che, qualora non vengano osservate le due condotte su indicate, tornerà nell'esclusiva disponibilità dell'autore, in ossequio al principio di libera ed autonoma disponibilità dei diritti di utilizzazione economica sancito dal combinato disposto degli articoli 19 e 107. Tuttavia, sussistono alcuni limiti che occorre evidenziare. Il primo è insito nel significato stesso del diritto di riprodurre, definito come quel diritto avente per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione (art. 13). Il riferimento a qualsiasi mezzo e ad ogni altro procedimento di riproduzione è un richiamo esplicito al mezzo informatico, perché un file di testo contenente un articolo può essere facilmente riprodotto numerosissime volte. La legge non menziona l'ipotesi dell'eventuale pubblicazione dell'articolo sul sito contro la volontà dell'autore. Viene fatto riferimento al solo fine dell'autore di veder riprodotta l'opera ma appare pressoché inutile e senza senso una riproduzione che non sia seguita da una pubblicazione, soprattutto se trattasi di un articolo meritevole e di un giornale con un buon bacino di lettori. In tal caso all'editore del giornale (opera collettiva) non spetta alcun diritto alla pubblicazione dell'opera qualora non sia stato espressamente autorizzato dall'autore, rimastone titolare esclusivo. Nel caso poi in cui non ci sia stato alcun consenso, neppure alla riproduzione dell'opera, il semplice invio di uno o più esemplari dell'opera sotto forma di files non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, compreso quello di pubblicazione (art. 109). Ne consegue che deve sempre e ragionevolmente in base alla disciplina codicistica (art. 1321 c.c.) sussistere un accordo volto alla cessione di uno o più diritti di utilizzazione economica, formalizzato da una proposta espressa dell'autore poi seguita dall'accettazione dell'editore. Il ruolo svolto dall'editore è centrale e non si sovrappone a quello del direttore del giornale. Quest'ultimo rimane l'autore e/o creatore del giornale e può tutelare il suo diritto sotto un profilo non patrimoniale, rivendicandone la paternità oppure impedendone la manomissione.
Altro diritto spettante all'autore di opere apparse in un giornale telematico è quello di riprodurli in altre riviste o giornali (art. 42). Per quanto riguarda le fotografie, dovrà essere applicata la corrispondente disciplina di cui al Capo V, Titolo II, della legge n. 633/1941 ma resta salvo il diritto spettante sulla singola opera (In merito alle fotografie vedi l'approfondimento pubblicato su questa stessa sezione di Newlaw).

4. PROFILI DI CONCORRENZA SLEALE
Il giornale telematico può rappresentare il mezzo per la pubblicazione di opere altrui riprodotte senza il consenso dell'autore, determinando l'insorgere di fattispecie lesive delle regole in materia di concorrenza. Può accadere che l'oggetto della pubblicazione o diffusione al pubblico mediante la rete telematica non sia un'opera dell'ingegno perché priva dei caratteri di creatività oppure che la fonte della riproduzione non sia un'opera creativa. Una notizia o informazione non è un'opera creativa e non è soggetta all'applicazione della legge sul diritto d'autore ad eccezione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale (art. 2598 c.c. e art. 101 della legge n. 633/1941). Un giornale on line può acquisire notizie già comparse in un giornale cartaceo oppure in un altro giornale telematico al fine di arricchire la propria carente rassegna stampa. Si rinvia alla monografia scritta da questi autori in materia di rassegne stampa on line e pubblicata su www.newlaw.it.


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NOTA 1
Laura Chimienti, Articoli di giornale nella tutela del diritto d'autore, in Rivista di diritto d'autore, n. 3/2001, p. 369. Secondo l'Autore, la mancanza di originalità e di creatività nella concezione della struttura di molti giornali telematici, rende loro applicabile la disciplina sulle banche dati (D.Lgs. n. 169/1999).

NOTA 2
Vincenzo Zeno Zencovich, "La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche", in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1998, p. 15.