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Novità introdotte dalla Comunitaria 2001 in tema di diritto d'autore

a cura di Annamaria Galeone

settembre 2003

Il 20 febbraio 2002 è stata approvata dalla Camera la Comunitaria 2001. Tra le varie disposizioni di recepimento, è di fondamentale importanza l'art. 30, che ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2001/29/CE (Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).(NOTA 1) Rivestono particolare interesse le previsioni di questo articolo che riguardano la disciplina giuridica e la tutela del diritto d'autore, nell'ipotesi di diffusione di opere o materiale protetto attraverso internet. In particolare:
- Alla lettera a) dell'art. 30, si chiede al governo di "ridefinire l'oggetto" del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, che dovrà ricomprendere anche le forme di riproduzione dell'opera protetta indirette, temporanee o parziali. L'art. 2 della direttiva indica genericamente agli stati membri di "riconoscere" il diritto esclusivo di riproduzione, in qualsiasi modo e forma, agli autori delle opere e agli altri soggetti in esso elencati. In Italia, tale diritto era già stato riconosciuto come esclusivo all'autore dell'opera (art. 13 della legge 633/1941), quindi dovrà esserne soltanto ridefinito ed ampliato l'oggetto.
- Alla lettera b) si chiede di ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore "anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti". (confr. art. 16 legge 633/1941); viene recepita la finalità, indicata dall'art. 3 della direttiva, di prestare una adeguata protezione giuridica alle opere che vengono trasmesse in rete, riconoscendo agli autori il diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne qualsiasi comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione "on demand" - espressione con la quale si mette in risalto la circostanza che l'utente singolo, che fa parte del pubblico, può avere accesso all'opera dal luogo e dal momento che sceglie individualmente. Viene stabilito quindi, come criterio da adoperare per fornire una tutela adeguata anche alle opere diffuse on line, quello di aggiornare il contenuto del diritto di comunicazione al pubblico, includendovi la diffusione attraverso internet.
- Alla lettera d) dell'art. 30, è invece riproposta la questione dell'esaurimento del diritto di distribuzione dell'opera (artt. 17 legge 633/1941) dopo la prima vendita: si chiede infatti di ridefinire la portata di tale diritto "rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea". La finalità da perseguire, indicata dalla direttiva, è quella di tutelare il diritto esclusivo dell'autore di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto materiale, o delle copie della stessa, puntualizzando che lo stesso si esaurisce solo nel caso in cui la prima vendita (o il primo trasferimento di proprietà) sia posta in essere da parte del titolare del diritto o con il suo consenso. Il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione non dovrebbe invece sussistere per l'ipotesi dei "servizi on line".
- Alla lettera e) viene chiesto al governo di ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, attraverso le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva. Ai sensi di questo articolo, una prima eccezione ai sopracitati diritti esclusivi costituiscono "gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio, che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali". Rientrano nella prima fattispecie gli atti che supportano la navigazione in rete, quali ad esempio gli "internet temporary files"; rientrano nella seconda fattispecie le copie "cache". La direttiva indica due limiti all'applicazione di tali eccezioni: in primo luogo, non devono travalicare i limiti del normale sfruttamento dell'opera; inoltre, non devono arrecare nessun pregiudizio al titolare della stessa. L'art 30 recepisce tale indicazione, stabilendo che, nell'applicazione di queste due fattispecie, rimane comunque salva in via generale l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme a tutela del diritto d'autore.
- La lettera f) dell'art. 30 ha ad oggetto la protezione giuridica del diritto d'autore contro la "elusione dei meccanismi tecnologici": in questo caso, viene chiesto al governo di "rideterminare" il regime giuridico di tale protezione. L'art. 6 della direttiva definisce come "misure tecnologiche" tutti i dispositivi rivolti ad impedire atti sulle opere protette, non autorizzati dal titolare delle stesse. Queste misure sono considerate "efficaci" nel caso in cui il titolare controlli l'utilizzo dell'opera attraverso un meccanismo di protezione (ad es. cifratura). Il regime giuridico di tutela dovrà quindi sostanzialmente essere rivolto a contrastare le attività illegali che hanno come scopo quello di realizzare o agevolare l'elusione della misura di protezione, e specificamente impedire la fabbricazione e commercializzazione di prodotti che siano stati destinati a tale uso.
- Viene infine chiesto alla lettera g) di "prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti". Questa tutela ha come oggetto le informazioni (che identifichino l'opera protetta, l'autore, o forniscano le condizioni di utilizzo della stessa), la cui rimozione o alterazione integri una violazione del diritto d'autore. Lo scopo perseguito dall'art. 7 della direttiva è quello di incoraggiare la distribuzione delle opere protette via internet, contrastando i comportamenti illeciti rivolti ad eliminare o modificare le informazioni apposte in forma elettronica a protezione del diritto d'autore.

Dalla breve disamina di queste disposizioni, emerge chiaramente che l'obiettivo posto dalla direttiva europea, è quello di aggiornare e rafforzare la tutela del diritto d'autore, approntando nuovi mezzi di protezione per le opere diffuse attraverso internet. Il risultato che si otterrà, in un'ottica globale, sarà quello di incoraggiare la comunicazione attraverso la rete, favorendo di conseguenza lo sviluppo dell'information technology.

NOTE
(1) Ad eccezione dei casi previsti nell'art. 11 che riforma la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281), la direttiva non modifica le disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e quelle in materia di tutela giuridica di software e banche dati.