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LE WEB RASSEGNE/STAMPA

a cura di Francesco Iperti

n un periodo in cui le leggi sull'editoria sono oggetto di pesanti critiche, appare opportuno dedicare un breve spazio alle regole che disciplinano le rassegne stampa online; attività che è spesso riscontrabile anche in siti di commercio elettronico. 
In primo luogo occorre ricordare, che (nella maggior parte dei casi) anche alle rassegne stampa su Internet si applica la recente modifica alla legge sull'editoria e che quindi le stesse dovranno, per esempio, essere registrate presso la cancelleria del Tribunale, dotarsi di un direttore responsabile e così via. Nel presente articolo si vuole analizzare la liceità delle rassegne stampa in relazione alla legge sul diritto d'autore. 
Le stesse sono sicuramente lecite qualora l'attività sia svolta dietro espressa autorizzazione degli editori delle riviste dalle quali sono estratti gli articoli, successivamente reimpiegati nelle rassegne stampa. Le questioni giuridiche nascono qualora s'intenda realizzare una rassegna stampa (seppur gratuita) mediante la sistematica e completa estrazione di articoli da riviste edite da terzi, senza la preventiva autorizzazione degli editori.

PRINCIPI GENERALI
In primo luogo si deve ricordare che la legge sul diritto d'autore pone un divieto generale di riproduzione dell'opera giornalistica, con qualsiasi mezzo.
L'art. 13 della legge sul diritto d'autore (in seguito l.d.a.) spiega che per riproduzione bisogna intendere la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo; è chiaro che la memorizzazione su un sito Internet di articoli estratti da riviste è da qualificarsi come attività di riproduzione. Si ricorda che l'illecita riproduzione di opera altrui è sanzionata penalmente.
L'art. 65 della l.d.a. prevede un'eccezione alla regola, in merito agli articoli di attualità, a carattere politico, economico, religioso (l'elenco è da considerarsi tassativo). Di detti articoli è possibile la riproduzione se la stessa non è stata espressamente vietata dall'editore o dall'autore, purché sia citata la fonte e il nome dell'autore.
È, inoltre, lecita la riproduzione di mere informazioni e notizie, salvo che si configuri un'attività di diffusione sistematica e a scopo di lucro.
Con il termine "notizia" deve intendersi l'atto di porre a conoscenza del pubblico ciò che lo stesso ignorava, perché l'avvenimento non è ancora accaduto o ignoto; concetto diverso da quello di "articolo", che è uno strumento per informare, alla cui base può esserci (ma anche non esserci) una notizia.

GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza che si è occupata di questioni inerenti le rassegne stampa online ha molto insistito sulla corretta applicazione delle regole dettate in materia di concorrenza. Il tribunale di Genova (sent. 3.12.97) ha evidenziato che l'attività - non autorizzata - di offrire sistematicamente ai propri lettori la produzione di altre case editrici non è conforme alla correttezza professionale: è vietato utilizzare l'opera altrui, appropriandosi sistematicamente dei relativi vantaggi a fronte dei quali non si sopporta alcun onere.
La sentenza in esame ha sostenuto la sussistenza della concorrenza sleale qualora:
* la pubblicazione della rassegna stampa online avvenga senza far trascorrere alcun apprezzabile lasso di tempo dalla pubblicazione del giornale dal quale sono estratti gli articoli; 
* la quantità di informazione contenuta nella rassegna stampa online sia la medesima del giornale, con una perfetta sovrapponibilità del contenuto dell'informazione medesima. 
In merito all'art. 101 della l.d.a. che permette la riproduzione di mere informazioni e notizie è stato ritenuto ricorrente lo scopo di lucro anche quando unico effetto dell'attività di riproduzione sia la riduzione del guadagno della testata giornalistica dalla quale sono estratti gli articoli: in sostanza, non si può creare una rassegna di articoli, che eviti al cliente di andare a cercare l'articolo sulla rivista "originale", in modo tale da ridurre le potenzialità di vendita di quest'ultima (Ordinanza Trib. Milano, 8.4.97).

CONVENZIONE DI BERNA
È bene però chiarire un altro aspetto: il termine "rassegna stampa", secondo quanto evidenziato dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie, è "un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo".
Questo tipo di rassegna stampa, e questo soltanto, è perfettamente lecito, perché costituisce uno strumento informativo e, contemporaneamente, promozionale per le riviste richiamate.
È questo l'unico tipo di rassegna stampa realmente configurabile, perché la riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione di "rassegna stampa".
Bisogna tuttavia ricordare che l'art. 70 l.d.a. specifica i limiti alla libera utilizzazione dell'opera altrui per mezzo di riassunti, citazioni o riproduzione: queste operazioni sono consentite se fatte per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento, nei limiti giustificati da tali finalità; purchè, si precisa, "non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera". Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani devono sempre riportare il titolo dell'opera, i nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera.

CONCLUSIONI
Si conclude rilevando come l'attività di rassegna stampa, salvo che non sia espressamente autorizzata dagli editori delle riviste oggetto di estrazione, debba essere svolta entro limiti precisi.
In primo luogo bisogna evitare di ledere i diritti d'autore. Inoltre, qualora la rassegna stampa riguardi mere informazioni e notizie o articoli di attualità, a carattere politico, economico, religioso, bisogna tener presente che è "sleale" dal punto di vista concorrenziale utilizzare le riviste altrui (diminuendo i lettori della medesima), appropriandosi sistematicamente dei relativi vantaggi a fronte dei quali non si sopporta alcun onere.