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PRIVACY
E SIAE NELL’AGENDA 2004
Le
date da ricordare per rispettare la normativa dettata
in materia di Privacy e adempimenti Siae.
LE
INFORMATIVE PRIVACY SI RINNOVANO
Alla mezzanotte del 31 dicembre 2003 è entrato
in vigore il nuovo Codice sulla Privacy. E’
dunque tempo di modificare le informative, le nomine
ed i consensi redatti “ai sensi della L. 675/96”.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice sulla
Privacy, infatti, la “vecchia” legge sulla
privacy è stata abrogata, ed ogni riferimento
alla stessa va sostituito con i riferimenti al nuovo
“Codice”.
In verità le modifiche da apportare non sono
sostanziali. Con il nuovo Codice della Privacy, l’”informativa”
deve indicare le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati; la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
la descrizione dei diritti dell’interessato
(ossia il diritto ad ottenere informazioni sui dati
trattati, il diritto a rettificare o chiedere la cancellazione
dei dati ed ogni altro diritto previsto dall’art.
7 del codice sulla Privacy); gli estremi identificativi
del titolare e del responsabile. Quando il titolare
ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato
un responsabile per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti, deve essere indicato
tale responsabile. Solo queste ultime informazioni
sono state rese obbligatorie dal Codice della Privacy,
rispetto alla precedente normativa.
Da rilevare è la circostanza che, in numerose
informative, erano (e sono) presenti espliciti riferimenti
ad articoli della L. 675/96, soprattutto all’art.
13 che era quello relativo ai diritti dell’interessato;
molto spesso, infatti, invece di ripetere pedissequamente
detti diritti, si è preferito fare un generico
rimando a tale articolo per risparmiare spazio e rendere
meno corpose le informative. Ecco quindi che è
necessario riformulare detti riferimenti tenendo presente
la tabella di corrispondenza che si riporta a fianco,
nella quale sono indicati i nuovi articoli del Codice
e la collocazione di quelli previgenti.
LE MISURE DI SICUREZZA
La scadenza per l’entrata in vigore delle nuove
misure minime di sicurezza è prevista per giugno
2004. Per quella data occorrerà essere pronti
ad implementare ciò che viene previsto negli
allegati del codice al fine di evitare l'arresto sino
a due anni o l'ammenda da diecimila a cinquantamila
euro, ossia le sanzioni previste per omessa adozione
di misure minime di sicurezza.
LE SCADENZE SIAE: LA LIQUIDAZIONE DEL “COMPENSO
PER COPIA PRIVATA”
Notevoli perplessità ha suscitato l’applicazione
pratica del “compenso per copia privata”
a cui sono assoggettati da circa sei mesi gli apparecchi
di registrazione ed i supporti vergini. In pratica
si tratta di una maggiorazione sul prezzo che deve
essere corrisposta alla Siae per “indennizzare”
gli autori delle perdite subite a seguito delle “copie
private” realizzate dalle persone fisiche grazie
agli apparecchi di registrazione (masterizzatori e
recorder). In questa sede si ricorda che il fabbricante
o l’importatore devono corrispondere il compenso
alla Siae a seguito della cessione dei supporti e
degli apparecchi stessi. Qualora detti soggetti non
vi provvedano, sarà solidalmente obbligato
nei confronti della Siae anche il distributore.
Fabbricanti e importatori sono tenuti a presentare
alla SIAE una dichiarazione trimestrale utilizzando
il tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto
dalla stessa SIAE (si consiglia di consultare www.siae.it),
nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei
compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di
registrazione e di supporto vergine.
I termini per la presentazione delle dichiarazioni
trimestrali, che dovranno essere trasmessi via e-mail
all’indirizzo copiaprivata@siae.it, sono:
- 15 giugno per gli apparecchi di registrazione e
i supporti vergini ceduti nel corso del primo trimestre
solare (gennaio-marzo) di ciascun anno;
- 15 settembre per gli apparecchi di registrazione
e i supporti vergini ceduti nel corso del secondo
trimestre solare (aprile-giugno) di ciascun anno;
- 15 dicembre per gli apparecchi di registrazione
e i supporti vergini ceduti nel corso del terzo trimestre
solare (luglio-settembre) di ciascun anno;
- 15 marzo dell’anno successivo per gli apparecchi
di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso
del quarto trimestre solare (ottobre-dicembre) di
ciascun anno.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione,
i fabbricanti e gli importatori corrisponderanno alla
SIAE il compenso dovuto per il trimestre cui la dichiarazione
stessa si riferisce, a mezzo accredito con valuta
prefissata sul conto corrente bancario.
TAVOLA
DI CORRISPONDENZA
FRA CODICE PRIVACY E L. 675/96
TIPOLOGIA |
CODICE
PRIVACY
D.Lg
196/03 |
RIFERIMENTI PRECEDENTI
Legge
675/96 |
Diritti
dell'interessato |
Art. 7 |
Art.
13 |
Esercizio dei diritti |
Art. 8 |
Art.
14 |
Informativa |
Art. 13 |
Art.
10 |
Consenso |
Art. 23 |
Art.
11 |
Casi di esclusione |
Art. 24 |
Art.
12 |
Garanzie
per dati sensibili |
Art. 26
|
Art.
22 |
Responsabile
del trattamento |
Art.29 |
Art.
8 |
Incaricati
del trattamento |
Art. 30
|
Art. 8 comma 5
Art. 19 |
Notificazione |
Art. 37 |
Art. 7 |
Trasferimenti
dati all'estero |
Artt. 42, 43,
44 e 45 |
Art. 28 |
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