Articoli e dottrina
 
   
 

PRIVACY E SIAE NELL’AGENDA 2004

Le date da ricordare per rispettare la normativa dettata in materia di Privacy e adempimenti Siae.

LE INFORMATIVE PRIVACY SI RINNOVANO
Alla mezzanotte del 31 dicembre 2003 è entrato in vigore il nuovo Codice sulla Privacy. E’ dunque tempo di modificare le informative, le nomine ed i consensi redatti “ai sensi della L. 675/96”. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice sulla Privacy, infatti, la “vecchia” legge sulla privacy è stata abrogata, ed ogni riferimento alla stessa va sostituito con i riferimenti al nuovo “Codice”.
In verità le modifiche da apportare non sono sostanziali. Con il nuovo Codice della Privacy, l’”informativa” deve indicare le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; la descrizione dei diritti dell’interessato (ossia il diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati, il diritto a rettificare o chiedere la cancellazione dei dati ed ogni altro diritto previsto dall’art. 7 del codice sulla Privacy); gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, deve essere indicato tale responsabile. Solo queste ultime informazioni sono state rese obbligatorie dal Codice della Privacy, rispetto alla precedente normativa.
Da rilevare è la circostanza che, in numerose informative, erano (e sono) presenti espliciti riferimenti ad articoli della L. 675/96, soprattutto all’art. 13 che era quello relativo ai diritti dell’interessato; molto spesso, infatti, invece di ripetere pedissequamente detti diritti, si è preferito fare un generico rimando a tale articolo per risparmiare spazio e rendere meno corpose le informative. Ecco quindi che è necessario riformulare detti riferimenti tenendo presente la tabella di corrispondenza che si riporta a fianco, nella quale sono indicati i nuovi articoli del Codice e la collocazione di quelli previgenti.

LE MISURE DI SICUREZZA
La scadenza per l’entrata in vigore delle nuove misure minime di sicurezza è prevista per giugno 2004. Per quella data occorrerà essere pronti ad implementare ciò che viene previsto negli allegati del codice al fine di evitare l'arresto sino a due anni o l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro, ossia le sanzioni previste per omessa adozione di misure minime di sicurezza.

LE SCADENZE SIAE: LA LIQUIDAZIONE DEL “COMPENSO PER COPIA PRIVATA”
Notevoli perplessità ha suscitato l’applicazione pratica del “compenso per copia privata” a cui sono assoggettati da circa sei mesi gli apparecchi di registrazione ed i supporti vergini. In pratica si tratta di una maggiorazione sul prezzo che deve essere corrisposta alla Siae per “indennizzare” gli autori delle perdite subite a seguito delle “copie private” realizzate dalle persone fisiche grazie agli apparecchi di registrazione (masterizzatori e recorder). In questa sede si ricorda che il fabbricante o l’importatore devono corrispondere il compenso alla Siae a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi. Qualora detti soggetti non vi provvedano, sarà solidalmente obbligato nei confronti della Siae anche il distributore.
Fabbricanti e importatori sono tenuti a presentare alla SIAE una dichiarazione trimestrale utilizzando il tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto dalla stessa SIAE (si consiglia di consultare www.siae.it), nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine.
I termini per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali, che dovranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo copiaprivata@siae.it, sono:
- 15 giugno per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del primo trimestre solare (gennaio-marzo) di ciascun anno;
- 15 settembre per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del secondo trimestre solare (aprile-giugno) di ciascun anno;
- 15 dicembre per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del terzo trimestre solare (luglio-settembre) di ciascun anno;
- 15 marzo dell’anno successivo per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del quarto trimestre solare (ottobre-dicembre) di ciascun anno.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, i fabbricanti e gli importatori corrisponderanno alla SIAE il compenso dovuto per il trimestre cui la dichiarazione stessa si riferisce, a mezzo accredito con valuta prefissata sul conto corrente bancario.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA
FRA CODICE PRIVACY E L. 675/96

TIPOLOGIA

CODICE PRIVACY

D.Lg 196/03

RIFERIMENTI PRECEDENTI

Legge 675/96

Diritti dell'interessato

Art. 7

Art. 13

Esercizio dei diritti

Art. 8

Art. 14

Informativa

Art. 13

Art. 10

Consenso

Art. 23

Art. 11

Casi di esclusione

Art. 24

Art. 12

Garanzie per dati sensibili

Art. 26

Art. 22

Responsabile del trattamento

Art.29

Art. 8

Incaricati del trattamento

Art. 30

Art. 8 comma 5

Art. 19

Notificazione

Art. 37

Art. 7

Trasferimenti dati all'estero

Artt. 42, 43, 44 e 45

Art. 28