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I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI SUL SOFTWARE

a cura di Francesco Iperti

SANZIONI PENALI

Duplicazione abusiva per profitto

La legge 248/2000 ha modificato in maniera sostanziale l'art. 171 - bis della l.d.a. che punisce l'illecito maggiormente commesso sul software, ossia la duplicazione abusiva. Nella nuova formulazione dell'articolo suindicato è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da cinque a trenta milioni per chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae.

Le medesime pene si applicano se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore (ad esempio, chiavi hardware o software ossia meccanismi logici o meccanici che vengono associati alla singola copia del programma  ed impediscono -di fatto- la duplicazione del medesimo ). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Si sottolinea che la precedente versione dell'art. 171 - bis della l.d.a., prevedeva sanzioni penali solo per i comportamenti criminosi posti in essere a scopo di lucro, ossia allo scopo di accrescere il patrimonio del reo e non allo scopo di risparmiare sulla spesa dell'acquisto. Diversi commentatori (ed alcuni giudici, vds nella documentazione le sentenze del pretore di Cagliari e del Tribunale di Torino) non ritenevano, che la disposizione legislativa fosse applicabile a coloro (di solito piccoli clienti finali) che duplicavano abusivamente il software al solo scopo di risparmiare sul prezzo d'acquisto. Il nuovo testo legislativo, invece, prevedendo sanzioni per chi pone in essere i suindicati comportamenti "per trarne profitto", elimina la distinzione suindicata ed ammette che possano essere passibili di gravi sanzioni penali anche coloro che duplicano abusivamente software (o banche dati) al solo scopo di risparmiare sul prezzo di acquisto.

Pena ancora più severa è prevista  (reclusione da uno a quattro anni) per chi duplica o pone in commercio abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore.

 

Noleggio abusivo a fini di lucro

L'art. 171 - quater della l.d.a. stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore;

L'articolo va letto insieme all'Art. 18-bis che disciplina il diritto esclusivo di noleggio e prestito nel quale si precisa che detto diritto di controllare il noleggio o il prestito non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere tutelate dalla l.d.a..

In altre parole, Il distributore che acquisisce legittimamente la copia di un programma (ad es. mediante contratto di compravendita), non può successivamente locarla senza l'espressa autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi, qualora ciò accada rischia la pena in oggetto.

 

Duplicazione abusiva a qualsiasi scopo

Nell'ambito delle sanzioni penali è da ricordare anche il dettato dell'art. 171, lett. a), della l.d.a., il quale prevede la multa da 100.000 lire a 4 milioni di lire per chiunque abusivamente, a qualsiasi scopo, riproduce o pone in commercio una opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore (e quindi anche il software).

Ulteriore norma applicabile nell'ambito delle attività illecite (penalmente rilevanti) compiute ai danni dei titolari dei diritti esclusivi sul software si riscontra al punto d) del medesimo art. 171, laddove è sempre prevista una multa massima di lire quattro milioni per chiunque riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre.

 Sanzioni relative al bollino Siae

Il punto d), del primo comma, dell'art. 171 - ter prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da cinque a trenta milioni di lire per chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato. Tale sanzione è naturalmente applicabile ai cd multimediali nei quali sia stata riprodotta una opera audiovisiva per intero (o comunque oltre il 50%).

La medesima sanzione suindicata si applica a chi produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

L'art. 171 - septies della l.d.a. prevede le stesse sanzioni previste dall'art. 171 - ter per i produttori di software o per gli importatori dei supporti contenenti programmi non soggetti a contrassegno Siae, i quali non comunichino alla Siae, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

 Attenuanti per i pirati pentiti

Fra le pieghe della nuova legge emerge anche una disciplina particolarmente favorevole per i pirati "pentiti". Il nuovo articolo 171 - novies della ld.a., prevede infatti che la pena sia diminuita da un terzo alla metà e che non si applichino le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia contestata dall'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici, o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione di reati. La disposizione in esame precisa che gli "sconti" di pena non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 Per i rivenditori

La previsione di sanzioni amministrative -che vanno ad aggiungersi alle sanzioni penali- rappresenta l'autentica novità della legge che ha recentemente modificato la l.d.a.. Il nuovo articolo 174 - bis prevede infatti una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a duecentomila lire per chiunque violi le disposizioni penali previste dalla legge sul diritto d'autore. Detta sanzione amministrativa si applica nella misura suindicata per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Qualora i reati suindicati vengano commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di una attività soggetta ad autorizzazione, è prevista l'ulteriore sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale, che può avvenire anche nel corso dell'indagine penale e non solo a seguito di condanna. La legge prevede infatti che il pubblico ministero -durante l'esercizio dell'azione penale- debba comunicare gli elementi in suo possesso al questore, il quale può disporre la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. In caso di condanna per un reato previsto dalla legge sul diritto d'autore è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di recidiva, viene disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Per l'utente finale

Oltre alla sanzione amministrativa suindicata, ulteriore minima sanzione è prevista per l'utente finale scoperto ad acquistare, utilizzare o noleggiare un software non conforme alle disposizioni della l.d.a. (ad es. duplicato abusivamente). In questo caso, purchè il fatto non sia da inquadrare come un reato previsto dalla legge sul diritto d'autore, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila, unitamente alle sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale; in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa può essere aumentata fino a due milioni, la pubblicazione della sentenza può avvenire anche su più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo.