I
REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI SUL SOFTWARE
a
cura di Francesco Iperti
SANZIONI
PENALI
La
legge 248/2000 ha modificato in maniera sostanziale
l'art. 171 - bis della l.d.a. che punisce l'illecito
maggiormente commesso sul software, ossia la duplicazione
abusiva. Nella nuova formulazione dell'articolo suindicato
è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e
la multa da cinque a trenta milioni per chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore
o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati
dalla Siae.
Le
medesime pene si applicano se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratore (ad
esempio, chiavi hardware o software ossia meccanismi
logici o meccanici che vengono associati alla singola
copia del programma ed impediscono -di fatto- la duplicazione del medesimo). La pena non è inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
Si
sottolinea che la precedente versione dell'art. 171
- bis della l.d.a., prevedeva sanzioni penali solo
per i comportamenti criminosi posti in essere a scopo
di lucro, ossia allo scopo di accrescere il patrimonio
del reo e non allo scopo di risparmiare sulla spesa
dell'acquisto. Diversi commentatori (ed alcuni giudici,
vds nella documentazione le sentenze del pretore di
Cagliari e del Tribunale di Torino) non ritenevano,
che la disposizione legislativa fosse applicabile
a coloro (di solito piccoli clienti finali) che duplicavano
abusivamente il software al solo scopo di risparmiare
sul prezzo d'acquisto. Il nuovo testo legislativo,
invece, prevedendo sanzioni per chi pone in essere
i suindicati comportamenti "per trarne profitto",
elimina la distinzione suindicata ed ammette che possano
essere passibili di gravi sanzioni penali anche coloro
che duplicano abusivamente software (o banche dati)
al solo scopo di risparmiare sul prezzo di acquisto.
Pena
ancora più severa è prevista
(reclusione da uno a quattro anni) per chi
duplica o pone in commercio abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore.
L'art.
171 - quater della l.d.a. stabilisce che, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, è punito con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire
un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente
ed a fini di lucro concede in noleggio o comunque
concede in uso a qualunque titolo, originali, copie
o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate
dal diritto d'autore;
L'articolo
va letto insieme all'Art. 18-bis che disciplina il
diritto esclusivo di noleggio e prestito nel quale
si precisa che detto diritto di controllare il noleggio
o il prestito non si esaurisce con la vendita o con
la distribuzione in qualsiasi forma degli originali,
di copie o di supporti delle opere tutelate dalla
l.d.a..
In
altre parole, Il distributore che acquisisce legittimamente
la copia di un programma (ad es. mediante contratto
di compravendita), non può successivamente locarla
senza l'espressa autorizzazione del titolare dei diritti
esclusivi, qualora ciò accada rischia la pena in oggetto.
Nell'ambito
delle sanzioni penali è da ricordare anche il dettato
dell'art. 171, lett. a), della l.d.a., il quale prevede
la multa da 100.000 lire a 4 milioni di lire per chiunque
abusivamente, a qualsiasi scopo, riproduce o pone
in commercio una opera tutelata dalla legge sul diritto
d'autore (e quindi anche il software).
Ulteriore
norma applicabile nell'ambito delle attività illecite
(penalmente rilevanti) compiute ai danni dei titolari
dei diritti esclusivi sul software si riscontra al
punto d) del medesimo art. 171, laddove è sempre prevista
una multa massima di lire quattro milioni per chiunque
riproduce un numero di esemplari maggiore di quello
che aveva il diritto di riprodurre.
Sanzioni
relative al bollino Siae
Il
punto d), del primo comma, dell'art. 171 - ter prevede
la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da
cinque a trenta milioni di lire per chiunque, a fini
di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo
o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.
Tale sanzione è naturalmente applicabile ai cd multimediali
nei quali sia stata riprodotta una opera audiovisiva
per intero (o comunque oltre il 50%).
La
medesima sanzione suindicata si applica a chi produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in
commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo
sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere
le misure di protezione del diritto d'autore o dei
diritti connessi.
L'art.
171 - septies della l.d.a. prevede le stesse sanzioni
previste dall'art. 171 - ter per i produttori di software
o per gli importatori dei supporti contenenti programmi
non soggetti a contrassegno Siae, i quali non comunichino
alla Siae, entro trenta giorni dalla data di immissione
in commercio sul territorio nazionale o di importazione,
i dati necessari alla univoca identificazione dei
supporti medesimi.
Attenuanti
per i pirati pentiti
Fra
le pieghe della nuova legge emerge anche una disciplina
particolarmente favorevole per i pirati "pentiti".
Il nuovo articolo 171 - novies della ld.a., prevede
infatti che la pena sia diminuita da un terzo alla
metà e che non si applichino le pene accessorie a
colui che, prima che la violazione gli sia contestata
dall'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente
o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
consente l'individuazione del promotore o organizzatore
dell'attività illecita, di altro duplicatore o di
altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli
quantità di supporti audiovisivi e fonografici, o
di strumenti o materiali serviti o destinati alla
commissione di reati. La disposizione in esame precisa
che gli "sconti" di pena non si applicano
al promotore o organizzatore delle attività illecite.
Per
i rivenditori
La
previsione di sanzioni amministrative -che vanno ad
aggiungersi alle sanzioni penali- rappresenta l'autentica
novità della legge che ha recentemente modificato
la l.d.a.. Il nuovo articolo 174 - bis prevede infatti
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto
della violazione, in misura comunque non inferiore
a duecentomila lire per chiunque violi le disposizioni
penali previste dalla legge sul diritto d'autore.
Detta sanzione amministrativa si applica nella misura
suindicata per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
Qualora
i reati suindicati vengano commessi nell'ambito di
un esercizio commerciale o di una attività soggetta
ad autorizzazione, è prevista l'ulteriore sanzione
amministrativa accessoria della chiusura temporanea
dell'esercizio commerciale, che può avvenire anche
nel corso dell'indagine penale e non solo a seguito
di condanna. La legge prevede infatti che il pubblico
ministero -durante l'esercizio dell'azione penale-
debba comunicare gli elementi in suo possesso al questore,
il quale può disporre la sospensione dell'esercizio
o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a tre mesi. In caso di condanna
per un reato previsto dalla legge sul diritto d'autore
è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio
o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.
In caso di recidiva, viene disposta la revoca della
licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività.
Oltre
alla sanzione amministrativa suindicata, ulteriore
minima sanzione è prevista per l'utente finale scoperto
ad acquistare, utilizzare o noleggiare un software
non conforme alle disposizioni della l.d.a. (ad es.
duplicato abusivamente). In questo caso, purchè il
fatto non sia da inquadrare come un reato previsto
dalla legge sul diritto d'autore, è prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire trecentomila, unitamente
alle sanzioni accessorie della confisca del materiale
e della pubblicazione del provvedimento su un giornale
quotidiano a diffusione nazionale; in caso di recidiva
o di fatto grave per la quantità delle violazioni
o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa può essere aumentata fino a due milioni,
la pubblicazione della sentenza può avvenire anche
su più giornali quotidiani a diffusione nazionale
o su uno o più periodici specializzati nel settore
dello spettacolo.
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