A cura di :  
 

FRANCESCO IPERTI

Avvocato, docente di Luiss Management e HP Educational, pubblica da dieci anni articoli e monografie su riviste cartacee ed on-line dedicate alle problematiche di diritto ed information technology

curriculum vitae

 
   
     
   
  La disciplina giuridica della firma digitale e del documento informatico
In virtù dell'art. 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59, ”gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. La copiosa normativa emanata successivamente al comma suindicato si è preoccupata di disciplinare ed attuare detto astratto principio, definendo il "valore" giuridico e probatorio del documento elettronico e le modalità della sua formazione..
 
   
 

I CERTIFICATORI
Nell'ambito dell'impianto normativo dedicato alle firme elettroniche, notevole rilevanza assumono i c.d. "certificatori".
Con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10, la figura del certificatore ha subito rilevanti modifiche quanto a ruolo e modalità operative. Detto decreto, infatti, ha recepito la Direttiva 93/1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme “elettroniche”. Obiettivo dell’Unione Europea era, ed è, quello di diffondere i sistemi di firma elettronica, liberalizzando i servizi di certificazione.

 
   
  La firma digitale, la procura e i contratti di trading online, mutuo, conto corrente, apertura di credito
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). La valutazione circa la possibilità di redigere procure in forma elettronica dipende, pertanto, dal contratto che il rappresentante deve concludere. Si rileva, peraltro, che alcuni autori sostengono che la procura speciale (ossia la procura efficace solo per un determinato atto) non possa essere redatta in forma elettronica in quanto può essere duplicata infinite volte e sarebbe pertanto utilizzabile per un numero illimitato di atti uguali (ad es. la vendita di un certo bene a molti acquirenti). Coloro che sostengono detta tesi ammettono invece la possibilità di redigere informaticamente la procura generale (della quale si utilizza una copia autentica, informaticamente rappresentabile).
 
   
  BASSANINI - LEGGE 15 marzo 1997, n. 59
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; i criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Gi schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
 
   
     
   
 
 
 


Pubblicate le nuove regole tecniche per il documento informatico

 
 
 
     
 
FIRMA DIGITALE E FIRME ELETTRONICHE
Giusella Finocchiaro
Editore Giuffrè 2003 – pagg. 266