Articoli e dottrina
 
   
 

La legge del WI-FI

Approvate a fine maggio 2003 le regole relative alla fornitura del servizio di Wi-fi.
In realtà, il decreto emanato dal Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it) fissa le condizioni per il conseguimento dell’autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN (nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz), dell’accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali.
Colui che intende fornire il servizio di Wi-fi, deve presentare al Ministero delle Comunicazioni una comunicazione/domanda (il cui fac-simile è allegato al decreto normativo), che costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione. Si tratta di una sorta di “autocertificazione”, che permette di ottenere immediatamente l’autorizzazione allo svolgimento del servizio. Unitamente alla dichiarazione bisogna depositare il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia, nonché il certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione

Requisiti per la fornitura del servizio
La dichiarazione da presentare al Ministero, deve contenere di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle numerose condizioni poste dal Ministero per poter fornire il servizio. I requisiti per ottenere l’autorizzazione generale possono essere suddivisi in due macrocategorie, la prima relativa agli aspetti tecnici e di sicurezza del servizio, la seconda relativa ai rapporti con la clientela. Nell’ambito di quest’ultima rientra il dovere di istituire una procedura per la trattazione dei reclami, la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della tipologia del servizio offerto, nonché l’adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l’abbonato e verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete. Inoltre, gli operatori del Wi-fi devono pubblicizzare le condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse.
In merito alle questioni tecniche si evidenzia come occorra rispettare le norme tecniche di esercizio previste per l’uso delle bande 2,4 e 5 GHz dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e, quindi, è necessario evitare interferenze ad altri servizi ed usare la potenza di emissione prescritta. Questo perché le frequenze usate sono di tipo collettivo ed esse non vengono assegnate a ciascun operatore in maniera esclusiva, come invece avviene nei sistemi di telefonia mobile.
Occorre inoltre rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche.
In merito alla sicurezza, viene genericamente richiesta la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell’integrità della rete, l’interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati; a tal fine l’interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni; è ammesso il collegamento tra gli access point appartenenti alla medesima Radio LAN limitatamente all’ambito geografico locale, ossia nell’ambito del medesimo aeroporto, autogrill, eccetera. Ovviamente, è necessario il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza ed è obbligatoria la tempestiva collaborazione con l’Autorità giudiziaria, a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni.
Le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di wi-fi devono essere conformi al decreto legislativo 269/2001 (già commentato in questa rivista a proposito della regolamentazione del Bluetooth) , ossia al decreto che ha stabilito i requisiti essenziali delle apparecchiature radio e dei terminali di telecomunicazioni. I requisiti sono, fondamentalmente, quelli del rispetto della sicurezza e della salute dell’utente e dei terzi ed il rispetto dei limiti in materia di emissioni elettromagnetiche. Gli apparecchi che rispondono ai requisiti di legge devono essere marchiati CE secondo le regole dettate dall’art. 13 dello stesso decreto 269/2001.

Validità e cessazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione generale vale 9 anni a decorrere dalla data di notifica della dichiarazione dell’operatore ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità dell’autorizzazione generale. L’autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l’assenso del Ministero delle comunicazioni volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all’impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima.


Contributi e registro degli operatori di comunicazione
Coloro che ottengono l’autorizzazione generale (ossia coloro che trasmettono la dichiarazione suindicata), devono iscriversi registro degli operatori di comunicazione, e, ovviamente pagare i contributi previsti per detta iscrizione ammontanti a ….
Ulteriore contributi per la fornitura del servizio wi-fi verranno fissati in seguito e dovranno coprire esclusivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale.

settembre 2003